Normativa e prassi

17 Dicembre 2024

Decreto Irpef Ires in Gazzetta, ridefinita la fiscalità dei redditi

Approvato in via definitiva e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre, il decreto legislativo n. 192/2024 che, in attuazione della Delega sulla riforma fiscale (legge n. 111/2023), realizza la complessiva revisione del regime impositivo dei redditi delle persone fisiche (Irpef) e delle società e degli enti (Ires).

Redditi dei terreni (articoli 1 e 2)
L’intervento normativo incide in primis sulla disciplina relativa alla determinazione del reddito agrario, attualmente sintonizzato, in maniera esclusiva, sulle attività agricole svolte sul terreno. Le disposizioni, quindi, ampliano le tipologie di attività agricole; di conseguenza, si qualifica reddito dominicale quello correlato agli immobili utilizzati per le colture fuori suolo, che quindi non sono produttivi di reddito di fabbricati, se non sono locati.

L’obiettivo del Dlgs è rispettare lo spirito della Delega fiscale (legge 111/2023), cioè quello di agevolare e semplificare le modalità di imposizione dei redditi derivanti da attività agricole, anche al fine di svilupparne le potenzialità in termini di tutela dell’ambiente e contrasto ai cambiamenti climatici. Questo attraverso l’estensione dei casi di determinazione catastale del reddito alle attività, attualmente escluse dal regime dei redditi agrari, che, pur non essendo direttamente svolte mediante lo sfruttamento del terreno, hanno a oggetto la cura di un ciclo biologico o di una fase necessaria dello stesso. Si tratta di attività che oggi vengono svolte mediante le più moderne tecniche di coltivazione o che danno luogo alla cessione di beni anche immateriali, derivanti dalle attività agricole che concorrono alla tutela dell’ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici.

In particolare, le nuove disposizioni riconducono nel novero delle attività agricole principali le produzioni di vegetali realizzate mediante i più evoluti sistemi di coltivazione.
A tal fine, l’articolo 1 del decreto dispone modifiche agli articoli 28 (Determinazione del reddito dominicale), 32 (Reddito agrario), 34 (Determinazione del reddito agrario), 36 (Reddito dei fabbricati), 56-bis (Altre attività agricole) e 81 (Reddito complessivo) del Tuir.

Lo stesso articolo rinvia a un apposito decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze, emanato di concerto con il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, per l’individuazione delle nuove classi e qualità di coltura. Il Dm dovrà tener conto dei più evoluti sistemi di coltivazione; definire le modalità di dichiarazione in catasto dell’utilizzazione degli immobili per attività di produzione di vegetali e disciplinare i modi di determinazione della “superficie agraria di riferimento”, rilevante ai fini del calcolo del reddito.

Riguardo, poi, all’obbligo di denuncia in caso di variazione colturale, la nuova norma prevede che questo sia circoscritto solo alle ipotesi di variazione di qualità e classi di coltura delle singole particelle che interessano terreni non sottoposti a monitoraggio da parte da parte dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Agea). Anche in questo caso è atteso un apposito decreto ministeriale, che darà attuazione alla nuova disposizione (articolo 2).

Redditi da lavoro dipendente
Con l’articolo 3 il legislatore amplia le componenti escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente. Tra l’altro, depenna i contributi e premi versati dal datore di lavoro per i familiari a carico dei dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, riguardanti il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, o quello di gravi patologie.
Rientrano, invece, nel reddito imponibile, ad esempio, le quote di retribuzione derivanti dall’esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa.

Tutte le novità descritte si applicano ai componenti del reddito di lavoro dipendente percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2025 (articolo 4, Dlgs n. 192/2024).

Redditi di lavoro autonomo
L’articolo 5 modifica la disciplina della determinazione dei redditi di lavoro autonomo, nell’ottica di offrire a contribuenti e operatori del settore un quadro più chiaro dei componenti che ne concorrono alla formazione, suddividendo la normativa relativa in più articoli per una più agevole individuazione di ciascun componente di reddito.

A questo proposito il nuovo articolo 54 del Tuir, modificato dall’intervento del legislatore distribuendo il suo contenuto negli articoli da 54 a 54-octies, introduce il principio di onnicomprensività quale criterio generale di determinazione del reddito di lavoro autonomo, analogamente a quanto già previsto per i redditi di lavoro dipendente. Si stabilisce, infatti, che il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta (in relazione all’attività artistica o professionale) e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività.

Per quanto riguarda il criterio d’imputazione temporale dei componenti di reddito al periodo d’imposta, viene confermata la rilevanza del principio di cassa, in base al quale sono rilevanti solo costi e ricavi che hanno avuto manifestazione finanziaria all’interno dell’esercizio di riferimento. Fanno eccezione le deroghe espressamente previste, tra cui ammortamenti, canoni di leasing e quote di Tfr. Inoltre, nel periodo d’imposta successivo a quello in cui il sostituto d’imposta li ha corrisposti, le somme e i valori percepiti dal lavoratore autonomo devono essere imputati al periodo d’imposta in cui per quest’ultimo sussiste l’obbligo di effettuare la relativa ritenuta.

