20 Febbraio 2025
Contratti di lavoro senza Bollo, la norma agevolativa parla chiaro
Niente imposta di bollo per il contratto con cui un Comune affida a professionisti esterni l’incarico per la promozione di azioni giudiziari e la propria difesa in giudizio. L’articolo 25 della Tabella B allegata al Dpr n. 642/1972 che disciplina il tributo, esenta dal pagamento, infatti, in modo assoluto, i contratti di lavoro e d’impiego sia individuali che collettivi. È quanto precisa la risposta n. 40 del 20 febbraio 2025.
Il chiarimento scaturisce dal dubbio rappresentato da un Comune che, in mancanza di avvocatura interna, usufruisce dei servizi legali offerti da legali esterni. L’incarico è conferito tramite la sottoscrizione di un disciplinare nel quale sono definiti in modo dettagliato doveri e prestazioni delle parti.
L’ente chiede se l’accordo stipulato sia soggetto all’imposta di bollo o rientri nell’ipotesi di esenzione prevista dall’articolo 25 della Tabella, Allegato B, del Dpr n. 642/1972, che esclude dall’imposizione in modo assoluto i contratti di lavoro e d’impiego sia individuali che collettivi.
L’Agenzia ricorda innanzitutto che sono soggetti a tassazione, secondo l’articolo articolo 1 del Dpr n. 642/1972, “gli atti, i documenti e i registri indicati nell’annessa tariffa” contenuta nell’Allegato A al decreto stesso.
Sono invece esenti gli “atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto” elencati nell’allegato B (“Tabella”) al decreto.
In particolare, l’articolo 25 della Tabella dispensa dal pagamento i “contratti di lavoro e d’impiego sia individuali che collettivi, contratti di locazione di fondi rustici, di colonia parziaria e di soccida di qualsiasi specie e in qualunque forma redatti […]”.
Definita la cornice normativa del tributo, per risolvere il dubbio dell’ente è ora necessario inquadrare la natura giuridica del contratto di affidamento dell’incarico di difesa e patrocinio, sottoscritto da professionisti e Comune.
In merito all’affidamento dei servizi legali, il Consiglio di Stato, con parere del 3 agosto 2018, n. 2017, ha precisato che tali prestazioni possono essere inquadrate, a seconda delle esigenze delle parti coinvolte, in due diverse tipologie contrattuali: contratto d’opera intellettuale e appalto di servizi.
Nel primo caso il professionista esegue la prestazione con lavoro prevalentemente proprio, non organizzato in forma imprenditoriale ed è scelto, in linea generale, per le sue capacità nell’esecuzione della prestazione (intuitus personae).
Il contratto di appalto di servizi, invece, presuppone che l’appaltatore agisca servendosi dell’organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio. È quanto avviene quando è richiesta una prestazione continuativa, resa da uno o più legali organizzati, che si impegnano a trattare l’intero contenzioso del cliente.
La risposta precisa, al riguardo, che sia la direttiva Ue 2014/24 che il Codice dei contratti pubblici escludono dall’applicabilità della speciale normativa in materia di appalti pubblici determinati servizi legali espressamente indicati.
Tornando al quesito dell’interpello, l’Agenzia delle entrate ritiene che l’incarico affidato dal Comune ai professionisti sia inquadrabile nell’ambito del contratto d’opera professionale, contraddistinto da una scelta effettuata in ragione dell’intuitus personae e che rientri tra i “Contratti di lavoro e d’impiego sia individuali che collettivi” dispensati dal Bollo come prevede l’articolo 25 della Tabella allegata al Dpr n. 642/1972.
A conferma dell’esenzione, la risposta richiama anche il chiarimento fornito in precedenza con la risoluzione n. 157/2003 secondo cui “Anche i contratti a tempo determinato di conferimento di incarichi professionali aventi ad oggetto l’affidamento di compiti di consulenza tecnica, scientifica e fiscale sono esenti dall’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 25 della tabella annessa al DPR n. 642 del 1972”.
Nessun dubbio sull’esenzione, precisa ancora l’Amministrazione, anche nel caso in cui il rapporto fosse riconducibile a un appalto di servizi, perché non troverebbero comunque applicazione le disposizioni previste dal Codice dei contratti pubblici, tra cui la disciplina da applicare per l’assolvimento dell’imposta di bollo. Infatti, anche in tal caso, continuerebbe ad applicarsi l’articolo 25 che prevede l’esenzione in modo assoluto dall’imposta di bollo per i contratti di lavoro, di qualsiasi specie e in qualunque forma redatti.
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