21 Novembre 2024
Non si estende al Tfr la detassazione parziale del Tfs
L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 225 del 21 novembre 2024, afferma che la detassazione parziale del trattamento di fine servizio, prevista dall’articolo 24 del Dl n. 4/2019, non si allarga al Tfr e, inoltre, che il limite massimo di detassazione, pari a 50mila euro, è riferibile all’imponibile fiscale complessivo, indipendentemente dal fatto che il pagamento avvenga in un’unica soluzione o a rate (articolo 12, commi 7 e 8, Dl n. 78/2010).
Sono le soluzioni fornite a un Ente, sostituto d’imposta, che chiede chiarimenti sull’operatività del limite su cui riconoscere il beneficio. In particolare, nel caso di pagamento a rate, vuole sapere se l’importo massimo di 50mila euro vada considerato su ogni singola rata o sulla somma totale delle stesse. Poi, con un ulteriore quesito, relativo ai destinatari dello sconto fiscale, chiede la possibilità di detassare allo stesso modo anche i trattamenti di fine rapporto (Tfr), maturati dai dipendenti al momento di cessazione del rapporto di lavoro con l’ente/amministrazione di appartenenza.
Su questo punto, l’Amministrazione spiega, con dovizia di particolari, che la relazione tecnica della conversione in legge del richiamato Dl n. 4/2019 recita, a chiare lettere, che la norma in esame (articolo 24), stabilisce una riduzione dell’aliquota, crescente in funzione degli anni che decorrono dalla cessazione del rapporto di lavoro all’erogazione del Tfs, e, al secondo periodo, limita l’applicazione del beneficio all’imponibile dell’indennità di importo fino a 50mila euro. Per gli imponibili di importo superiore, recita, si applica l’aliquota piena. Detto questo, l’Agenzia ritiene che l’importo di 50mila euro costituisca il limite massimo entro il quale applicare la riduzione dell’aliquota, indipendentemente dall’importo complessivo del Tfs erogato.
In relazione al secondo quesito, va detto poi, che la norma in osservazione ha espressamente previsto la parziale detassazione esclusivamente per l’istituto del Tfs, senza fare alcun riferimento al Tfr. Sul tema, in linea con la Cassazione, che ha più volte affermato l’eccezionalità delle disposizioni agevolative di carattere fiscale, per la quale le stesse sono di stretta interpretazione e non ammettono interpretazione analogica o estensiva, l’Agenzia ritiene che tale regime non possa essere applicato anche alle ipotesi di erogazione del Tfr.
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