Normativa e prassi

26 Novembre 2024

Bonus edilizi over 75%, i codici per l’utilizzo delle ulteriori rate

Debuttano, con la risoluzione n. 55 del 26 novembre, i codici tributo “7774”, “7775” e “7776”. Dovranno essere utilizzati da banche, assicurazioni e intermediari, per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, delle ulteriori sei rate relative a Superbonus, Sismabonus e bonus barriere architettoniche, acquistate per un corrispettivo pari o superiore al 75% della detrazione, in mancanza della prevista comunicazione.

I nuovi codici arrivano per effetto di quanto previsto dall’articolo 121, comma 3-ter, del decreto legge n. 34/2020. La disposizione ha infatti stabilito che i soggetti qualificati, banche e società del gruppo, intermediari finanziari e compagnie di assicurazione, debbano comunicare all’Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre 2024, le rate degli anni 2025 e successivi dei crediti tracciabili “Superbonus”, “Sismabonus” e “Bonus barriere architettoniche” acquistate per un valore pari o superiore al 75% dell’importo delle corrispondenti detrazioni, per evitarne l’ulteriore ripartizione in sei rate annuali. Il modello e le modalità di invio della comunicazione sono stati definiti con il provvedimento del direttore dell’Agenzia dello scorso 21 novembre (vedi “Acquisti dei crediti edilizi over 75%, definito il modello di comunicazione”). Se manca la comunicazione, le rate interessate sono ulteriormente ripartite in sei quote annuali di pari importo, non cedibili e utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite modello F24 inviato esclusivamente attraverso i servizi telematici delle Entrate.

La risoluzione n. 55 di oggi, puntuale, come indicato nel provvedimento stesso, istituisce i codici tributo per l’utilizzo in compensazione dei crediti edilizi coinvolti risultanti dall’ulteriore ripartizione prevista dalla norma richiamata. Le rate potranno essere spese dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento.

I codici sono:

  • “7774” denominato “superbonus art. 119 dl n. 34/2020 – ulteriorere partizione in sei rate – art. 121, comma 3-ter, dl n. 34/2020”
  • “7775” denominato “sismabonus art. 16 dl n. 63/2013 – ulteriore ripartizione in sei rate – art. 121, comma 3-ter, dl n. 34/2020”
  • “7776” denominato “bonus barriere architettoniche art. 119-ter dl n. 34/2020 – ulteriore ripartizione in sei rate – art. 121, comma 3-ter, dl n. 34/2020”.

Devono essere indicati nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”, oppure, in caso di riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.

Il sistema controlla se il credito utilizzato corrisponda all’importo disponibile per ogni annualità, in caso contrario la delegata di pagamento è rifiutata. Lo scarto è comunicato a chi ha trasmesso il modello F24, tramite ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

Il documento di prassi specifica, al riguardo, che nel campo “anno di riferimento” del modello deve essere indicato l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la rata annuale del  bonus in base all’ulteriore ripartizione, nel formato “AAAA”.

Bonus edilizi over 75%, i codici per l’utilizzo delle ulteriori rate

Ultimi articoli

Analisi e commenti 10 Marzo 2026

Legge di Bilancio 2026: novità per gli intermediari finanziari

Le modifiche al regime di deducibilità delle svalutazioni sui crediti verso la clientela finalizzate a intercettare possibili perdite di valore, in linea con la normativa interna e Ue L’articolo 1, comma 56, della legge n.

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Immobili “D” non ancora accatasti, aggiornati i coefficienti Imu e Impi

I valori adeguati dovranno essere utilizzati per il calcolo dell’imposta municipale propria e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine da corrispondere per l’annualità 2026 Sul sito del dipartimento delle Finanze del Mef è disponibile il decreto del 6 marzo che aggiorna i coefficienti necessari per determinare la base imponibile dell’imposta municipale propria (Imu) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi) per il 2026, relativi ai fabbricati del gruppo catastale “D” cioè immobili a destinazione speciale come opifici, alberghi, ospedali, capannoni e palestre.

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Controlli nell’agroalimentare: esami di laboratorio senza Iva

Gli istituti a cui le autorità pubbliche devono affidarsi per le analisi richieste nei controlli ufficiali sono designati specificamente dalle norme di settore e manca quindi il presupposto soggettivo Gli importi versati a copertura dei costi delle analisi, prove e diagnosi svolte dai laboratori ufficiali incaricati nell’ambito dei controlli ufficiali nel settore agroalimentare (regolamento Ue “Ocr”) sono esclusi dall’Iva.

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Spese di telefonia connesse a ricavi: se distinte, la deduzione è piena

I costi relativi a servizi telefonici destinati ad essere ceduti ai propri clienti, anche esteri, non soggiacciono al limite di deducibilità dell’80% previsto per il normale uso in azienda L’Agenzia delle entrate torna sul tema dell’inerenza delle spese di telefonia fissa, mobile e di trasmissione dati nell’ambito aziendale, fornendo indicazioni a una società di servizi erogati a livello internazionale nella risposta n.

torna all'inizio del contenuto