9 Aprile 2025
Fattura non ricevuta o irregolare: disciplina più light per il cliente
La nuova formulazione operata dal decreto di riforma delle sanzioni dello scorso anno (articolo 2 Dlgs n. 87/2024 – innova quanto in precedenza previsto dall’articolo 6 comma 8 del decreto legislativo n. 471/1997 per i casi di mancata emissione della fattura o di ricezione di una fattura irregolare.
In breve, in precedenza il cessionario o committente che, nell’esercizio della propria impresa, arte o professione, non avesse ricevuto una fattura o ne avesse ricevuta una irregolare, per sanare la situazione ed evitare così di incorrere a sua volta in una sanzione era tenuto a:
- versare la relativa Iva
- emettere un’autofattura elettronica con codice documento “TD20”.
Niente più Iva da pagare in capo al cessionario o committente
La principale sostanziale novità riguarda la scomparsa dell’obbligo di pagare l’imposta (in tutto o in parte) da parte del destinatario del documento fiscale mancante o errato.
Cambiano anche i tempi delle due diverse fattispecie previste (omessa o irregolare fatturazione) per sanare l’omissione o l’irregolarità.
Secondo la vecchia versione della norma infatti:
- se la fattura non veniva ricevuta entro quattro mesi dall’effettuazione dell’operazione, l’autofattura doveva essere emessa entro il successivo mese
- nel caso di sua irregolarità, l’integrazione doveva essere effettuata entro un mese dalla registrazione della fattura.
La tempistica ora è la stessa per entrambi i casi: il cliente è infatti tenuto a regolarizzare l’omissione o l’irregolarità entro novanta giorni, da calcolare a partire e dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare.
Altro cambiamento in favore del destinatario della fattura è l’abbassamento della sanzione prevista, che passa dal 100% al 70% dell’imposta in caso di mancata regolarizzazione, mentre resta invariato il minimo di 250 euro.
La modalità di regolarizzazione cambia anche dal punto di vista pratico. Dal 1° aprile 2025, infatti, tale modalità non è più l’autofattura con codice documento “td20”, ma una nuova comunicazione “td29”. Si tratta, quindi, non di una fattura elettronica ma di una comunicazione effettuata tramite il sistema di fatturazione elettronica, come indicato nell’ultimo aggiornamento (versione 1.9) delle Specifiche tecniche per la fatturazione pubblicate sul sito dell’Agenzia delle entrate, entrate in vigore dal 1° aprile 2025 e nella Guida alla compilazione della fatturazione elettronica e dell’esterometro, anche quest’ultima recentemente aggiornata.
La previsione che prima non c’era
La novellata norma si chiude con una novità assoluta: “È escluso l’obbligo di controllare e sindacare le valutazioni giuridiche compiute dall’emittente della fattura o di altro documento, riferite ai titoli di non imponibilità, esenzione o esclusione dall’imposta sul valore aggiunto derivati da un requisito soggettivo del predetto emittente non direttamente verificabile.”.
Nella relazione illustrativa del Decreto viene specificato che così facendo il legislatore ha voluto fare propria la consolidata giurisprudenza della Cassazione, secondo la quale “oltre alla verifica che la fattura sia stata emessa, il controllo richiesto al cessionario o al committente è intrinseco al documento, in quanto limitato alla regolarità formale della fattura, e, dunque, alla verifica dei requisiti essenziali individuati dall’articolo 21 del Dpr n. 633 del 1972, tra i quali rilevano, tra gli altri, i dati relativi alla natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi, all’ammontare del corrispettivo, all’aliquota e all’ammontare dell’imposta e dell’imponibile.”.
Le nuove disposizioni legislative si pongono in coerenza rispetto alla sentenza 37255 del 20 dicembre 2022 della Corte, che ricorda come “l’obbligo, in capo al concessionario o committente, di regolarizzare le fatture emesse dal cedente sussiste nel solo caso in cui le mancanze da questi commesse riguardino l’identificazione dell’atto negoziale e i dati fiscalmente rilevanti, ma non si estende anche a controlli sostanziali sulla corretta qualificazione fiscale dell’operazione, non soltanto perché ciò non sarebbe coerente con il contestuale obbligo del soggetto tenuto alla regolarizzazione della fattura altrui di pagare l’imposta non versata o versata in misura insufficiente, ma anche perché l’inclusione, tra i suoi compiti, di un apprezzamento critico su quanto dichiarato in ordine all’imponibilità dell’operazione, trasformerebbe l’obbligato in rivalsa in un collaboratore, con supplenza di funzioni di esclusiva pertinenza dell’Ufficio finanziario”.
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