4 Novembre 2024
Concordato preventivo biennale: come aderire al ravvedimento
I contribuenti che hanno applicato gli Isa e che hanno aderito, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale, possono esercitare entro il 31 marzo 2025 l’opzione del ravvedimento mediante la presentazione del modello F24 corrispondente al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive, utilizzando i codici tributo appositamente istituiti con l’indicazione dell’annualità per la quale è esercitata l’opzione (vedi “Cpb: pronti i codici tributo per aderire al ravvedimento”). È una delle disposizioni contenute nel provvedimento dell’Agenzia delle entrate pubblicato oggi, lunedì 4 novembre 2024, con il quale sono fissati termini e modalità di comunicazione delle opzioni relative all’applicazione del ravvedimento che, ricordiamo, si concretizza con il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali, e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
L’opzione è rivolta pertanto ai contribuenti Isa che hanno aderito, per le annualità 2024 e 2025, al Concordato riservato a tale tipologie di soggetti, come disciplinato dall’articolo 2-quater del Dl Omnibus (Dl n.113/24 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143/2024, come modificato dal Dl n. 155/24, in corso di conversione).
Per quanto riguarda modalità e termini di adesione al ravvedimento, il comma 8 dell’articolo 2-quater del Dl Omnibus prevede che tali disposizioni siano stabilite con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. A questo proposito, oltre a prevedere quanto anticipato, il provvedimento odierno dispone che l’opzione possa essere esercitata per una singola annualità, ma il contribuente deve obbligatoriamente applicare il ravvedimento sia alle imposte dirette sia all’Irap (a meno che quest’ultima risulti non applicabile).
L’opzione sostanzialmente viene esercitata con la presentazione del modello F24 e il pagamento della prima rata o unica soluzione entro il 31 marzo 2025, mentre il perfezionamento dell’istituto si realizza mediante il versamento dell’intero in unica soluzione o di tutte le rate mensili, al massimo pari a 24. Anche il mancato perfezionamento dell’istituto si realizza per singola annualità.
Per le società e le associazioni indicate nell’articolo 5 del Tuir, o per le società indicate agli articoli 115 e 116 del Tuir, ai fini dell’esercizio dell’opzione sono necessari i seguenti adempimenti, che vanno entrambi assolti:
- la presentazione del modello F24 di versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irap da parte della società o dell’associazione
- la presentazione dei modelli F24 di versamento relativi alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati.
Nei casi appena menzionati, è opportuno sottolineare che ad usufruire dei benefici del ravvedimento è la sola società/associazione che ha aderito al concordato. È previsto, inoltre, che al fine di agevolare chi intende adottare il ravvedimento, l’Agenzia delle entrate renda disponibili per ogni annualità elementi e informazioni utili per la determinazione delle imposte sostitutive, i cui dati sono contenuti nel relativo Allegato n. 1 (informazioni già presenti da alcuni giorni nel cassetto fiscale dei contribuenti).
Riepilogando quanto stabilito dal provvedimento, ripercorriamo nel dettaglio le disposizioni previste in relazione all’ambito di applicazione dell’istituto, alle modalità di comunicazione e alle scadenze.
Ambito di applicazione
La facoltà di aderire al ravvedimento è prevista per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale entro il 31 ottobre 2024 e che nei periodi di imposta dal 2018 al 2022 abbiano alternativamente:
- applicato gli indici sintetici di affidabilità
- dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli Isa correlata alla diffusione della pandemia da Covid-19
- dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività come stabilito dall’articolo 9-bis del Dl n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96/2017
Per il calcolo della base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali, e dell’imposta sostituiva dell’Irap, si tiene conto dei dati indicati nelle relative dichiarazioni presentate, anche ai fini dell’applicazione degli Isa, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl Omnibus, il 9 ottobre 2024. Inoltre, i contribuenti che nell’annualità d’imposta interessata dal ravvedimento abbiano ottenuto sia reddito di impresa che reddito di lavoro autonomo, possono aderire a tale istituto solo nel caso in cui esercitino l’opzione per entrambe le categorie reddituali.
Modalità di comunicazione delle opzioni e di versamento
Come abbiamo anticipato, ai fini dell’adozione del ravvedimento, l’opzione viene esercitata mediante presentazione del modello F24 corrispondente al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento” della relativa annualità. Tramite i codici tributo, istituiti con la risoluzione n. 50/2024, va necessariamente indicato il numero complessivo delle rate.
Inoltre, per quanto riguarda le società e associazioni di cui all’articolo 5 o le società di cui agli articoli 115 e 116 del Tuir, l’opzione viene esercitata con la presentazione di tutti i modelli F24 di versamento, relativi alla prima o unica rata:
- dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive da parte della società o associazione
- delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati.
In caso di pagamento rateale, il perfezionamento del ravvedimento avviene con il pagamento di tutte le rate. È opportuno specificare che il pagamento tardivo di una delle rate, diverse dalla prima ed entro il termine di pagamento della rata successiva, non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione. Il ravvedimento non si perfeziona, tuttavia, nell’eventualità che il versamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, sia successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, oppure di atti di recupero di crediti inesistenti.
Termini
L’opzione del ravvedimento deve essere esercitata con la presentazione del modello F24 (relativo al versamento in unica soluzione o della prima rata) entro il 31 marzo 2025. In caso di pagamento rateale, è prevista la possibilità di concordare un massimo di 24 rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi calcolati al tasso legale, con decorrenza dal 31 marzo 2025.
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