30 Dicembre 2024
Proroga di termini fiscali e non: decreto di riferimento in vigore
Si sposta al 31 marzo 2025 il termine dell’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie verso consumatori finali e al 10 gennaio 2026 quello a decorrere dal quale si applica il nuovo regime di esenzione Iva per le operazioni realizzate dagli enti del Terzo settore. Tra le “milleproroghe” contenute nel decreto-legge n. 202/2024, spiccano alcune misure di carattere economico fiscale, quasi tutte raggruppate nell’articolo 3, con qualche incursione negli articoli 12, 13 e 14.
Articolo 3
Più precisamente, nell’ambito delle disposizioni elencate nell’articolo 3, oltre a quelle segnalate, risalta la norma che prevede lo spostamento al 30 novembre 2025 per la registrazione, negli archivi nazionali relativi agli aiuti di Stato, delle misure straordinarie adottate per il contrasto alla pandemia di Covid-19 con esclusivo riferimento all’Imu.
Tornando alle proroghe richiamate in premessa, lo stesso articolo dispone la proroga al 31 marzo 2025 dell’esonero dall’obbligo di emettere fattura elettronica (articolo10-bis, comma 1, primo periodo, Dl n. 119/2018) per coloro che inviano al Sistema tessera sanitaria i dati per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata (medici, farmacisti, veterinari eccetera) con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema Ts.
E, come anticipato, al 10 gennaio 2026 il termine a decorrere dal quale si applica il nuovo regime di esenzione Iva per le operazioni realizzate dagli enti associativi di cui all’articolo 5, comma 15-quater del decreto legge n. 146/2021. Questo “In attesa della razionalizzazione della disciplina dell’imposta sul valore aggiunto per gli enti del terzo settore”, nel rispetto dell’articolo 7 della legge n. 111/2023 (legge delega di riforma fiscale).
Articolo 12
Tra i rinvii orbitanti nel perimetro fiscale, possiamo considerare anche la proroga al 2025 del periodo di transitorietà del cinque per mille dell’Irpef, limitatamente alle Onlus, per consentire alle stesse di essere interessate, tra le altre cose, dal riparto del beneficio.
Articolo 13
Un posticipo “economico” riguarda lo slittamento al 31 marzo 2025 del termine entro il quale le imprese con sede legale in Italia o aventi sede legale all’estero, ma stabile organizzazione in Italia, sono tenute a stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni di terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.
Articolo 14
Con la nuova norma, il legislatore proroga al 31 dicembre 2025 il termine per la conclusione di specifici interventi realizzati dagli operatori turistico-ricettivi per il potenziamento dell’offerta turistica nazionale, che potranno godere di un contributo sotto forma di credito d’imposta fino all’80% delle spese sostenute. Agli stessi operatori è riconosciuto un contributo a fondo perduto non superiore al 50% delle spese sostenute per specifici interventi, comunque non superiore al limite massimo di 100mila euro per ciascun beneficiario. Spostato al 31 dicembre 2025 anche il termine di realizzazione di tali interventi.
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