17 Aprile 2025
Questionari e inviti dell’Agenzia, l’esito senza rilievi su app o via pec
Pubblicato sul sito dell’Agenzia il provvedimento del 17 aprile 2025, che stabilisce le modalità semplificate per comunicare ai contribuenti l’esito negativo di un controllo fiscale, vale a dire quando un’attività istruttoria, avviata tramite questionari o inviti di comparizione, si conclude senza rilevare violazioni. Il provvedimento odierno nasce in attuazione del Dl n. 73/2022, che ha introdotto il nuovo comma 5-bis all’interno dell’articolo 6 dello Statuto dei diritti del contribuente, in un’ottica di maggiore semplificazione del processo di comunicazione tra l’Agenzia delle Entrate e i cittadini.
Come accennato, la normativa prevede infatti che, in caso di esercizio di attività istruttorie di controllo nei confronti del contribuente delle quali lo stesso sia informato, l’Amministrazione debba comunicarne l’eventuale esito negativo entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della procedura.
Nello specifico, le comunicazioni riguardano l’esito dell’attività istruttoria di controllo avviata nei confronti del contribuente tramite l’invio di un questionario e/o di un invito di comparizione previsti dall’articolo Dpr n. 600/1973, dell’articolo 51 del Dpr n. 633/1972, dell’articolo 53-bis del Dpr n. 131/ 1986 o dell’articolo 47 Dlgs n. 346/1990, senza che siano state rilevate violazioni.
Va precisato, tuttavia, che la comunicazione relativa alla chiusura dell’istruttoria scaturita dal questionario o dall’invito di comparizione non impedisce all’Agenzia l’esercizio successivo dei poteri di controllo. Inoltre, le nuove disposizioni non si applicano alle liquidazioni delle imposte o dei rimborsi derivanti da dichiarazioni fiscali specifiche, come quelle previste dall’articolo 36-bis del Dpr n.600/1973 e dall’articolo 54-bis del Dpr n. 633/1972.
Ai fini dell’attuazione della disposizione, che ha assegnato all’Agenzia il compito di stabilire nel dettaglio le modalità semplificate di comunicazione, i canali individuati per dialogare con i contribuenti sono l’inoltro di messaggistica push tramite l’app “IO”, la posta elettronica certificata (pec) e l’utilizzo dell’applicazione AgenziaEntrate.
Per quanto riguarda la pec, l’Agenzia sottolinea che l’utilizzo di questo strumento di comunicazione tiene conto della recente introduzione nel Dpr n. 600/1973 (mediante il Dlgs n. 13/2024, decreto Correttivo) dell’articolo 60-ter sulle notifiche e comunicazioni al domicilio digitale. L’obiettivo dell’integrazione normativa è stato quello di incrementare l’utilizzo della posta elettronica certificata per le comunicazioni e le notifiche degli atti, con effetti di semplificazione e di riduzione dei costi, anche per i contribuenti.
Riepiloghiamo nel dettaglio le modalità di comunicazione individuate dal provvedimento.
AppIO app AgenziaEntrate
La trasmissione della comunicazione tramite l’applicazione “IO” è effettuata attraverso un messaggio inviato, mediante notifica push, al dispositivo degli utenti attivi che non abbiano disabilitato il servizio “Comunicazioni per te” dell’Agenzia delle entrate sull’applicazione “IO”.
App AgenziaEntrate
Se invece si utilizza l’app AgenziaEntrate, viene pubblicato un messaggio nell’area notifiche dell’applicazione, accessibile previa autenticazione dell’utente tramite Spid o, nei casi previsti, tramite le credenziali rilasciate dall’Agenzia delle entrate. La comunicazione, inoltre, è visibile anche nell’area riservata.
Ricordiamo che l’app “IO” viene già utilizzata dall’Agenzia per inviare informazioni ai cittadini su rimborsi in arrivo, adempimenti e rate, comunicazioni non recapitate. Gli avvisi riguardano anche le abilitazioni conferite alle persone di fiducia per l’accesso alla propria area riservata e alcune date da ricordare. Tramite l‘applicazione “AgenziaEntrate”, invece, il contribuente può accedere ad alcuni servizi, come prenotare un appuntamento presso un ufficio.
Comunicazioni via pec
Come anticipato, infine, l’Agenzia delle entrate può trasmettere la comunicazione mediante l’invio di un messaggio di posta elettronica certificata al domicilio digitale del contribuente, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 60-ter, comma 1, Dpr n. 600/1973.
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