23 Giugno 2025
Dl fiscale 2025: termine unico per i disallineamenti da ibridi
L’articolo 5 del decreto fiscale (Dl n. 84/2025), interviene sull’articolo 61 del decreto legislativo n. 209/2023 in tema di regime premiale sui disallineamenti da ibridi, prevedendo che i contribuenti potranno accedere allo stesso regime per i periodi d’imposta 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, a condizione che la documentazione venga predisposta e comunicata entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2024 (31 ottobre 2025 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).
Le disposizioni normative in materia di disallineamenti da ibridi sono state introdotte con il decreto legislativo n. 142/2018 (decreto Atad), al fine di disciplinare gli effetti fiscali derivanti da strumenti finanziari, stabili organizzazioni e soggetti ibridi, sia diretti che inversi, suscettibili di generare incongruenze tra ordinamenti tributari differenti.
Sul tema, l’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 2/E del 26 gennaio 2022, aveva chiarito che, sebbene incomba sull’Amministrazione finanziaria l’onere di provare i presupposti della pretesa tributaria, resta in capo al contribuente l’obbligo di produrre adeguata documentazione idonea a dimostrare l’assenza di disallineamenti fiscali rilevanti, ovvero la sussistenza di circostanze idonee a escludere o estinguere la pretesa medesima.
Successivamente, l’articolo 61 del decreto legislativo n. 209/2023 è intervenuto introducendo specifici obblighi documentali volti a consentire l’esonero dall’applicazione delle sanzioni previste in caso di infedele dichiarazione (articolo 1, comma 2, Dlgs n. 471/1997). In particolare, mediante l’inserimento del comma 6-bis al suddetto articolo, è stato riconosciuto, al contribuente che provveda in modo corretto e tempestivo alla predisposizione e trasmissione della documentazione relativa ai disallineamenti da ibridi, il beneficio dell’esclusione dalle sanzioni ordinarie in materia di Ires e Irpef. In proposito ricordiamo, come già precisato dalla menzionata circolare n. 2/2022, che la disciplina sui disallineamenti da ibridi non rileva ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap).
Il comma 2 dell’articolo 61, inoltre, aveva demandato a un apposito decreto ministeriale la definizione delle modalità attuative della disposizione. A tal fine, con il decreto attuativo del 6 dicembre 2024, il viceministro dell’Economia e delle Finanze ha individuato i criteri relativi alla struttura e ai contenuti della documentazione rilevante, nonché le specifiche disposizioni applicabili ai soggetti aderenti al regime di adempimento collaborativo di cui al Titolo III del decreto legislativo n. 128/2015.
Il comma 3 dell’articolo 61, invece, consentiva l’applicazione retroattiva del regime premiale in commento anche ai periodi d’imposta 2020, 2021 e 2022 (periodi di imposta anteriori a quello in corso al 29 dicembre 2023), subordinatamente alla predisposizione, con data certa, della relativa documentazione entro sei mesi dall’adozione del decreto attuativo (Dm del 6 dicembre 2024).
Il testo dell’articolo 61, comma 3, sollevava dubbi riguardo alla precisa scadenza per la predisposizione della documentazione relativa ai periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 29 dicembre 2023 (2020-2021-2022). In particolare, al caso specifico sembrava applicabile il criterio ex nominatione dierum di cui al comma 4 dell’articolo 2963 del codice civile, in tema di Computo dei termini di prescrizione.
Con le modifiche introdotte dall’articolo 5 del decreto-legge fiscale, rubricato “Modifiche alle disposizioni riguardanti la documentazione relativa alla disciplina di contrasto ai disallineamenti da ibridi” è stato previsto un termine unico, più favorevole per il contribuente, per la predisposizione e la comunicazione della documentazione relativa ai periodi di imposta precedenti al 2023. Tale termine coincide con la scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2024, fissata al 31 ottobre 2025 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare.
In conclusione, i contribuenti interessati dal nuovo regime premiale potranno accedervi per i periodi d’imposta 2020, 2021, 2022 e per i periodi di imposta 2023 e 2024, a condizione che la documentazione venga predisposta e comunicata entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo di imposta 2024 (31 ottobre 2025 per i “soggetti solari”).
Tuttavia, occorre ricordare che in base all’articolo 11 del decreto attuativo, per i periodi di imposta 2020, 2021e 2022 non è possibile accedere al regime premiale se anteriormente al 29 dicembre 2023 è stata constatata una violazione delle disposizioni di contrasto agli ibridi in relazione alle transazioni rilevanti o ai gruppi omogenei inclusi nella documentazione e sono stati iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attività amministrativa di accertamento aventi a oggetto le medesime transazioni.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Immobili “D” non ancora accatasti, aggiornati i coefficienti Imu e Impi
I valori adeguati dovranno essere utilizzati per il calcolo dell’imposta municipale propria e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine da corrispondere per l’annualità 2026 Sul sito del dipartimento delle Finanze del Mef è disponibile il decreto del 6 marzo che aggiorna i coefficienti necessari per determinare la base imponibile dell’imposta municipale propria (Imu) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi) per il 2026, relativi ai fabbricati del gruppo catastale “D” cioè immobili a destinazione speciale come opifici, alberghi, ospedali, capannoni e palestre.
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Controlli nell’agroalimentare: esami di laboratorio senza Iva
Gli istituti a cui le autorità pubbliche devono affidarsi per le analisi richieste nei controlli ufficiali sono designati specificamente dalle norme di settore e manca quindi il presupposto soggettivo Gli importi versati a copertura dei costi delle analisi, prove e diagnosi svolte dai laboratori ufficiali incaricati nell’ambito dei controlli ufficiali nel settore agroalimentare (regolamento Ue “Ocr”) sono esclusi dall’Iva.
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Spese di telefonia connesse a ricavi: se distinte, la deduzione è piena
I costi relativi a servizi telefonici destinati ad essere ceduti ai propri clienti, anche esteri, non soggiacciono al limite di deducibilità dell’80% previsto per il normale uso in azienda L’Agenzia delle entrate torna sul tema dell’inerenza delle spese di telefonia fissa, mobile e di trasmissione dati nell’ambito aziendale, fornendo indicazioni a una società di servizi erogati a livello internazionale nella risposta n.
Normativa e prassi 6 Marzo 2026
La comunicazione della Pec degli amministratori è senza Bollo
L’esenzione, in origine prevista solo per la registrazione del domicilio digitale dell’impresa, si estende anche al nuovo adempimento, grazie a una lettura logico‑sistematica delle norme di riferimento La comunicazione al Registro delle imprese del domicilio digitale (Pec) degli amministratori di società, obbligati a tale adempimento dalla legge di bilancio 2025, cioè amministratore unico, amministratore delegato o, in assenza di quest’ultimo, presidente del consiglio di amministrazione, non è soggetta a imposta di bollo.