16 Giugno 2025
Superbonus 2023 in dieci rate, come modificare la rateazione
La legge di bilancio 2025 (articolo 1, comma 56, lettera b), legge n. 207/2024), ha introdotto la possibilità di ripartire in dieci rate annuali di pari importo, invece delle quattro originariamente previste, le spese relative a interventi rientranti nel Superbonus, sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023.
I contribuenti che lo scorso anno hanno presentato il modello 730/2024 o Redditi 2024, che intendono avvalersi di questa opportunità, dovranno presentare un modello Redditi 2024 – integrativo. In deroga a quanto previsto dall’articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al Dpr n. 322/1998, tale possibilità è tuttavia “a tempo”, in quanto, la presentazione della dichiarazione integrativa relativa al periodo d’imposta 2023 dovrà necessariamente avvenire entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024 (31 ottobre 2025 per le persone fisiche e per i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare). L’opzione è irrevocabile e la maggiore imposta eventualmente dovuta a seguito della rideterminazione della rateazione (in quanto si allunga il periodo, ma si riduce la quota annuale del beneficio) deve essere versata, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2024 (30 giugno 2025 per le persone fisiche e per i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).
Il quadro normativo
Disciplinato dall’articolo 119 del Dl n. 34/2020, il Superbonus prevede una rateizzazione “spalmata” in cinque rate annuali per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e in quattro rate annuali per quelle sostenute 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023. L’articolo 4-bis del Dl n. 39/2024 ha stabilito invece la ripartizione in dieci rate annuali delle spese sostenute dal 1° gennaio 2024.
Tuttavia, per le spese sostenute nel 2022, l’articolo 2, comma 3-sexies, del Dl n. 11/2023, aveva già riconosciuto ai contribuenti la possibilità, su opzione irrevocabile da esercitarsi nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023, di ripartire in dieci rate annuali di pari importo, la detrazione spettante per tali spese.
Nella stessa direzione si colloca l’articolo 1, comma 56, lettera b), della legge di bilancio 2025 che, se da un lato rende omogeneo il periodo di rateizzazione delle spese Superbonus (come detto dieci anni per l’anno 2024 e, su opzione, anche per il 2022 e per il 2023), dall’altro supplisce a necessità di ordine pratico, rispondendo, ad esempio, alle esigenze dei contribuenti “incapienti” o di coloro che prevedono una diminuzione dell’imposta lorda negli anni a venire e che, quindi, con la ripartizione in quattro rate potrebbero non fruire in misura piena delle detrazioni previste per gli interventi Superbonus.
Come avvalersi dell’opzione per le spese sostenute nel 2023
Nella sezione del sito Internet relativa ai modelli “targati” 2024, relativi all’anno d’imposta 2023, sono disponibili i modelli e le istruzioni aggiornate a questa novità, unitamente ai programmi per la compilazione e il controllo della dichiarazione dello scorso anno (versione 1.5.0 del 12 giugno 2025).
Il contribuente persona fisica, nel Frontespizio del modello Redditi Pf 2024 – integrativo, nella sezione “Tipo di dichiarazione”, compila la casella “Dichiarazione integrativa” indicando il codice 1, mentre, nel quadro RP dovrà, a seconda delle sezioni interessate, barrare:
- la colonna 8A (Opzione 2023) dei righi da RP41 a RP47, se la spesa è relativa a interventi di recupero del patrimonio edilizio e altri interventi (tra cui anche il Sisma bonus) da indicare nella sezione III A del quadro RP
- la colonna 5A, oppure 12° in caso di benefici derivanti da partecipazioni societarie, (Opzione 2023) del rigo RP56, se la spesa è relativa a interventi relativi alle “colonnine di ricarica” da indicare nella sezione III C del quadro RP
- la colonna 7A (Opzione 2023) dei righi da RP61 a RP64, se la spesa è relativa a interventi di Eco bonus da indicare nella sezione IV del quadro RP.
I soggetti Ires dovranno indicare nei modelli Redditi Sc/Enc 2024, a seconda delle sezioni interessate del quadro RS, il valore “10”:
- nella colonna 6A dei righi da RS150 a RS151, se la spesa è relativa a interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche (Sisma bonus)
- nella colonna 4A o 5A, rispettivamente, dei righi RS420 o RS421, se la spesa è relativa a interventi relativi alle “colonnine di ricarica”
- nella colonna 6 dei righi da RS501 a RS512, se la spesa è relativa a interventi di Eco bonus.
L’eventuale maggiore imposta che dovesse scaturire dalla dichiarazione integrativa a causa della minore detrazione deve essere versata entro il 30 giugno 2025 tramite modello F24 utilizzando il codice tributo 4001 per l’Irpef e i codici 3801 e 3844 rispettivamente per le addizionali regionali e comunali all’Irpef (per i soggetti Ires va utilizzato il codice tributo 2003). L’esonero di sanzioni e interessi riguarda esclusivamente la maggiore imposta dovuta derivante dall’esercizio dell’opzione in commento.

Ultimi articoli
Normativa e prassi 14 Ottobre 2025
Tardiva registrazione della locazione: sanzione tarata sulla prima annualità
In caso di opzione per il regime di cedolare secca si applica la misura fissa di 250 euro per l’omissione o di 150 euro per il ritardo con il quale viene svolto l’adempimento In caso di tardiva registrazione di un contratto di locazione o sublocazione di immobili a uso abitativo di durata pluriennale, la sanzione prevista è commisurata all’imposta di registro calcolata sull’ammontare del canone relativo alla prima annualità, se il contribuente ha scelto il pagamento rateizzato dell’imposta.
Normativa e prassi 13 Ottobre 2025
Due nuovi casi sul regime impatriati, i chiarimenti operativi dell’Agenzia
Le domande riguardano i requisiti di accesso in presenza di una collaborazione universitaria svolta in parallelo e l’applicazione della preclusione per i dipendenti delle istituzioni Ue L’Agenzia delle entrate, con due risposte pubblicate oggi nell’apposita sezione del sito, chiarisce i dubbi sull’applicazione del nuovo regime per i lavoratori impatriati.
Normativa e prassi 13 Ottobre 2025
Maso chiuso: niente beneficio se la pertinenza è concessa a terzi
Anche se il contribuente continua a coltivare i terreni, l’alienazione del fabbricato a favore della partner altera la destinazione effettiva del bene, che non risulta più al servizio dell’impresa agricola La concessione in godimento a terzi di un fabbricato qualificato come pertinenza di un terreno agricolo parte di un maso chiuso.
Attualità 13 Ottobre 2025
Concorsi per 2700 e 250 funzionari, confermati date e sedi dell’esame
L’Agenzia con due distinti annunci conferma il calendario e le sedi della prova per le selezioni di nuovo personale destinato alla sede centrale e in quelle territoriali Confermati, con due distinti avvisi pubblicati, oggi, 13 ottobre 2025, sul sito dell’Agenzia delle entrate, calendario e sedi della prova scritta dei concorsi per l’assunzione a tempo indeterminato, presso l’Amministrazione finanziaria, di 2700 funzionari tributari e di 250 funzionari per le attività relative ai servizi catastali e cartografici, estimativi e osservatorio del mercato immobiliare (vedi articolo: Concorsi per 2700 e 250 funzionari: fissate le date delle prove scritte ).