20 Dicembre 2024
Rappresentante fiscale ai fini Iva, individuati i criteri di accesso
Individuati, con il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 9 dicembre 2024, i requisiti per esercitare le funzioni di rappresentante fiscale. Il decreto, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 297/2024, attua le recenti disposizioni del Dlgs n.13/2024 che ha previsto per tale ruolo specifici requisiti oggettivi e adeguate garanzie da prestare sotto forma di cauzione in titoli di Stato, fideiussione bancaria o polizza fideiussoria. Il Dlgs nel dettaglio ha introdotto un ulteriore periodo all’articolo 17, comma 3 del Decreto Iva in cui viene precisato “con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuati i criteri al ricorrere dei quali il rappresentante fiscale può assumere tale ruolo solo previo rilascio di idonea garanzia, graduata anche in relazione al numero di soggetti rappresentati”.
In base all’articolo 1 del decreto in esame possono accedere al ruolo di rappresentante fiscale i soggetti che non hanno condanne o procedimenti penali, come indicato nell’articolo 8, comma 1, comma del decreto Mef n. 164/1999 (“I componenti del consiglio di amministrazione, e, ove previsto, del collegio dei sindaci della societa’ richiedente, nonche’ della societa’ di servizi di cui intende avvalersi la medesima societa’ richiedente, devono: a) non aver riportato condanne, anche non definitive, o sentenze emesse ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati finanziari; b) non aver procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari; c) non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entita’, alle disposizioni in materia contributiva e tributaria; d) non trovarsi in una delle condizioni previste dall’articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall’articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 ”). Inoltre, questi soggetti devono rilasciare idonea garanzia prima di assumere il ruolo.
I requisiti soggettivi – indicati nel decreto Mef n. 164/1999 – devono essere attestati dal rappresentante fiscale tramite dichiarazione da presentare alla Direzione provinciale (Dp) dell’Agenzia competente in base al proprio domicilio fiscale.
Quanto alla garanzia, questa è prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato, fideiussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciate, secondo la relativa normativa, in favore del direttore pro tempore della Dp dell’Agenzia delle entrate competente in base al domicilio fiscale dell’aspirante rappresentante fiscale.
Il decreto indica i diversi valori della garanzia in base al numero di soggetti da rappresentare:
- 30mila euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da due a nove soggetti
- 100mila euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da dieci a cinquanta soggetti
- 300mila euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da cinquantuno a cento soggetti
- 1 milione di euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da centouno a mille soggetti
- 2 milioni di euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano più di mille soggetti.
Per i soggetti che assumono una sola rappresentanza, è sufficiente la sola dichiarazione attestante i requisiti soggettivi.
La garanzia inoltre deve essere prestata per un periodo minimo di quarantotto mesi a partire dalla data di assunzione del ruolo di rappresentante fiscale.
Le modalità operative sulle regole di accesso, la garanzia e il regime transitorio saranno definite con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di prossima emanazione.
Le persone che alla data di pubblicazione del provvedimento già operano come rappresentanti fiscali, entro 60 giorni da tale data devono attestare i requisiti soggettivi e prestare la garanzia con le modalità indicate nel decreto, pena l’avvio della procedura per la cessazione d’ufficio delle partite Iva nei confronti dei soggetti rappresentati.
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