6 Giugno 2025
Il regime delle perdite fiscali alla luce delle ultime modifiche
L’articolo 84 del Tuir è stato rivisitato da parte dell’articolo 15 del Dlgs n. 192/2024, in attuazione dei principi e dei criteri direttivi fissati dall’articolo 6, comma 1, lettera e) della delega di riforma fiscale (legge n. 111/2023).
L’articolo 15, comma 1, lettera a), del Dlgs 192/2024 interviene apportando alcune modifiche che si applicano alle operazioni effettuate dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024. Le novità coinvolgono, in particolare:
- la nozione di modifica dell’attività principale (articolo 84, comma 3, del Tuir)
- l’individuazione delle perdite assoggettate alla limitazione (articolo 84, comma 3, del Tuir)
- la disapplicazione dei limiti (articolo 84, commi 3-bis e 3-ter, del Tuir).
Nel seguito dell’articolo, approfondiremo nel dettaglio l’omogeneizzazione dei limiti e delle condizioni per la compensazione delle perdite.
La modifica dell’attività esercitata
Il nuovo articolo interviene sulla definizione di “modifica dell’attività principale”, prevedendo espressamente che questa si intende verificata in caso di cambiamento di settore o di comparto merceologico o di acquisizione di aziende o rami di aziende.
La nuova formulazione del comma 3, in merito all’attività esercitata, prevede che “la modifica dell’attività si intende realizzata in caso di cambiamento di settore o di comparto merceologico o, comunque, di acquisizione di azienda o ramo di essa e assume rilevanza se interviene nel periodo d’imposta in corso al momento del trasferimento o acquisizione ovvero nei due successivi o anteriori”.
La modifica dell’attività principale si configura quindi:
- in caso di cambiamento del settore o del comparto merceologico
- nei casi di acquisizione di azienda o ramo d’azienda (come precisato nella relazione illustrativa al Dlgs 192/2024, ciò vale anche se l’acquisizione dell’azienda avviene per il tramite di un conferimento).
La relazione illustrativa chiarisce, inoltre, che non costituisce cambiamento dell’attività, invece, la mera “immissione” di risorse finanziarie aggiuntive o di singoli beni strumentali. Analogamente alla precedente versione della norma, la modifica assume rilevanza se interviene nel periodo d’imposta in corso al momento del trasferimento o acquisizione ovvero nei due successivi o anteriori.
L’individuazione delle perdite assoggettate alla limitazione
In un’ottica di semplificazione e al fine di evitare di introdurre obblighi di predisposizione di bilanci infrannuali, volti alla quantificazione (provvisoria) delle perdite maturate in corso d’anno che non avrebbero trovato riscontro in un effettivo frazionamento del periodo di imposta della società acquisita, sono stati previsti 2 scenari:
- perdite assoggettate alla limitazione quando il trasferimento della partecipazione interviene durante la prima metà del periodo d’imposta del soggetto cui si riferiscono le perdite riportabili: le condizioni cui è subordinato il riporto delle perdite e il limite quantitativo si applicano alle perdite fiscali e alle altre “posizioni soggettive” risultanti al termine dell’ultimo periodo d’imposta chiuso prima della data di efficacia del trasferimento delle partecipazioni
- perdite assoggettate alla limitazione quando il trasferimento della partecipazione interviene dopo la metà del periodo d’imposta del soggetto cui si riferiscono le perdite riportabili: le condizioni cui è subordinato il riporto delle perdite e il limite quantitativo si applicano alle perdite fiscali e alle altre “posizioni soggettive” risultanti al termine del periodo d’imposta in corso alla data di efficacia del trasferimento delle partecipazioni, in quanto quelle esistenti al termine del periodo di imposta precedente potrebbero risultare non più significative.
La disapplicazione dei limiti
Le modifiche apportate dall’articolo 15, comma 1, lettera a), del Dlgs 192/2024 hanno coinvolto anche la disciplina relativa alla disapplicazione automatica della limitazione, precedentemente collocata all’articolo 84, comma 3, terzo periodo, del Tuir e ora inserita nei nuovi commi 3-bis e 3-ter.
In base a tali norme, i limiti al riporto delle perdite non si applicano:
- al superamento del “test di vitalità”, in continuità con la disciplina previgente e analogamente a quella in materia di fusioni e scissioni (articolo 84, comma 3-bis) e,
- se il test è superato, entro il (nuovo) limite del patrimonio netto da assumere a valore economico o contabile (articolo 84, comma 3-ter).
