4 Marzo 2025
Modello F24 più “ampio”, dall’Agenzia nuovi codici tributo
L’Agenzia delle entrate ha pubblicato nella giornata di oggi, 4 marzo 2025, due risoluzioni che istituiscono codici tributo e relative regole di utilizzo per i versamenti delle somme dovute a seguito di adesione agli atti di recupero dei crediti indebitamente compensati (articolo 1, comma 1 del Dlgs n. 218/1997) e per l’utilizzo del credito d’imposta riconosciuto in caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali dal 1° maggio 2023 (articolo 1, commi da 436 a 438, della legge n. 213/2023, di bilancio per il 2024).
Risoluzione n. 14: codici tributo per adesione atti di recupero crediti
Nel dettaglio, con la risoluzione n. 14 del 4 marzo 2025, l’Agenzia ha istituito i codici tributo per consentire il versamento tramite F24 delle somme dovute a seguito di adesione agli atti di recupero dei crediti indebitamente compensati (articolo 1, comma 1 del Dlgs n. 218/1997). Questa forma di adesione, è stata introdotta l’anno scorso dal decreto legislativo n. 13/2024, istitutivo, tra l’altro, di alcune novità nel campo dell’accertamento tributario in attuazione della legge delega di riforma fiscale.
In particolare, a seguito dell’intervento normativo è ora previsto che il recupero dei crediti indebitamente compensati, non dipendente da un precedente accertamento, possa essere definito con adesione del contribuente.
I codici tributo di fresca introduzione sono 29:
- “AD01” denominato “Recupero credito d’imposta per piccole e medie imprese e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD02” denominato “Sanzioni correlate al recupero del credito d’imposta per piccole e medie imprese – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD03” denominato “Recupero credito d’imposta per incremento occupazione e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD04” denominato “Sanzioni correlate al recupero del credito d’imposta per incremento occupazione – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD05” denominato “Recupero credito d’imposta investimenti aree svantaggiate e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD06” denominato “Sanzioni correlate al recupero del credito d’imposta investimenti aree svantaggiate – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD07” denominato “Recupero crediti d’imposta da agevolazioni diverse da investimenti in aree svantaggiate, incentivi occupazionali ed incentivi alle piccole e medie imprese e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD08” denominato “Sanzioni correlate al recupero dei crediti d’imposta da agevolazioni diverse da investimenti in aree svantaggiate, incentivi occupazionali ed incentivi alle piccole e medie imprese – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD09” denominato “Recupero credito d’imposta per nuovi investimenti produttivi nella Regione Campania di cui all’art. 3 della legge regionale n. 12/2007 e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD10” denominato “Sanzioni correlate al recupero del credito d’imposta per nuovi investimenti produttivi nella Regione Campania di cui all’art. 3 legge regionale n. 12/2007 – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD11” denominato “Recupero credito d’imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese nella Regione Siciliana di cui legge regionale n. 11/2009 e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD12” denominato “Sanzioni correlate al recupero del credito d’imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese nella Regione Siciliana di cui alla legge regionale n. 11/2009 – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD13” denominato “Recupero contributo, utilizzato in compensazione, concesso dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia di cui all’art. 2, c. 1, della legge regionale n. 22/2010 e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD14” denominato “Sanzioni correlate al recupero del contributo, utilizzato in compensazione, concesso dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia di cui all’art. 2, c. 1, della legge regionale n. 22/2010 – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD15” denominato “Recupero contributi a fondo perduto, utilizzati in compensazione – Accertamento con adesione – art. 1, c. 1 del d.lgs. n. 218/1997”
- “AD16” denominato “Interessi relativi al recupero dei contributi a fondo perduto, utilizzati in compensazione – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD17” denominato “Sanzioni correlate al recupero dei contributi a fondo perduto, utilizzati in compensazione – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD18” denominato “Trattamento integrativo e “Bonus Irpef” riconosciuti in busta paga – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD19” denominato “Trattamento integrativo e “Bonus Irpef” riconosciuti in busta paga – Sanzioni correlate al recupero del credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD20” denominato “Somme rimborsate a titolo di imposte erariali di cui all’art. 15, c. 1, lett. a), del d. lgs. n. 175/2014 – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD21” denominato “Somme rimborsate a titolo di imposte erariali di cui all’art. 15, c. 1, lett. a), del d. lgs. n. 175/2014 – Sanzioni correlate al recupero del credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD22” denominato “Somme rimborsate a titolo di imposte erariali di cui all’art. 15, c. 1, lett. a), del d. lgs. n. 175/2014 a dipendenti operanti in impianti situati nella Regione Valle d’Aosta – versamenti effettuati fuori Regione – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD23” denominato “Somme rimborsate a titolo di imposte erariali di cui all’art. 15, c. 1, lett. a), del d. lgs. n. 175/2014 a dipendenti operanti in impianti situati nella Regione Valle d’Aosta – versamenti effettuati fuori Regione – Sanzioni correlate al recupero del credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD24” denominato “Somme rimborsate a titolo di imposte erariali di cui all’art. 15, c. 1, lett. a), del d. lgs. n. 175/2014 a dipendenti operanti in impianti situati fuori dalla Regione Valle d’Aosta – versamenti effettuati nella Regione – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD25” denominato “Somme rimborsate a titolo di imposte erariali di cui all’art. 15, c. 1, lett. a), del d. lgs. n. 175/2014 a dipendenti operanti in impianti situati fuori dalla Regione Valle d’Aosta – versamenti effettuati nella Regione – Sanzioni correlate al recupero del credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD26” denominato “Somme rimborsate a titolo di addizionale regionale all’IRPEF di cui all’art. 15, c. 1, lett. a), del d. lgs. n. 175/2014 – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD27” denominato “Somme rimborsate a titolo di addizionale regionale all’IRPEF di cui all’art. 15, c. 1, lett. a), del d. lgs. n. 175/2014 – Sanzioni correlate al recupero del credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD28” denominato “Somme rimborsate a titolo di addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 15, c. 1, lett. a), del d. lgs. n. 175/2014 – Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
- “AD29” denominato “Somme rimborsate a titolo di addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 15, c. 1, lett. a), del d. lgs. n. 175/2014 – Sanzioni correlate al recupero del credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Accertamento con adesione – Art. 1, c. 1 del d. lgs. n. 218/1997”
In sede di compilazione del modello F24, precisa la risoluzione, i codici andranno esposti nella sezione “Erario” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
- nei campi “codice ufficio”, “codice atto” e “anno di riferimento”, nel formato “AAAA”, i dati riportati negli atti di adesione
- nel campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.”:
- per i codici tributo “AD26” e “AD27”, il codice della Regione reperibile nella “Tabella T0 – codici delle Regioni e delle Province autonome”, pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it
- per i codici tributo “AD28” e “AD29”, il codice catastale del Comune destinatario reperibile nella tabella “Tabella T4 – Codici Catastali dei Comuni” pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it
Per alcune imposte, invece, è possibile utilizzare i codici tributo già esistenti per le ipotesi di accertamento con adesione. Tali imposte sono esposte nella seguente tabella:
|
Codici tributo |
Tipologia imposta |
|
|---|---|---|
|
Recupero credito e relativi interessi |
Sanzioni |
|
|
9415 |
9416 |
Irap |
|
9403 |
9404 |
Addizionale regionale Irpef |
|
9417 |
9418 |
Addizionale comunale Irpef |
|
9401 |
9402 |
Irpef |
|
9405 |
9402 |
Irpeg/Ires |
|
9413 |
9402 |
IVA |
|
9409 |
9402 |
Ritenute d’acconto |
|
9407 |
9402 |
Imposta sostitutiva |
Infine, la risoluzione ricorda che per i versamenti derivanti da accertamento con adesione su atti di recupero non sono possibili né rateazione né compensazione (articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 218/1997).
Risoluzione n. 16: utilizzo credito d’imposta ricostruzione post-alluvione del maggio 2023
La risoluzione n. 16 del 4 marzo 2025 istituisce invece il codice tributo per consentire ai soggetti finanziatori o ad eventuali cessionari, l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta riconosciuto in caso di finanziamenti agevolati accordati a soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023. Il codice tributo è il seguente:
- “7075” – denominato “CREDITO EVENTI ALLUVIONALI – credito d’imposta per il recupero da parte dei soggetti finanziatori della rata di finanziamento agevolato – articolo 1, commi da 436 a 438, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”
Il modello F24 va presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Il codice tributo va indicato nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno cui si riferisce la rata di rimborso del finanziamento, espresso nella forma “AAAA”.
La risoluzione precisa che lo stesso codice tributo va utilizzato anche per la restituzione, da parte dei soggetti finanziatori, degli importi relativi ai finanziamenti agevolati concessi e successivamente revocati, anche parzialmente, oppure oggetto di estinzione anticipata. In questo caso, l’importo da restituire va indicato nella colonna “importi a debito versati”, mentre nel campo “anno di riferimento”, va indicato l’anno in cui è stato emesso il provvedimento di revoca, oppure in cui si è manifestata la diversa causa di estinzione anticipata del finanziamento agevolato, nel formato “AAAA”.
Ricordiamo che la misura di favore è stata istituita dalla legge di bilancio 2024 (articolo 1, comma 439 della legge n.213/2023): nello specifico, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito d’imposta commisurato all’importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti e le spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, per ciascuna scadenza di rimborso del finanziamento. Le modalità di fruizione del credito d’imposta sono state indicate nel provvedimento del 25 luglio 2024 (per approfondire vedi articolo “Alluvione Emilia-Romagna, modalità di fruizione del credito”).
Secondo le indicazioni del provvedimento, il soggetto finanziatore recupera l’importo della sorte capitale e degli interessi e delle spese strettamente necessarie alla gestione del finanziamento, mediante compensazione a partire dal giorno successivo alla scadenza di ogni singola rata. In alternativa all’utilizzo in compensazione, il soggetto finanziatore può recuperare le relative somme mediante la cessione del relativo credito ad altre banche, senza facoltà di successiva cessione e senza i limiti alla compensazione previsti dalla legge n. 388/2000 (articolo 34).
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