11 Giugno 2025
Ex professore in commissione d’esame, i compensi sono redditi assimilati
I compensi erogati per la funzione di presidente di commissione di un concorso pubblico da un’autorità indipendente a un professore universitario in pensione, la cui nomina è collegata alla specializzazione accademica dell’interessato, rientrano tra redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Gli stessi compensi sarebbero soggetti alla tassazione prevista per i redditi di lavoro autonomo se l’incarico fosse stato assegnato con riferimento all’attività di libero professionista svolta dallo stesso professore.
È quanto chiarisce l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 154 dell’11 giugno 2025.
Un’Autorità indipendente ha nominato, come presidente di una commissione d’esame di un concorso pubblico, un professore universitario in quiescenza, che svolge attività di ingegnere con partita Iva e percepisce, al tempo stesso, una pensione di vecchiaia per l’attività di docente ordinario in quiescenza.
Il dubbio rappresentato nell’interpello è se i compensi erogati all’ex docente in qualità di presidente di commissione debbano essere considerati come redditi di lavoro dipendente, trattandosi di un professore in pensione, o come redditi di lavoro autonomo a causa della partita Iva
La richiedente ha optato per la prima opzione e l’Agenzia, in sostanza, conferma.
L’Agenzia delle entrate analizza, in primis, la norma che disciplina i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ossia l’articolo 50 del Tuir, e precisa che, in generale, da quanto emerge dalla disposizione, i compensi percepiti per attività come la partecipazione a commissioni o collegi, sono considerati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, se erogati da enti pubblici o soggetti che esercitano pubbliche funzioni (articolo 50, lettera f).
Per qualificare tali somme come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, come chiarito con la risoluzione n. 126/2010, occorrono i seguenti requisiti:
- la remunerazione deve essere erogata da parte dello Stato, delle regioni, delle province o dei comuni
- l’attività esercitata deve consistere nell’espletamento di pubbliche funzioni.
Nel caso in esame l’Autorità che ha nominato il professore è indipendente e non rientra, quindi, tra coloro che, secondo la norma, possono erogare i compensi dovuti ai membri delle commissioni dei concorsi pubblici, espressamente richiamati dall’articolo 50, comma 1, lettera f), del Tuir, assimilati a redditi di lavoro dipendente.
L’Agenzia prosegue chiarendo che in mancanza del requisito soggettivo dell’ente erogatore previsto dalla norma su richiamata, i gettoni di presenza erogati all’ex docente devono essere inquadrati come redditi di collaborazione coordinata ai sensi dello stesso articolo 50, comma 1, ma lettera c-bis) del Tuir, in quanto somme percepite per la partecipazione a collegi e commissioni, a condizione che gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente o nell’oggetto dell’arte o professione concernente redditi di lavoro autonomo esercitate dal contribuente interessato. Nel caso in cui la collaborazione richiesta sia collegata all’attività di libero professionista svolta dal contribuente, i relativi compensi sono assoggettati alla disciplina prevista per i redditi di lavoro autonomo.
Tornando al caso dell’interpello, per determinare il corretto inquadramento dei gettoni di presenza erogati al professore occorre, quindi, verificare se l’incarico di presidente della commissione attribuito al docente in pensione sia o no riconducibile nell’ambito dell’attività professionale di ingegnere abitualmente esercitata dallo stesso.
Al riguardo, l’ente ha specificato che la nomina del membro esterno come presidente della commissione d’esame è stata effettuata non in relazione all’attività professionale svolta dall’ingegnere, bensì per l’attinenza con l’attività di docente universitario, anche se in quiescenza. Dalla documentazione presentata in allegato all’interpello risulta, inoltre, che tra le figure individuate per l’attribuzione dell’incarico di membro esterno delle commissioni di esame non compare quella del libero professionista.
In conclusione, l’Agenzia ritiene che nel caso specifico, non sia riscontrabile una connessione oggettiva tra l’incarico di presidente della commissione d’esame e l’attività di ingegnere abitualmente svolta dal professore e che, quindi, i gettoni ricevuti dall’interessato per la partecipazione alla commissione d’esame debbano essere ricondotti ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente previsti dall’articolo 50, comma 1, lettera cbis), del Tuir ossia come redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
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