Il decreto introduce alcune novità in merito alle esclusioni dal reddito di lavoro autonomo, le plusvalenze e minusvalenze, il trattamento fiscale dei rimborsi e dei riaddebiti delle spese, gli ammortamenti e la deducibilità di specifiche tipologie di costo.

Redditi diversi
L’articolo 7, in tema di redditi diversi, prevede che, ai fini del calcolo della plusvalenza assoggettata a imposizione sui redditi, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione di alcuni immobili è aumentato dell’imposta sulle donazioni e di ogni altro costo successivo inerente. Si tratta degli immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, ovvero immobili in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati del Superbonus. L’imposta sulle donazioni e i costi inerenti, di conseguenza, entrano a far parte della base imponibile delle imposte sui redditi.
Le nuove disposizioni si applicano alle cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria effettuate a partire dall’entrata in vigore del decreto legislativo, vale a dire dal prossimo 31 dicembre.

Redditi d’impresa
Per semplificare e razionalizzare i criteri di determinazione del reddito d’impresa, ridurre i relativi adempimenti amministrativi e limitare i possibili arbitraggi tra realizzi non imponibili e assunzioni di valori fiscalmente riconosciuti, gli articoli da 8 a 14 del decreto legislativo realizzano un avvicinamento tra poste contabili e relativi valori fiscali, limitando le ipotesi di doppio binario su alcune componenti reddituali, e inoltre semplificano le modalità di accesso e di applicazione dei regimi di riallineamento.

L’articolo 15 del decreto legislativo si occupa di riordinare il regime di compensazione delle perdite fiscali e di circolazione di quelle delle società partecipanti a operazioni straordinarie. L’articolo 16, invece, interviene direttamente sul nuovo istituto della scissione mediante scorporo (articolo 2506 del codice civile) e sulla relativa disciplina fiscale, mentre l’articolo 17 apporta modifiche alla disciplina dei conferimenti di azienda e degli scambi di partecipazioni mediante conferimento, con particolare riferimento alle partecipazioni detenute nelle holding. L’articolo 18, infine, introduce un nuovo criterio di tassazione per risolvere le difficoltà procedurali del regime fiscale della liquidazione.

Decreto Irpef Ires in Gazzetta, ridefinita la fiscalità dei redditi

Ultimi articoli

Attualità 15 Ottobre 2025

Consultazione quotazioni Omi: opinione positiva degli utenti

Un’indagine di customer satisfaction condotta sul servizio mostra un’elevata soddisfazione: il 79% dei rispondenti, infatti, ha assegnato i punteggi più alti della scala di gradimento Pubblicato sul sito dell’Agenzia, nell’apposita sezione dedicata alle indagini di customer satisfaction, il report dei risultati della rilevazione sul gradimento del servizio “Consultazione quotazioni immobiliari OMI”.

Attualità 14 Ottobre 2025

Sport Bonus 2025: al via le domande per la seconda finestra

Trenta giorni di tempo, dall’apertura dei termini, per presentare l’istanza di ammissione al procedimento ed essere così autorizzati ad effettuare l’erogazione liberale Dal 15 ottobre si apre la seconda finestra per l’invio online delle domande da parte delle imprese che vogliono usufruire del credito di imposta per le erogazioni liberali in denaro in favore dei soggetti titolari o gestori di impianti sportivi pubblici.

Attualità 14 Ottobre 2025

Nuova campagna di phishing: truffa al telefono su falsi crediti

Falsi funzionari dell’Agenzia chiedono alla potenziale vittima di comunicare i dati anagrafici e fiscali, l’istituto di credito e relativo Iban del proprio conto corrente Con l’avviso del 14 ottobre, l’Agenzia avverte i contribuenti su nuovi tentativi di truffa che per andare a buon fine sfruttano tematiche di particolare interesse fiscale.

Normativa e prassi 14 Ottobre 2025

Tardiva registrazione della locazione: sanzione tarata sulla prima annualità

In caso di opzione per il regime di cedolare secca si applica la misura fissa di 250 euro per l’omissione o di 150 euro per il ritardo con il quale viene svolto l’adempimento In caso di tardiva registrazione di un contratto di locazione o sublocazione di immobili a uso abitativo di durata pluriennale, la sanzione prevista è commisurata all’imposta di registro calcolata sull’ammontare del canone relativo alla prima annualità, se il contribuente ha scelto il pagamento rateizzato dell’imposta.

torna all'inizio del contenuto