9 Aprile 2025
Esenti da ritenute gli interessi pagati dalla Siiq alla controllante
Niente imposte sugli interessi pagati da una Siiq alla controllante lussemburghese per i finanziamenti ricevuti. Le Società di investimento immobiliare quotate, infatti, rientrano tra i soggetti che possono applicare il regime di esenzione dalle imposte sugli interessi e sui canoni corrisposti a soggetti residenti in Stati membri dell’Unione europea, previsto dall’articolo 26–quater del Dpr n. 600/1973. È quanto, in sintesi, precisa l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 93 del 9 aprile 2025.
A chiedere il chiarimento è una Società di investimento immobiliare quotata (Siiq) residente fiscalmente in Italia e soggetta allo speciale regime previsto per questo tipo di imprese dall’articolo 1, commi 119 e seguenti, della legge n. 296/2006. Il regime in argomento esenta, tra l’altro, dall’Ires il reddito proveniente dall’attività di locazione immobiliare. L’agevolazione consente di società di reinvestire i profitti senza pagare imposte. Sono invece imponibili gli utili distribuiti ai partecipanti.
La Siiq in questione è controllata da una società di diritto lussemburghese, residente ai fini fiscali nel Granducato del Lussemburgo, con la quale la richiedente ha concluso due distinti contratti di finanziamento. Entrambi sono fruttiferi e prevedono la corresponsione di interessi da parte della società alla controllante, che è l’effettiva beneficiaria del pagamento degli interessi.
La società contribuente chiede se, in quanto Siiq, possa adottare il regime di esenzione fiscale sugli interessi pagati, disciplinato dall’articolo 26-quater del Dpr n. 600/1973, in attuazione della direttiva 2003/49/Ce (“interessi e canoni”) relativa al regime fiscale comune applicabile agli interessi e ai canoni corrisposti fra società consociate di Stati membri diversi. La norma prevede, tra le altre condizioni, che gli interessi siano pagati da società soggette all’imposta sul reddito delle società senza fruire di regimi di esonero, ma non mette ostacoli all’eventuale applicazione di altre agevolazioni fiscali.
La richiedente ritiene di avere i requisiti per essere qualificata come società soggetta a Ires, senza fruire di regimi di esonero, secondo quanto stabilito dall’articolo 26-quater, comma 1, lettera a), della norma agevolativa e dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), romanino iii), della direttiva “interessi e canoni” e di poter quindi usufruire dell’esenzione dalle ritenute sugli interessi.
L’Agenzia delle entrate, come di consueto, prima di esprimere il suo parere – in questo caso positivo – fa il punto sulla normativa e la prassi utili a risolvere il quesito e a individuare i requisiti soggettivi e oggettivi che consentono di accedere al beneficio fiscale. Conseguentemente, innanzitutto, riporta il contenuto della disposizione che disciplina l’esonero richiesto dalla contribuente e ricorda che di aver fornito chiarimenti sull’argomento con la circolare n. 47/2005.
Molto brevemente, l’agevolazione consiste nell’esenzione da imposte degli interessi e canoni pagati da società ed enti residenti in Italia e dalle stabili organizzazioni situate nel territorio, in possesso di determinati requisiti, a società ed enti residenti in Stati membri dell’Unione europea diversi e appartenenti allo stesso gruppo, comprese le stabili organizzazioni di tali società. Il fine del regime è facilitare gli scambi tra imprese europee ed evitare le doppie imposizioni.
Tra i requisiti previsti per accedere al beneficio è richiesto che la consociata che paga gli interessi sia soggetta a Ires. Tuttavia, specifica l’Agenzia, tale condizione di “assoggettabilità” è da considerare di carattere generale. Di conseguenza, rientrano nell’ambito applicativo dell’articolo 26-quater anche le compagini che, pur essendo soggette in linea generale alle imposte previste, godono di eventuali agevolazioni compatibili con la normativa comunitaria.
Le Siiq, appunto, usufruiscono di un trattamento fiscale di favore ad hoc disciplinato dall’articolo 1, commi 119 e seguenti della legge n. 296/2006. In particolare, il comma 131 prevede che “il reddito d’impresa derivante dall’attività di locazione immobiliare è esente dall’imposta sul reddito delle società e la parte di utile civilistico ad esso corrispondente è assoggettata ad imposizione in capo ai partecipanti secondo le regole stabilite nei commi da 134 a 136”.
La circolare n. 32/2015, intervenendo sull’argomento, ha precisato che le Siiq non rappresentano organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) e, quindi, i redditi da queste prodotti sono tassati secondo le regole ordinarie del reddito di impresa, anche se adottano il particolare regime sopra richiamato previsto dalla disciplina Siiq per la “gestione esente”.
La circolare n. 8/2008 in precedenza aveva evidenziato che i dividendi corrisposti dalle Siiq o dalle Siinq, a società residenti in uno Stato Ue o dello Spazio economico europeo, relativi a utili della gestione esente, non possono fruire dell’esonero da ritenuta, previsto dall’articolo 27-bis del Dpr n. 600/1973 per i dividendi distribuiti a soggetti non residenti in attuazione della direttiva “madre-figlia”. La stessa esclusione però non è stata prevista in relazione all’applicazione del regime di esenzione sugli interessi previsto dalla direttiva “interessi e canoni”.
Detto ciò, l’Agenzia osserva che, comunque, per stabilire se le Siiq possano rientrare tra le società beneficiare dell’articolo 26-quater, comma 1, del Dpr n. 600 del 1973 lettera a) è determinante quanto evidenziato nella relazione illustrativa al Dlgs n. 143/2005 attuativo della direttiva, dalla quale emerge che i requisiti soggettivi richiesti per l’accesso al regime devono sussistere anche nei confronti delle società ed enti residenti in Italia che effettuano i pagamenti degli interessi e dei canoni.
In conclusione, l’Agenzia ritiene che, alla luce della normativa e della prassi richiamata, le Siiq rientrino tra le società indicate alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 26-quater del Dpr n. 600/1973 e che gli interessi corrisposti sui finanziamenti ricevuti possano beneficiare dell’esenzione dalle ritenute fiscali.
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