Normativa e prassi

3 Febbraio 2025

Sostituti d’imposta, dal 6 febbraio al via la dichiarazione semplificata

Definita, con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2025, la procedura “semplificata” per la trasmissione dei dati relativi alle ritenute operate dai sostituti d’imposta, prevista dall’articolo 16 del Dlgs n. 1/2024, alternativa alla presentazione della dichiarazione annuale modello 770. Accompagnano il provvedimento, i codici tributo relativi alle ritenute/trattenute operate (allegato 1), le note al modello F24/770 (allegato 2), le specifiche tecniche per la comunicazione dei dati delle ritenute e trattenute operate e relativi versamenti (allegato C) e il modello del prospetto delle ritenute/trattenute operate (allegato 4).

La semplificazione è applicabile dalle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e autonomo operate dal 2025. Possono utilizzarla i datori di lavoro con un numero complessivo di dipendenti al 31 dicembre dell’anno precedente non superiore a cinque.

In particolare, la norma richiamata prevede che i sostituti d’imposta, contestualmente ai versamenti mensili delle ritenute effettuati tramite modello F24 telematico, possano comunicare anche le ritenute operate, gli eventuali importi a credito da utilizzare in compensazione ai fini del versamento, e gli altri dati individuati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Il provvedimento in esame recepisce l’input del legislatore, definisce i termini e le regole attuative della modalità introdotta e individua i dati che i sostituti d’imposta devono trasmettere insieme al modello F24, per evitare di presentare il modello 770. Approvate, di conseguenza, anche le nuove specifiche tecniche che consentono di comunicare le informazioni in questione, riepilogate in un prospetto ad hoc.

Destinatari della semplificazione
Possono usufruire della procedura semplificata i sostituti d’imposta che:

  • corrispondono esclusivamente compensi, sotto qualsiasi forma, diretti a titolari di redditi di lavoro dipendente o autonomo o a questi assimilati
  • sono obbligati a operare ritenute e trattenute alla fonte
  • effettuano il versamento delle somme interessate tramite modello F24 presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia
  • al 31 dicembre dell’anno precedente avevano un numero complessivo di dipendenti non superiore a cinque.

In particolare, la procedura è applicabile alle ritenute e trattenute da versare e ai crediti maturati dai sostituti d’imposta utilizzati in compensazione tramite modello F24, identificati dai codici tributo elencati nell’allegato 1 al provvedimento.

Dati e versamenti da comunicare
Nel dettaglio, devono essere comunicati:

  • l’ammontare delle ritenute e trattenute operate, indicando il relativo codice tributo e il periodo di riferimento
  • in caso addizionali regionale e comunale Irpef, la regione o il comune a cui si riferiscono
  • la presenza di una delle ipotesi specifiche elencate nell’allegato 2 al provvedimento.

Con riferimento ai versamenti delle ritenute e trattenute operate, i sostituti devono anche indicare:

  • l’importo relativo alle ritenute e trattenute versate, il relativo codice tributo e il periodo di riferimento
  • gli interessi versati insieme alle ritenute e trattenute, in caso di ravvedimento
  • i crediti maturati utilizzati in compensazione, specificando il relativo codice tributo e il periodo di riferimento. Se ammesso dalla legislazione vigente, tali crediti possono, in alternativa, essere utilizzati in compensazione, tramite separato modello F24 ordinario, ai fini del versamento di debiti diversi dalle ritenute e trattenute operate
  • ulteriori debiti e crediti da compensare, comprese le sanzioni dovute in caso di ravvedimento
  • il codice Iban del conto bancario, di Poste Italiane o di un prestatore di servizi di pagamento convenzionati con l’Agenzia delle entrate, autorizzando l’addebito dell’eventuale saldo positivo del modello F24.

Semplificazione al via dal 6 febbraio
La nuova procedura è operativa dal 6 febbraio 2025. Le deleghe di pagamento possono essere presentate esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, utilizzando le specifiche tecniche in allegato al provvedimento, direttamente dal sostituto d’imposta, oppure tramite un intermediario abilitato. I dati aggiuntivi da comunicare con l’F24 sono contenuti nel nuovo modello “PROSPETTO DELLE RITENUTE/TRATTENUTE OPERATE” (allegato 4).

In caso di scarto arrivato dopo i controlli previsti a verifica della correttezza dei versamenti unitari con compensazione, resta valida la comunicazione dei dati riguardanti le ritenute e trattenute operate mentre il versamento dovrà essere effettuato con separato modello F24 ordinario, se necessario avvalendosi dell’istituto del ravvedimento.

Il provvedimento precisa che per le ritenute e trattenute operate nei mesi di gennaio e febbraio 2025, i sostituti d’imposta che si avvalgono del nuovo sistema possono effettuare i relativi versamenti tramite modello F24 – entro le ordinarie scadenze – e poi trasmettere le informazioni contenute nel prospetto dell’allegato 4 entro il 30 aprile 2025. 

Sostituti d’imposta, dal 6 febbraio al via la dichiarazione semplificata

Ultimi articoli

Normativa e prassi 5 Dicembre 2025

Case modulari “chiavi in mano”: sono immobili da cedere senza Iva

L’Agenzia delle entrate chiarisce che le abitazioni prefabbricate pronte all’uso vanno trattate come fabbricati, con esenzione dall’imposta sul valore aggiunto salvo i casi di impresa costruttrice Le case modulari prefabbricate, complete di impianti e rifiniture e pronte per essere abitate, devono essere qualificate come beni immobili (articolo 13-ter del Regolamento Ue n.

Normativa e prassi 5 Dicembre 2025

Integratori e dispositivi medici, chiarimenti sulle aliquote Iva

Nella giornata di oggi due risposte delle Entrate chiariscono il corretto trattamento Iva delle cessioni di un integratore alimentare e di un dispositivo che scherma i raggi X Può beneficiare dell’aliquota Iva al 10% l’integratore alimentare classificato, con apposito parere dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, fra le ”Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: ­altre” (Codice NC 210690).

Attualità 5 Dicembre 2025

Nuovo phishing a tema fiscale: false comunicazioni di rimborsi

Una mail fraudolenta induce il destinatario a compilare un modulo con i propri dati anagrafici e i dettagli della carta di credito per ottenere un fantomatico accredito Con l’avviso del 5 dicembre, l’Agenzia allerta i contribuenti su una nuova campagna di phishing basata sulla falsa comunicazione di rimborsi fiscali.

Normativa e prassi 5 Dicembre 2025

Dispositivi medici oftalmici, chiarita l’aliquota Iva applicabile

In questo caso si tratta di prodotti destinati alla cura e prevenzione classificabili nella voce 3004, relativa ai medicamenti preparati per scopi terapeutici, e quindi agevolabili L’Agenzia delle entrate, sulla base dell’istruttoria condotta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm), ha sciolto i dubbi di due società produttrici e distributrici di dispositivi medici oftalmici circa la corretta aliquota Iva da applicare, confermando che alle cessioni di questi dispositivi può essere applicata quella ridotta del 10% (risposta n.

torna all'inizio del contenuto