Normativa e prassi

24 Giugno 2025

Il trust beneficiario ha scopi diversi: per il Fisco si tratta di donazione

Scontano l’imposta sulle donazioni e, in caso di immobili, le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura proporzionale, i trasferimenti di beni appartenenti a un trust a favore di altri trust istituiti in base al regolamento del primo, e aventi obietti e finalità autonome. Con l’attribuzione dei beni il trustee ha raggiunto il suo scopo di gestore del patrimonio.

La risposta n. 170/E pubblicata oggi, 24 giugno 2025, sul sito dell’Agenzia delle entrate, riguarda l’ipotesi di attribuzione del patrimonio di un trust a beneficiari anch’essi trust. Il dubbio da sciogliere è se l’operazione e il relativo trasferimento di beni siano soggetti o no all’imposta sulle successioni o donazioni.

A presentare l’interpello è un trust i cui disponenti sono tre fratelli e i beneficiari sono i discendenti in linea retta di ciascun disponente.

In estrema sintesi, l’organismo è stato istituito con lo scopo di mantenere unita e indivisa la proprietà del gruppo e della compagine sociale formata dai fratelli. Il regolamento prevede, tra l’altro, che il trustee (ossia il gestore della formazione) sia tenuto, fin quando i beneficiari non abbiano compiuto il trentesimo anno di età, a dichiarare istituito un trust distinto, il cui scopo sia conforme e funzionale alle esigenze, bisogni e interessi della famiglia di ognuno dei beneficiari.

Di conseguenza, come stabilito dal regolamento, il 27 novembre 2014, il trustee ha istituito tre distinti trust per ognuno dei quali è stato nominato lo stesso gestore. I tre organismi nati a novembre sono stati istituiti con tratti, regole e caratteristiche identiche al trust originario.

Il richiedente fa presente che, per incrementarne le risorse, intende attribuire a ognuno dei nuovi trust una quota pari un terzo delle azioni e degli immobili presenti nel patrimonio del trust originario e chiede chiarimenti in merito all’applicazione delle imposte sulle successioni e donazioni, ipotecaria e catastale a tali attribuzioni.

Il contribuente ritiene che l’incremento debba scontare le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa e non l’imposta sulle successioni e donazioni, come previsto per qualsiasi atto di apporto di beni nell’organismo in questione. A sostegno di tale conclusione menziona i chiarimenti forniti cona la circolare n. 34/E/2022 (vedi “Disciplina fiscale dei trust, il punto sulle novità normative”).

L’Agenzia è di parere diverso.

Cos’è il trust
L’istituto del trust, spiega innanzitutto la risposta, è stato introdotto nell’ordinamento italiano con la ratifica della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 per mezzo della legge n. 364/1992. Si tratta, in breve, di un rapporto giuridico fiduciario in cui un soggetto, chiamato “disponente” o “settlor”, trasferisce dei beni (possono essere immobili, azioni, denaro o altri patrimoni) a un altro soggetto, il “trustee”. Quest’ultimo ha il compito di gestire e amministrare quei beni secondo le istruzioni stabilite nell’atto di istitutivo del trust, con l’obiettivo di raggiungere finalità specifiche, mentre i beneficiari, che sono generalmente i discendenti in linea retta dei disponenti, possono ricevere i benefici del patrimonio in modo programmato e sicuro.

La conseguenza principale è la creazione di un patrimonio “segregato”, separato e autonomo rispetto a quello del disponente, del trustee e dei beneficiari. Ciò significa che i beni coinvolti non possono essere escussi dai creditori di queste persone.

Il trattamento fiscale
La circolare n. 34/2022 già richiamata ha precisato che, in via generale, gli atti di costituzione del trust e i trasferimenti di beni al suo interno non sono soggetti all’imposta sulle successioni e donazioni, poiché l’istituto non attribuisce definitivamente i beni al gestore, che li amministra solo temporaneamente, vincolandoli agli scopi istitutivi della formazione, in attesa di trasferimento ai beneficiari.

Il presupposto dell’imposta sulle successioni e donazioni nasce, però, nel momento in cui i beni vincolati vengono attribuiti ai beneficiari. Al riguardo ricordiamo che, dal 1° gennaio 2025, sono in vigore le modifiche al Dlgs n. 346/1990 (Testo unico successioni e donazioni). La nuova disciplina precisa, a proposito dei trust, che “[…] L’imposta si applica al momento del trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari”.

Ai fini del quesito dell’interpello è, quindi, necessario stabilire se i trust successivi sono da considerare i beneficiari del primo trust.

L’Agenzia ritiene di sì.

Secondo il regolamento istitutivo dell’organismo, ricorda la risposta, scopo del trust è tutelare la coesione del gruppo e suo patrimonio. I beneficiari di reddito e i beneficiari finali sono i discendenti dei disponenti. In particolare, il regolamento individua specificamente quali beneficiari di reddito “i discendenti in linea retta, nati e nascituri, purché figli di persona vivente alla data d’istituzione del Trust, ed anche adottivi, di ciascun Disponente, dovendo a tal fine il Trustee, fin quando i Beneficiari non abbiano compiuto il 30° anno di età, dichiarare istituito un diverso trust il cui scopo sia conforme e funzionale alle esigenze, bisogni ed interessi della Famiglia di ognuno dei beneficiari, al fine di soddisfare i loro bisogni periodici e le quotidiane e ordinarie necessità di una esistenza conforme al loro abituale tenore di vita”.

Come emerge dalla documentazione prodotta, ognuno dei trust successivi è stato istituito a favore della famiglia di ognuno di tre fratelli, quindi, con finalità diverse da quelle stabilite per il richiedente. Nascono, inoltre, in esecuzione del regolamento istitutivo di quest’ultimo e dovranno perseguire gli specifici scopi a favore della famiglia per essi previsti.

Di conseguenza, l’Agenzia ritiene che con il trasferimento dei beni oggetto del quesito, il richiedente ha raggiunto il proprio obiettivo, e l’attività gestionale del trustee deve ritenersi conclusa.

I tre trust, in definitiva, sono da considerare ulteriori beneficiari del trust e va da sé che agli atti di attribuzione dei beni debba essere applicata l’imposta di donazione, così come anche le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale nel caso dei trasferimenti di immobili.

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