30 Dicembre 2024
Franchigia Iva transfrontaliera: definita la comunicazione preventiva
Con il provvedimento direttoriale del 30 dicembre 2024, l’Agenzia delle entrate ha individuato le informazioni che le piccole imprese, le quali intendono avvalersi del regime di franchigia Iva in uno Stato di esenzione, sono tenute a trasmettere alla stessa Agenzia, nonché le modalità e i termini per effettuare la comunicazione preventiva contenente tali informazioni.
Per capire di cosa si tratta, ricordiamo che l’adempimento è stato previsto dalla direttiva (Ue) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020, che ha modificato la direttiva 2006/112/Ce per quanto riguarda il regime speciale Iva per le piccole imprese. La stessa è stata recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo n. 180/2024 (vedi articolo “Piccole imprese ed eventi in streaming: recepite ufficialmente le direttive Ue”).
In particolare, la direttiva in argomento ha introdotto il “regime transfrontaliero di franchigia da Iva”. In linea generale, le nuove disposizioni prevedono che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per limitare effetti distorsivi della concorrenza negli scambi intracomunitari, gli Stati membri che hanno adottato un regime di franchigia da Iva per le imprese minori, come l’Italia, devono concedere tale franchigia anche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel loro territorio da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro.
Per avvalersi del regime di franchigia in uno Stato di esenzione, i soggetti stabiliti nel territorio dello Stato sono tenuti a effettuare una comunicazione preventiva all’Agenzia delle entrate. La stessa è finalizzata all’ottenimento del numero di identificazione EX composto dal numero di partita Iva del soggetto stabilito seguito dal suffisso “EX”.
La comunicazione, che deve essere trasmessa dal soggetto stabilito nel territorio dello Stato attraverso i servizi online dell’Agenzia delle entrate, deve contenere le seguenti informazioni:
- codice fiscale
- denominazione o cognome e nome
- natura giuridica
- domicilio fiscale
- attività prevalente
- attività secondarie
- eventuali contatti o indirizzo dei siti web dell’impresa
- dichiarazione di non essere registrato al regime previsto dalla direttiva Sme-Ss in altro Stato di stabilimento
- Stati di esenzione, cioè lo Stato membro o gli Stati membri in cui il soggetto passivo intende avvalersi del regime di franchigia
- eventuali altri identificativi Iva già attribuiti al soggetto stabilito, cioè numeri di identificazione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto rilasciati da uno Stato di esenzione
- volume d’affari nel territorio dello Stato e nei singoli Stati del territorio dell’Unione europea nei due anni civili precedenti la comunicazione e nel periodo dell’anno civile in corso precedente la comunicazione preventiva. Nel caso in cui gli Stati di esenzione indicati alla lettera i) abbiano fissato soglie di franchigia differenziate per settori di attività, i volumi di affari vanni indicati distintamente per ciascun settore di attività esercitata.
La trasmissione della comunicazione preventiva è comunque preclusa ai soggetti stabiliti:
- il cui volume d’affari nel territorio dell’Unione europea, nell’anno civile precedente alla comunicazione, sia stato superiore a 100mila euro
- il cui volume d’affari nel territorio dell’Unione europea, nel periodo dell’anno civile in corso e fino al momento della trasmissione della comunicazione preventiva, sia stato superiore a 100mila euro
- il cui volume d’affari nel territorio dello Stato di esenzione indicato nella comunicazione preventiva, nell’anno civile precedente ovvero nel periodo dell’anno civile in corso e fino al momento della trasmissione della comunicazione preventiva e, ove previsto, nel secondo anno civile precedente, sia superiore al massimale previsto dalla direttiva Sme-Ss per ogni singolo Stato.
Il provvedimento odierno stabilisce che, in caso di errori, la comunicazione può essere corretta nel termine di cinque giorni lavorativi dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, la correzione sarà inibita fino alla ricezione del riscontro della comunicazione già inviata da parte degli Stati di esenzione. Inoltre, può essere aggiornata quando interviene una variazione delle informazioni o quando l’interessato intende comunicare l’intenzione di avvalersi del regime di franchigia in Stati membri differenti da quelli già indicati nelle precedenti comunicazioni preventive; oppure decide di fuoriuscire dal regime di franchigia in uno o più Stati di esenzione.
La comunicazione deve essere predisposta e trasmessa mediante la procedura web che sarà resa disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Superati i controlli, l’Amministrazione trasmette la comunicazione preventiva o il suo aggiornamento agli Stati di esenzione indicati nella stessa.
All’esito positivo del riscontro di almeno uno Stato di esenzione ovvero alla decorrenza dei termini per mancata risposta da parte degli Stati di esenzione, l’Agenzia delle entrate attribuisce al soggetto stabilito il numero di identificazione EX.
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