Normativa e prassi

7 Marzo 2025

Modello F24 per remissione in bonis, soppresso il codice del cessionario

Con la risoluzione n. 18 del 7 marzo 2025, l’Agenzia delle entrate ha soppresso il codice identificativo “10” denominato “cessionario/fornitore”: codice da indicare nel modello F24 Elide, per versare, con la remissione in bonis, la sanzione ridotta in caso di mancato invio della comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura o la prima cessione del credito da bonus edilizi. Concluso l’adempimento, il codice non serve più.

In particolare, il codice identificativo doveva essere riportato nell’omonimo campo della “sezione” “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” insieme al codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che aveva acquistato il credito.  nel campo doveva essere indicato il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che aveva acquistato il credito.

In proposito, il documento di prassi odierno ricorda che l’articolo 2, comma 1, del Dl n. 39/2024 (vedi “Decreto “Agevolazioni fiscali” – 1. Come cambiano i bonus edilizi”), ha stabilito che “le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, non si applicano in relazione all’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ivi incluse quelle relative alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni precedenti”.

Modello F24 per remissione in bonis, soppresso il codice del cessionario

Ultimi articoli

Normativa e prassi 9 Giugno 2026

Mancata o parziale dichiarazione Iva, arriva l’allerta e anche il rimedio

Al fine di promuovere l’adempimento spontaneo, l’Amministrazione informa e, nello stesso tempo, suggerisce come regolarizzare le eventuali violazioni anche con il ravvedimento operoso Arriva via Pec e, inoltre, alloggia sia nel “Cassetto fiscale” degli interessati sia nel portale “Fatture e Corrispettivi” la comunicazione con cui l’Agenzia delle entrate avvisa gli operatori Iva che, dopo la verifica delle e-fatture e dei corrispettivi giornalieri trasmessi, risulta l’eventuale mancata presentazione della dichiarazione Iva per l’anno d’imposta 2025, ovvero la presentazione della stessa senza il quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a mille euro, minore rispetto all’ammontare delle cessioni rilevanti effettuate nel medesimo periodo d’imposta e, infine, la mancata compilazione del quadro VJ in presenza di operazioni soggette a reverse charge.

Normativa e prassi 9 Giugno 2026

Il nuovo limite per la sostitutiva vale anche per i premi in benefit

Il nuovo tetto di 5mila euro deve considerarsi applicabile in tutti i casi in cui si utilizzano i premi di produttività agevolati, indipendentemente dalla forma in cui vengono erogati Premi di produttività: il nuovo limite di 5mila euro su cui applicare l’imposta sostitutiva dell’1%, prevista dall’ultima legge di bilancio, vale anche se detti premi, anziché in denaro, sono fruiti come benefit aziendali.

Normativa e prassi 8 Giugno 2026

Se il bonus edilizio spetta al 50% il successivo trasloco non conta

L’agevolazione maggiorata per interventi di ristrutturazione spetta se la casa è abitazione principale all’inizio dei lavori o, in alternativa, alla loro conclusione.

Normativa e prassi 8 Giugno 2026

Tettoia in legno come posto auto: regole precise per la detrazione Irpef

Va negato il beneficio sul reddito se è assente il vincolo di pertinenza all’abitazione principale nel titolo edilizio e se la capannina non è accatastata come autorimessa Con la risposta a interpello n.

torna all'inizio del contenuto