Normativa e prassi

5 Dicembre 2024

Adempimento collaborativo, dal Mef indicazioni sul rischio fiscale

Approdato in Gazzetta ufficiale il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2024, nel quale sono state stabilite le modalità  per attestare l’efficacia operativa del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (previsto dall’articolo 4, comma 1, del Dlgs n. 128/2015) da parte dei soggetti che sono stati ammessi o che hanno presentato domanda di adesione al regime di adempimento collaborativo prima del 18 gennaio 2024, data di entrata in vigore del Dlgs n. 221/2023.

A questo scopo, entro la fine del secondo anno d’imposta successivo a tale data e poi con cadenza almeno triennale, gli stessi soggetti devono acquisire una certificazione che attesti l’avvenuto svolgimento, da parte del contribuente, di procedure di test finalizzate a verificare che i controlli implementati abbiano operato in maniera continuativa e siano stati effettivamente svolti in maniera corretta.

Come già accennato, il decreto pubblicato ieri in Gazzetta nasce in attuazione alle recenti modifiche apportate dal legislatore all’istituto dell’adempimento collaborativo. Il Dlgs n. 221/2023, infatti, ha introdotto alcune novità significative, modificando diverse disposizioni previste dal Dlgs n. 128/2015, allo scopo di migliorare il regime di cooperative compliance e aumentare la platea dei contribuenti ammessi.

In particolare, il decreto ha previsto che il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (Tax control framework), la cui sussistenza è un requisito per l’accesso al regime, debba essere certificato da professionisti indipendenti iscritti all’albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili, che possono avvalersi, per il rilascio della certificazione, dei consulenti del lavoro per le materie di loro competenza, nell’ottica di un controllo più facile da parte delle Entrate.

Tuttavia, come previsto dall’articolo 1 comma 3 del medesimo decreto come successivamente modificato dal Dlgs n. 108/2024, i soggetti ammessi o che hanno presentato domanda di adesione al regime di adempimento collaborativo prima dell’entrata in vigore del Dlgs n. 221/2023 (18 gennaio 2024) non sono tenuti alla certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, ma devono comunque attestarne l’efficacia operativa con le modalità stabilite da un decreto del Mef. Il decreto del 21 novembre scorso ha stabilito tali modalità.

L’attestazione appena citata viene rilasciata da professionisti abilitati alla certificazione, come previsto dal comma 1-bis dell’articolo 4 del Dlgs n. 128/2015, in base alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate nelle linee guida inserite nel comma 1-quater del medesimo articolo del decreto.

Nel caso in cui l’Amministrazione fiscale accerti l’infedeltà della certificazione, la condotta del professionista incaricato è oggetto di comunicazione, da parte della medesima Agenzia, ai Consigli nazionali dell’ordine professionale di appartenenza per le determinazioni di competenza.

Evoluzione della normativa
Come abbiamo già anticipato, in base al Dlgs n.128/2015, il contribuente che aderisce al regime di adempimento collaborativo deve essere provvisto di un valido sistema integrato che permetta di controllare e gestire i rischi fiscali, anche per quanto riguarda la mappatura dei rischi derivanti dai principi contabili eventualmente applicati.

Tale sistema prevede, con cadenza almeno annuale, l’invio di una relazione agli organi di gestione per l’esame e le valutazioni conseguenti. La relazione illustra, per gli adempimenti tributari, le verifiche effettuate e i risultati emersi, le misure adottate per rimediare a eventuali carenze rilevate e le attività pianificate.

Il Dlgs n. 221/2023, in attuazione della “legge delega” (legge n. 111/2023) ha ampliato la platea dei contribuenti e incrementato il regime premiale, prevedendo in particolare l’obbligo di certificazione del sistema di controllo da parte di professionisti qualificati. Nel dettaglio, la certificazione attesta che l’impresa è effettivamente dotata di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.  Con il passaggio al modello certificato è stata prevista la pubblicazione, da parte dell’Agenzia, di apposite linee guida per un efficace aggiornamento del Tax control framework (articolo 4, comma 1-quater Dlgs n. 128/2015). Proprio in tema di linee guida sui rischi fiscali, in particolare sulla mappatura di quelli derivanti dai principi contabili applicati, a ottobre 2024 è stato istituito un tavolo tecnico tra l’Organismo italiano di contabilità (Oic) e l’Agenzia delle entrate (vedi: Adempimento collaborativo, tavolo tecnico tra Agenzia e Oic).

Successivamente, con il Dlgs n. 108/2024, il legislatore è di nuovo intervenuto sul tema dei rischi fiscali. Ad esempio, il decreto in questione ha introdotto, tra l’altro, una specifica disposizione di carattere sanzionatorio per le ipotesi in cui venga rilasciata una certificazione infedele del sistema integrato di rilevazione dei rischi fiscali. 

Adempimento collaborativo, dal Mef indicazioni sul rischio fiscale

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