17 Dicembre 2024
Superbonus su lavori svolti nel 2022, detrazione breve se in parte ceduta,
In tema di Superbonus, l’opzione per ripartire in dieci quote annuali, di pari importo, la detrazione per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 non può essere esercitata se, pur non essendo stata indicata la prima rata della detrazione nella dichiarazione per i redditi 2022, è stata effettuata la cessione delle rate residue. Il contribuente può comunque “recuperare” la detrazione della prima rata presentando il Modello redditi persone fisiche integrativo del modello 730/2023.
Questo, in sintesi, il contenuto della risposta n. 262 del 17 dicembre 2024.
La richiesta di spiegazioni giunge da un contribuente che afferma di aver ceduto, ad aprile 2024, il credito relativo alla seconda, terza e quarta rata della detrazione spettante per alcuni interventi compatibili con la normativa riguardante il Superbonus (articolo 119 del Dl n. 34/2020). La prima rata, al contrario, non è stata oggetto né di cessione né di detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2022. Ma come utilizzare il credito non ceduto e non fruito? C’è la possibilità di esercitare l’opzione di ripartizione in dieci quote di pari importo? Ecco come ha risposto l’Agenzia.
In via preliminare, uno sguardo alla normativa di riferimento. L’Amministrazione ricorda che le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus sono indicati nei commi da 1 a 8 dell’articolo 119 del Dl n. 34/2020, mentre l’ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10. In particolare, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo.
Il comma 8-quinquies dell’articolo 119 del Tuir (inserito dal Dl n. 11/2023) stabilisce che per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta 2023. La ripartizione ha la finalità di agevolare la fruizione della detrazione, evitando possibili situazioni di ”incapienza fiscale”. La condizione, tuttavia, è che la spesa relativa al periodo d’imposta 2022, per la quale, secondo le regole ordinarie, il contribuente avrebbe dovuto fruire della prima delle quattro quote di detrazione di pari importo, non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi (modello dichiarativo 730/2023 o Redditi 2023).
In sostanza, prosegue l’Agenzia, possono esercitare l’opzione i contribuenti che scelgono di non indicare nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2022 la spesa sostenuta in tale anno con l’effetto che l’intera detrazione spettante è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Ciò per consentire la ripartizione della detrazione su un periodo più ampio (dieci anni anziché quattro previsti per le spese sostenute nel 2022) e non, invece, la ripartizione della singola quota annuale della detrazione.
Nel caso in esame, quindi, l’opzione non può essere esercitata dal momento che, pur non essendo stata indicata nella dichiarazione dei redditi la prima rata della detrazione spettante, è stata effettuata la cessione delle rate residue relative alle spese sostenute nell’anno 2022. Pertanto, ricorda l’Agenzia, il contribuente può comunque presentare il Modello redditi persone fisiche integrativo del modello 730/2023, indicando, per intero, la prima rata della detrazione.
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