Normativa e prassi

12 Febbraio 2025

Donazione con “nota” di premorienza: nulla osta al beneficio prima casa

La donazione con la clausola di premorienza soddisfa il requisito fissato dalla norma che regola l’agevolazione prima casa (lettera c) della Nota II-bis del Dpr n. 131/1986). Questo perché, al momento dell’acquisto del nuovo immobile, il donante non risulta più proprietario dell’abitazione donata, rispettando così le condizioni necessarie per accedere al beneficio.

L’affermazione costituisce il contenuto della risposta n. 27 del 12 febbraio 2025, fornita dall’Agenzia a un contribuente, già proprietario di un’abitazione acquistata con l’agevolazione prima casa, che desidera acquistare un nuovo immobile con la stessa agevolazione. Prima di procedere, ha deciso di donare la sua attuale abitazione alla madre, inserendo nell’atto di donazione una clausola, la quale prevede che gli effetti della donazione siano risolutivi in caso di premorienza della donna. Ciò significa che, in caso di decesso della madre, l’immobile tornerebbe automaticamente nel patrimonio del figlio.
Grazie alla citata clausola, il donante ritiene di soddisfare il requisito di non possesso di un altro immobile agevolato, poiché la donazione, essendo immediatamente efficace, trasferisce la proprietà alla madre, permettendogli di dichiarare di non possedere più alcun immobile al momento dell’acquisto del nuovo.

Innanzitutto, l’Agenzia riepiloga le condizioni, fissate dalla Nota II-bis dell’articolo 1 del Testo unico sull’imposta di registro, per poter beneficiare del bonus “prima casa”. In sintesi, l’acquirente deve soddisfare alcuni requisiti, tra cui:

  • l’immobile deve trovarsi nel comune in cui ha o stabilisce la residenza entro diciotto mesi dall’acquisto
  • deve dichiarare di non essere titolare di diritti su un’altra abitazione acquistata con le stesse agevolazioni.

Poi, tornando al caso sottoposto alla sua attenzione, osserva che il donatario diviene proprietario del bene, ma al suo decesso il bene rientra nel patrimonio del donante.
Come dichiarato dal contribuente, la donazione precede un nuovo acquisto, per soddisfare il requisito di non possidenza di altro immobile acquistato con l’agevolazione in argomento.
Tanto detto, a parere dell’Agenzia ne consegue che, fermo restando il possesso degli altri requisiti e delle condizioni previste dalla norma di riferimento, non risultando titolare al momento dell’acquisto di altra abitazione agevolata, il richiedente può bissare la fruizione del beneficio.
La donazione è, infatti, immediatamente efficace, realizzando il trasferimento della titolarità dell’immobile alla madre donataria al momento della stipula dell’atto.

Donazione con “nota” di premorienza: nulla osta al beneficio prima casa

Ultimi articoli

Attualità 15 Ottobre 2025

Consultazione quotazioni Omi: opinione positiva degli utenti

Un’indagine di customer satisfaction condotta sul servizio mostra un’elevata soddisfazione: il 79% dei rispondenti, infatti, ha assegnato i punteggi più alti della scala di gradimento Pubblicato sul sito dell’Agenzia, nell’apposita sezione dedicata alle indagini di customer satisfaction, il report dei risultati della rilevazione sul gradimento del servizio “Consultazione quotazioni immobiliari OMI”.

Attualità 14 Ottobre 2025

Sport Bonus 2025: al via le domande per la seconda finestra

Trenta giorni di tempo, dall’apertura dei termini, per presentare l’istanza di ammissione al procedimento ed essere così autorizzati ad effettuare l’erogazione liberale Dal 15 ottobre si apre la seconda finestra per l’invio online delle domande da parte delle imprese che vogliono usufruire del credito di imposta per le erogazioni liberali in denaro in favore dei soggetti titolari o gestori di impianti sportivi pubblici.

Attualità 14 Ottobre 2025

Nuova campagna di phishing: truffa al telefono su falsi crediti

Falsi funzionari dell’Agenzia chiedono alla potenziale vittima di comunicare i dati anagrafici e fiscali, l’istituto di credito e relativo Iban del proprio conto corrente Con l’avviso del 14 ottobre, l’Agenzia avverte i contribuenti su nuovi tentativi di truffa che per andare a buon fine sfruttano tematiche di particolare interesse fiscale.

Normativa e prassi 14 Ottobre 2025

Tardiva registrazione della locazione: sanzione tarata sulla prima annualità

In caso di opzione per il regime di cedolare secca si applica la misura fissa di 250 euro per l’omissione o di 150 euro per il ritardo con il quale viene svolto l’adempimento In caso di tardiva registrazione di un contratto di locazione o sublocazione di immobili a uso abitativo di durata pluriennale, la sanzione prevista è commisurata all’imposta di registro calcolata sull’ammontare del canone relativo alla prima annualità, se il contribuente ha scelto il pagamento rateizzato dell’imposta.

torna all'inizio del contenuto