Analisi e commenti

28 Gennaio 2025

Legge di bilancio 2025 – 7: buone nuove sul welfare aziendale

I commi da 386 a 391 e da 395 a 398 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2025, agevolano i lavoratori dipendenti neoassunti, in relazione alle spese connesse alla locazione dell’abitazione di residenza trasferita nel comune di lavoro, e i dipendenti in generale, per la cessione di beni e servizi e per le spese da loro sostenute in relazione all’abitazione principale. Inoltre, è previsto un trattamento integrativo speciale, non imponibile, per i lavoratori di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, e del comparto del turismo, compresi gli stabilimenti termali.

Il regime in favore dei neoassunti (commi da 386 a 389)
I commi da 386 a 389 introducono un regime temporaneo di favore per i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1°gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, stabilendo, per i primi due anni dalla data di assunzione, la non concorrenza alla formazione del reddito ai fini fiscali (e non ai fini contributivi), entro il limite complessivo di 5mila euro annui, delle somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti stessi (comma 386).

Tale agevolazione è consentita al ricorrere delle seguenti condizioni:

  • importo del reddito da lavoro dipendente, percepito nell’anno precedente la data di assunzione, non superiore a 35mila euro
  • trasferimento della residenza nel comune di lavoro qualora questo sia situato a più di cento chilometri di distanza dal comune di precedente residenza
  • rilascio da parte del lavoratore dipendente al datore di lavoro di apposita dichiarazione, ai sensi dell’articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Dpr n. 445/2000), nella quale lo stesso attesti il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione (da 387 a 389).

Il regime in favore della generalità dei dipendenti (commi 390 e 391)
I commi 390 e 391 aumentano il limite dell’importo non imponibile di alcuni valori dei lavoratori dipendenti, per il corrente periodo d’imposta e i due successivi.

Infatti, derogando al vigente limite di 258,23 euro (articolo 51, comma 3, prima parte del terzo, periodo, del Tuir), per i periodi d’imposta 2025, 2026, e 2027, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di mille euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme, erogate o rimborsate, agli stessi lavoratori, dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell’abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale.

Tale limite è elevato a 2mila euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi quelli nati fuori del matrimonio, riconosciuti e i figli adottivi, affiliati, o affidati, che posseggano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili (articolo 12, comma 2, del citato Tuir).

Il beneficio di non imponibilità entro i predetti limiti si applica a condizione che il lavoratore dipendente:

  • dichiari al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli
  • rilasci al datore di lavoro apposita dichiarazione, nella quale attesti il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione.

Infine, rileviamo che, come chiarito dalla lettura dalle circolari dell’Agenzia delle entrate nn. 5/E del 7 marzo 2024, e 23/E del 1° agosto 2023, le predette agevolazioni si possono ritenere implicitamente applicabili anche ai redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, di cui all’articolo. 50 del Tuir (commi 390 e 391)

Il trattamento integrativo per i lavoratori di ristorazione e turismo (commi da 395 a 398)
I commi da 395 a 398, riconoscono ai lavoratori privati degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (articolo 5, legge n. 287/1991), e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi compresi gli stabilimenti termali, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025, un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del Dlgs n. 66, effettuate nei giorni festivi.

Il trattamento integrativo è erogato a condizione che:

  • i predetti lavoratori siano titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a 40mila euro nel periodo d’imposta 2024
  • i lavoratori stessi ne facciano richiesta al datore di lavoro, dichiarandovi, per iscritto, l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2024.

In caso di erogazione delle somme, i relativi importi sono indicati nella Certificazione unica e il sostituto d’imposta recupera il credito maturato per detta erogazione tramite compensazione (commi da 395 a 398).

continua
La prima puntata è stata pubblicata lunedì 20 gennaio
La seconda puntata è stata pubblicata martedì 21 gennaio
La terza puntata è stata pubblicata mercoledì 22 gennaio
La quarta puntata è stata pubblicata giovedì 23 gennaio
La quinta puntata è stata pubblicata venerdì 24 gennaio
La sesta puntata è stata pubblica lunedì 27 gennaio

Legge di bilancio 2025 – 7: buone nuove sul welfare aziendale

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