26 Novembre 2024
Bonus edilizi over 75%, i codici per l’utilizzo delle ulteriori rate
Debuttano, con la risoluzione n. 55 del 26 novembre, i codici tributo “7774”, “7775” e “7776”. Dovranno essere utilizzati da banche, assicurazioni e intermediari, per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, delle ulteriori sei rate relative a Superbonus, Sismabonus e bonus barriere architettoniche, acquistate per un corrispettivo pari o superiore al 75% della detrazione, in mancanza della prevista comunicazione.
I nuovi codici arrivano per effetto di quanto previsto dall’articolo 121, comma 3-ter, del decreto legge n. 34/2020. La disposizione ha infatti stabilito che i soggetti qualificati, banche e società del gruppo, intermediari finanziari e compagnie di assicurazione, debbano comunicare all’Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre 2024, le rate degli anni 2025 e successivi dei crediti tracciabili “Superbonus”, “Sismabonus” e “Bonus barriere architettoniche” acquistate per un valore pari o superiore al 75% dell’importo delle corrispondenti detrazioni, per evitarne l’ulteriore ripartizione in sei rate annuali. Il modello e le modalità di invio della comunicazione sono stati definiti con il provvedimento del direttore dell’Agenzia dello scorso 21 novembre (vedi “Acquisti dei crediti edilizi over 75%, definito il modello di comunicazione”). Se manca la comunicazione, le rate interessate sono ulteriormente ripartite in sei quote annuali di pari importo, non cedibili e utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite modello F24 inviato esclusivamente attraverso i servizi telematici delle Entrate.
La risoluzione n. 55 di oggi, puntuale, come indicato nel provvedimento stesso, istituisce i codici tributo per l’utilizzo in compensazione dei crediti edilizi coinvolti risultanti dall’ulteriore ripartizione prevista dalla norma richiamata. Le rate potranno essere spese dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento.
I codici sono:
- “7774” denominato “superbonus art. 119 dl n. 34/2020 – ulteriorere partizione in sei rate – art. 121, comma 3-ter, dl n. 34/2020”
- “7775” denominato “sismabonus art. 16 dl n. 63/2013 – ulteriore ripartizione in sei rate – art. 121, comma 3-ter, dl n. 34/2020”
- “7776” denominato “bonus barriere architettoniche art. 119-ter dl n. 34/2020 – ulteriore ripartizione in sei rate – art. 121, comma 3-ter, dl n. 34/2020”.
Devono essere indicati nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”, oppure, in caso di riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.
Il sistema controlla se il credito utilizzato corrisponda all’importo disponibile per ogni annualità, in caso contrario la delegata di pagamento è rifiutata. Lo scarto è comunicato a chi ha trasmesso il modello F24, tramite ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
Il documento di prassi specifica, al riguardo, che nel campo “anno di riferimento” del modello deve essere indicato l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la rata annuale del bonus in base all’ulteriore ripartizione, nel formato “AAAA”.
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