Normativa e prassi

9 Giugno 2025

Aire e regime forfetario: lo stop non è immediato

La sopraggiunta iscrizione all’Anagrafe degli Italiani residenti all’estero (Aire) non comporta la fuoriuscita immediata dal regime forfetario. La cessazione dell’applicazione del trattamento di favore decorre ordinariamente dall’anno successivo all’evento che ha determinato la perdita del requisito della residenza e pertanto non è necessario correggere le fatture già emesse. Il discorso cambia e la decadenza è immediata in caso di compensi o ricavi di importo complessivo superiore a 100mila euro. È quanto chiarisce l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 149 del 9 giugno 2025.

Il chiarimento è diretto a un ingegnere che si è avvalso dei benefici fiscali previsti dal regime forfetario (articolo 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014). Il contribuente fa presente di essere iscritto all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero dal 15 maggio 2024 anche se l’avvenuta iscrizione gli è stata comunicata a febbraio 2025. L’iscrizione all’Aire ha comportato per il richiedente la perdita di uno dei requisiti essenziali per l’accesso al regime di favore, ossia della residenza fiscale in Italia. Il professionista chiede come rettificare correttamente le fatture emesse nel corso del 2024 senza applicazione dell’Iva e della ritenuta d’acconto.

L’Agenzia delle entrate ricorda innanzitutto che, in base al comma 57 della norma che disciplina il regime speciale, possono beneficiare del forfetario le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nell’anno precedente:

  • hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 85mila euro
  • hanno sostenuto spese per lavoro accessorio, lavoratori dipendenti e collaboratori non superiori a 20mila euro.

Al contempo, sono previste delle cause ostative all’applicazione del regime. Non possono, ad esempio, optare per il forfetario i non residenti ad eccezione di coloro che hanno la residenza in uno Stato Ue o aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto.

L’adesione allo speciale regime comporta oltre a una tassazione sostitutiva agevolata del reddito imponibile, la semplificazione di alcuni adempimenti fiscali, tra cui:

  • ai fini Iva, l’esclusione dell’obbligo di rivalsa all’atto della fatturazione dei ricavi e dei compensi
  • ai fini delle imposte dirette, i ricavi e i compensi percepiti non sono soggetti alla ritenuta d’acconto.

Cause di cessazione
La rivisitazione della normativa che disciplina il forfetario ha ritoccato le cause che ne determinano la decadenza. In particolare, per effetto delle modifiche, dal 1° gennaio 2023 l’applicazione dell’istituto agevolativo cessa, in via ordinaria, dall’anno successivo al venir meno dei requisiti previsti per beneficiarne a meno che i ricavi e i compensi non superino i 100mila. In quest’ultimo caso i tempi si riducono e il sistema decade dall’anno stesso in cui tale tetto è stato superato e l’Iva è dovuta a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento della suddetta soglia.

In sostanza, dall’analisi del quadro normativo e dalla lettura dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 32/2023 (vedi “Nuove soglie, più forfetari: i chiarimenti del Fisco sulle novità”), emerge che l’unica causa di cessazione “immediata” dal forfetario è rappresentata, osserva l’Amministrazione, dal superamento del limite di ricavi e compensi per un importo superiore a 100mila euro.

Pertanto, il sopraggiungere delle altre cause ostative previste dal comma 57, tra cui il trasferimento del contribuente all’estero, determina la fuoriuscita dal regime solo a partire dall’anno successivo a quello in cui l’evento si è verificato.

In conclusione, con riferimento al caso specifico, l’Agenzia ritiene che l’iscrizione all’Aire del professionista a decorrere 15 maggio 2024 non produca la fuoriuscita immediata dal trattamento di favore già dal periodo d’imposta 2024 con conseguente transizione automatica al regime ordinario. Il contribuente non deve quindi “correggere’”, come ipotizzato, le fatture già emesse nel 2024 senza applicazione dell’Iva e della ritenuta d’acconto.

Aire e regime forfetario: lo stop non è immediato

Ultimi articoli

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Immobili “D” non ancora accatasti, aggiornati i coefficienti Imu e Impi

I valori adeguati dovranno essere utilizzati per il calcolo dell’imposta municipale propria e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine da corrispondere per l’annualità 2026 Sul sito del dipartimento delle Finanze del Mef è disponibile il decreto del 6 marzo che aggiorna i coefficienti necessari per determinare la base imponibile dell’imposta municipale propria (Imu) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi) per il 2026, relativi ai fabbricati del gruppo catastale “D” cioè immobili a destinazione speciale come opifici, alberghi, ospedali, capannoni e palestre.

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Controlli nell’agroalimentare: esami di laboratorio senza Iva

Gli istituti a cui le autorità pubbliche devono affidarsi per le analisi richieste nei controlli ufficiali sono designati specificamente dalle norme di settore e manca quindi il presupposto soggettivo Gli importi versati a copertura dei costi delle analisi, prove e diagnosi svolte dai laboratori ufficiali incaricati nell’ambito dei controlli ufficiali nel settore agroalimentare (regolamento Ue “Ocr”) sono esclusi dall’Iva.

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Spese di telefonia connesse a ricavi: se distinte, la deduzione è piena

I costi relativi a servizi telefonici destinati ad essere ceduti ai propri clienti, anche esteri, non soggiacciono al limite di deducibilità dell’80% previsto per il normale uso in azienda L’Agenzia delle entrate torna sul tema dell’inerenza delle spese di telefonia fissa, mobile e di trasmissione dati nell’ambito aziendale, fornendo indicazioni a una società di servizi erogati a livello internazionale nella risposta n.

Normativa e prassi 6 Marzo 2026

La comunicazione della Pec degli amministratori è senza Bollo

L’esenzione, in origine prevista solo per la registrazione del domicilio digitale dell’impresa, si estende anche al nuovo adempimento, grazie a una lettura logico‑sistematica delle norme di riferimento La comunicazione al Registro delle imprese del domicilio digitale (Pec) degli amministratori di società, obbligati a tale adempimento dalla legge di bilancio 2025, cioè amministratore unico, amministratore delegato o, in assenza di quest’ultimo, presidente del consiglio di amministrazione, non è soggetta a imposta di bollo.

torna all'inizio del contenuto