30 Ottobre 2024
In standby per il Fisco le somme al Fondo unico Giustizia per sequestro
Le somme, parte di un Fondo pensione, soggette a sequestro preventivo nei confronti di aderenti al Fondo stesso e intestate (Fug), in seguito al provvedimento cautelativo, al Fondo unico giustizia (Fug), non costituiscono reddito imponibile per gli interessati e, quindi, non sono soggette a trattenute. È, in estrema sintesi, quanto precisa l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 213 del 30 ottobre 2024.
Il dubbio chiarito è diretto a un Fondo pensione al quale è stato notificato un verbale di esecuzione di decreto di sequestro preventivo per equivalente del denaro e dei beni nei confronti di due iscritti. La misura cautelare riguarda solo una quota parte delle posizioni individuali di previdenza complementare degli interessati.
Nonostante il sequestro, uno dei due iscritti ha chiesto il riscatto totale della propria posizione previdenziale. Il Fondo ha erogato al richiedente la relativa anticipazione sull’importo spettante, tenendo conto, tra l’altro, della parte intestata, in seguito al sequestro, al Fondo unico giustizia. La somma in questione è riferibile in parte al periodo 1° gennaio 2001-31 dicembre 2006 e in parte al periodo che parte dal 1° gennaio 2007.
L’altro aderente coinvolto ha cessato l’attività e perso, di conseguenza, i requisiti di partecipazione al Fondo, prima della notifica del verbale di sequestro. In questo secondo caso, la liquidazione è in attesa dell’istanza dell’interessato stesso. L’importo erogabile è comunque al netto di quanto destinato al Fug, con un montante, precisa l’istante, riferibile al periodo 1° gennaio 2001-31 dicembre 2006 e un montante riferibile al periodo dal 1° gennaio 2007.
Ciò detto, il Fondo chiede quale sia il corretto trattamento fiscale da applicare alle somme oggetto di sequestro preventivo intestate al Fug e la corretta determinazione della ritenuta alla fonte da applicare alle restanti prestazioni di previdenza complementare erogabili ai due aderenti.
Il ragionamento dell’Agenzia delle entrate prende il via, come di frequente, dal fulcro dell’ordinamento fiscale in materia di imposte sui redditi, ossia dal Tuir, il cui articolo 1 recita “Presupposto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell’art. 6”. E, a seguire, il documento di prassi puntualizza che, in sintesi, la nozione di “possesso” presuppone una relazione materiale tra soggetto e reddito, che si sostanzia, in concreto, nella materiale possibilità di fruizione del reddito.
La precisazione è importante ai fini dell’interpello e alla risoluzione del primo quesito. L’istante ha dichiarato, infatti, che l’importo destinato al Fug è stato immediatamente vincolato al ricevimento del verbale di sequestro preventivo e reso indisponibile all’aderente. Al riguardo, il Fondo fa sapere che sta per realizzare una posizione “a specchio” intestata al Fondo di giustizia per le quote sequestrate, situazione che verrà mantenuta anche dopo l’erogazione del riscatto.
In sostanza, emerge che l’iscritto al Fondo non può disporre delle somme intestate al Fug fino al termine del procedimento, che potrà concludersi con la definitiva confisca delle somme o, al contrario, con la restituzione del relativo importo, in quest’ultimo caso sarà l’istante a restituire le somme all’iscritto.
In conclusione, quindi, le somme intestate al Fondo di giustizia non costituiscono reddito per gli aderenti perché non utilizzabili, di conseguenza, il Fondo non dovrà applicare alcuna ritenuta sulle quote in questione.
Per la stessa ratio, l’istante non dovrà operare alcuna ritenuta nel caso in cui l’Autorità giudiziaria proceda con confisca e trasferimento definitivo al Fug.
Con riferimento al secondo quesito è necessario premettere che il trattamento fiscale applicabile alle prestazioni previdenziali in questione varia per le parti maturate fino 31 dicembre 2006 e quelle maturate dal 1° gennaio 2007: nel primo caso sono applicabili le disposizioni dell’articolo 20 del Tuir, nel secondo le regole stabilite dal Dlgs n. 252/2005.
Ciò posto, riguardo all’imputazione dei vari montanti di previdenza complementare, l’Agenzia, in accordo con l’istante, ritiene corretto imputare prioritariamente quanto maturato fino al 31 dicembre 2006 e, per l’eccedenza, quanto maturato dal 1° gennaio 2007, nei limiti del residuo dell’eventuale anticipazione.
Nel caso in cui gli importi destinati al Fug interessino solo parte del montante, l’imputazione fra le componenti esenti e le componenti imponibili del singolo montante dovrà essere effettuata con modalità proporzionale alle componenti esistenti secondo le modalità descritte nel dettaglio nel documento di prassi.
Va da sé che se il procedimento termina con un dissequestro, l’istante dovrà procedere al ricalcolo della tassazione delle prestazioni di previdenza complementare, tenendo conto anche delle somme restituite dal Fug e corrisposte agli iscritti.
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