In base al nuovo comma 3-bis, il test di vitalità è superato se “dal conto economico del soggetto che riporta le perdite, quale risulta dal bilancio relativo all’esercizio chiuso alla data di riferimento delle perdite di cui al comma 3, risulta un ammontare di ricavi e proventi dell’attività caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all’articolo 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori”.
Differentemente dalla precedente formulazione, non è più prevista la presenza di un numero minimo di dipendenti (mai inferiore alle 10 unità). Dalla relazione illustrativa, infatti, si rileva che stante la finalità perseguita dall’intervento riformatore (cioè rendere maggiormente omogenee le condizioni cui è subordinato il riporto delle perdite), si è ritenuto opportuno eliminare, nell’ambito dell’articolo 84, la “condizione di vitalità” consistente nella presenza di un numero minimo di dipendenti, non presente negli articoli 172 e 173 del Tuir (comma 1, lettera a).
La nuova formulazione dell’articolo 84, comma 3-bis, del Tuir prevede espressamente che, per i soggetti che redigono il bilancio secondo gli Ias/Ifrs, in luogo delle componenti positive e negative sopra riportate, desumibili dallo schema di cui all’articolo 2425 cc, “si assumono le voci di conto economico corrispondenti”.
Ciò risulta in linea con la risposta a interpello n. 527/2022, in cui viene evidenziato che nel calcolo del test di vitalità vanno computati “tutti quei ricavi e proventi dell’attività caratteristica risultanti dallo schema contabile – redatto secondo corretti principi contabili (nazionali o internazionali) – che siano in grado di esprimere l’attività economica dei soggetti interessati all’operazione di fusione”, e quindi anche le componenti positive iscritte nel prospetto Oci.
In merito alle voci di conto economico, che devono essere considerate per il calcolo dell’ammontare di ricavi e proventi dell’attività caratteristica, la risoluzione n. 143/2008 ha chiarito che devono essere assunti “tutti quei proventi che in relazione all’attività svolta dalla società in esame possano considerarsi caratteristici”, prescindendo, dunque, da riferimenti puntuali alle voci di conto economico.
Il limite del patrimonio netto
Il nuovo articolo 84, comma 3-ter, del Tuir prevede, in caso di superamento del test di vitalità, l’ulteriore limite del patrimonio netto.
Scopo della modifica, come si evince dalla relazione illustrativa è quello di dare rilevanza al valore economico del patrimonio netto, in quanto “rappresenta un parametro maggiormente significativo della recuperabilità delle pregresse posizioni soggettive fiscali e che, peraltro, è un parametro già oggi valorizzato dalla stessa Agenzia delle entrate in alcune risposte a interpelli disapplicativi delle norme limitative del riporto delle perdite” (cfr interpello 93/2018).
Riassumendo, una volta superato il test di vitalità, le perdite sono riportabili entro il limite quantitativo del patrimonio netto della società che le riporta da assumere in base:
- al valore economico, quale risultante da una relazione giurata di stima redatta da un soggetto designato dalla società, oppure
- al valore contabile, in assenza della relazione giurata di stima.
Come si può notare, è stato comunque mantenuto il limite quantitativo del patrimonio netto contabile, per evitare di imporre il ricorso alla relazione stessa nell’ipotesi in cui le perdite da riportare non eccedano tale limite.
E infatti, nella relazione illustrativa viene specificato che “in quest’ottica, si è ritenuto opportuno mantenere, come limite quantitativo alternativo, quello del patrimonio netto contabile in modo da evitare di imporre il ricorso alla redazione di una relazione di stima anche quando le perdite da riportare non eccedono tale limite”.
In continuità con la previgente disciplina, relativa ai limiti di riporto delle perdite nelle fusioni e nelle scissioni, il patrimonio netto va “depurato” dei conferimenti e versamenti effettuati negli ultimi 24 mesi antecedenti rispetto alla data di riferimento. Tra i versamenti non si comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici.
Per quanto riguarda la data di riferimento della perizia, il valore è determinato alla data di riferimento delle perdite assoggettate alla limitazione di cui all’ articolo 84, comma 3, del Tuir, per cui se il trasferimento di partecipazioni avviene nella prima parte del periodo d’imposta, la data di riferimento per valorizzare il patrimonio netto è rappresentato dal termine del periodo d’imposta precedente a quello del trasferimento; se il trasferimento di partecipazioni avviene nella seconda parte del periodo d’imposta, la data di riferimento per valorizzare il patrimonio netto è rappresentata dal termine del periodo d’imposta in corso alla data del trasferimento.
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