5 Giugno 2025
Aiuti di Stato non registrati, l’Agenzia indica come rimediare
I beneficiari di aiuti di Stato e aiuti “de minimis” che hanno indicato nell’apposito prospetto “Aiuti di Stato” delle dichiarazioni Redditi, Irap e 770 relative al periodo di imposta 2021, dati erronei o non in linea con la disciplina agevolativa, che hanno determinato la mancata iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA, hanno la possibilità di rimediare. In un provvedimento del direttore dell’Agenzia del 5 giugno 2025 sono illustrate le modalità per correggere spontaneamente le anomalie.
L’Agenzia invia al domicilio digitale dei contribuenti una lettera finalizzata alla promozione dell’adempimento spontaneo.
I dati contenuti nella comunicazione sono: codice fiscale e la denominazione del contribuente, il numero identificativo e la data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta, data e protocollo delle dichiarazioni Redditi, Irap e 770 2021, dati degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni per cui non è stato possibile procedere all’iscrizione nei registri, modalità di consultazione dei dettagli dell’anomalia, modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia elementi non conosciuti, modalità per regolarizzare gli errori beneficiando delle sanzioni ridotte.
Il provvedimento chiarisce che nel caso di erronea compilazione dei campi “Codice attività ATECO”, “Settore”, “Codice Regione”, “Codice Comune”, “Dimensione impresa” e “Tipologia costi” del prospetto “Aiuti di Stato”, il contribuente deve presentare una dichiarazione integrativa con i dati corretti.
Dopo la regolarizzazione, gli aiuti di Stato e gli aiuti in regime de minimis sono iscritti in RNA, SIAN e SIPA nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa.
Se non ci sono stati errori di compilazione del prospetto “Aiuti di Stato” e la registrazione dell’agevolazione non è avvenuta, il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa e restituire l’aiuto non spettante, inclusi gli interessi.
In ogni caso i beneficiari dovranno corrispondere le sanzioni ma potranno fruire delle riduzioni previste dall’istituto del ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs n. 472/1997).
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