28 Gennaio 2025
Pensionato residente in Grecia, Tfr in Italia con ritenuta al 30%
Il trattamento di fine rapporto erogato da una banca a un dipendente che dopo aver cessato l’attività lavorativa presso l’istituto di credito si è trasferito in Grecia, iscrivendosi all’Aire, segue le regole della Convenzione Italia-Grecia che prevede la tassazione esclusiva di questi proventi da parte dello Stato in cui il beneficiario era residente nel corso del rapporto di lavoro. L’indennità, nel caso in esame, sarà tassata in Italia con la ritenuta al 30%, secondo quanto previsto dalla normativa sui non residenti (articolo 25, comma 2 del Dpr n. 600/1973). È la sintesi della risposta dell’Agenzia delle entrate n. 12 del 28 gennaio 2025.
Il contribuente, considerato che la banca sarebbe orientata ad assoggettare le somme alla ritenuta alla fonte del 30% in applicazione dell’articolo 25, comma 2 del Dpr 600/1973, chiede se tale interpretazione è corretta o se invece possa prevalere la deroga prevista dalla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Grecia che, in sintesi, attribuisce la potestà impositiva allo Stato di residenza.
L’Agenzia ricorda che le indennità per la cessazione del rapporto di agenzia, non concorrono alla formazione del reddito di impresa, bensì sono qualificate come redditi di lavoro autonomo, ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettera e) del Tuir; inoltre, in base all’articolo 23, comma 2, lettera a), del Tuir, “si considerano prodotti in Italia i redditi derivanti dalle indennità di fine rapporto, di cui all’articolo 17,comma 1, lettera d), del TUIR, se sono corrisposti, a un non residente, dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti”.
Le modalità di tassazione sono individuate dall’articolo 25 del Dpr n. 600/1973 e consistono in una ritenuta all’atto del pagamento. Per quanto riguarda i compensi erogati a soggetti non residenti, tale ritenuta è pari al 30 per cento.
L’Agenzia, considerata la prevalenza del diritto internazionale sul diritto interno, ricorda che in base all’articolo 14, paragrafo 1, della Convenzione tra Italia e Grecia, i proventi in esame sono tassati esclusivamente dallo Stato di residenza, salvo il caso in cui il residente disponga abitualmente nello Stato della fonte di una base fissa e il reddito sia attribuibile a detta base. In pratica bisogna stabilire la residenza del beneficiario nel corso del rapporto lavorativo in cui tali indennità sono state maturate.
Il contribuente è stato residente in Italia fino alla cessazione del rapporto di lavoro e in Grecia al momento della liquidazione delle somme. Pertanto, le indennità in esame sono senz’altro riconducibili all’attività svolta in Italia.
L’Agenzia quindi, in linea con quanto prospettato dalla banca che ha erogato l’indennità di fine rapporto, ritiene che tali somme debbano essere assoggettate a tassazione esclusiva nel nostro Paese con l’applicazione della ritenuta prevista per i soggetti non residenti in Italia, pari al 30 per cento.
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