Analisi e commenti

18 Ottobre 2024

Delega sulle imposte indirette – 3 ridotti i costi dei servizi catastali

La finalità di garantire banche dati catastali contenti informazioni corrette e aggiornate e di semplificare l’accesso ai dati catastali e ipotecari ha guidato il legislatore che, con le modifiche introdotte dal Dlgs n. 139/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 165 del 2 ottobre 2024, ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2025, importanti novità in merito alle modalità di aggiornamento delle intestazioni catastali collegate al decesso di soggetti titolari di un diritto di usufrutto, uso o abitazione e modifiche alla tabella delle tasse per i servizi ipotecari e catastali.

L’articolo 7 del decreto prevede importanti innovazioni per la disciplina dell’accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastale. Dal 1° gennaio 2025, il costo delle visure catastali telematiche, rappresentato dalle tasse per i servizi ipotecari e catastali, non sarà più previsto: il servizio diventa totalmente gratuito. Gli importi delle ispezioni ipotecarie sono, invece, ridotti del 20% per le richieste effettuate per via telematica. Da ultimo, sarà necessario un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate per rendere disponibili, a titolo gratuito e con modalità esclusivamente telematiche, anche i fogli di mappa catastale.

Nel dettaglio degli altri interventi, il primo comma dell’articolo 8 dispone che, in deroga a quanto previsto dall’articolo 6 del regio decreto n. 2153/1938, secondo cui la presentazione delle volture è a carico e a spese del soggetto obbligato, gli aggiornamenti delle intestazioni catastali relative ai diritti di usufrutto, uso e abitazione saranno effettuate, in totale esenzione da oneri e tributi, direttamente dall’Agenzia delle entrate a seguito della morte del titolare dei medesimi diritti. Le informazioni in merito ai decessi saranno reperite sulla base delle comunicazioni effettuate all’anagrafe tributaria. Il secondo comma prevede, fermo restando l’aggiornamento di cui al primo comma, una eccezione nel caso di sussistenza di un diritto di accrescimento a favore di un altro soggetto. Tale informazione, infatti, dovrà essere comunicata all’Agenzia delle entrate con la presentazione, nel termine di un anno dal decesso dei titolari dei citati diritti, di una domanda di voltura a cura dei soggetti a cui favore il diritto di usufrutto, uso o abitazione si accresce. L’informazione relativa al diritto di accrescimento è, infatti, spesso disponibile solo nel titolo. Proprio in tal senso, il legislatore ha disposto che anche tale voltura, da presentarsi agli uffici provinciali Territorio competenti entro un anno dal decesso dei titolari dei citati diritti, sia da trattare in esenzione da tributi e oneri. Chi, essendo obbligato, non darà corso all’adempimento entro tale termine sarà assoggettato alla pena pecuniaria stabilita dall’articolo 12 del Dpr n. 650/1972.

Il decreto prevede, inoltre, all’articolo 5, la sostituzione della tabella delle tasse ipotecarie con la tabella delle tasse per i servizi ipotecari e catastali contenuta nell’allegato 2 allo stesso decreto. Diverse e rilevanti sono, sul punto, le modifiche di rilievo, limitandoci, in questa sede, a tratteggiare le più rilevanti. La consultazione degli atti catastali cartacei mantiene il costo originario, pari a 5 euro; viene, però, precisato che la tariffa è relativa a ogni singolo documento consultato mentre precedentemente l’imposizione era legata alla durata del periodo temporale di consultazione. Il medesimo importo è dovuto, anche, per la consultazione telematica di documenti cartacei, aprendo, così, il campo alla possibilità di estendere progressivamente la consultazione telematica anche a documenti ora disponibili solo in formato cartaceo.

La tariffa per la consultazione presso gli uffici della base informativa censuaria e della mappa catastale passa a 3 euro, indipendentemente dalla tipologia di consultazione (ad esempio, per particella, per immobile urbano, per soggetto). Viene, quindi, superata l’attuale modalità di calcolo che lega la tariffa al numero di immobili presenti nella richiesta di consultazione. Una visura per soggetto contenente 40 immobili che oggi viene liquidata a 4 euro passerà, quindi, a un importo fisso di 3 euro, semplificando contestualmente le procedure di conteggio per l’applicazione delle tasse per i servizi ipotecari e catastali.

Il valore della tariffa per le volture presentate su supporto cartaceo o con la procedura informatica “Voltura 2.0 – Telematica” viene fissato in 70 euro. La stessa tariffa viene prevista per le dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione al Catasto dei Fabbricati, effettuata con procedura Docfa, avuto riguardo al fatto che saranno da conteggiare tutti gli immobili – indipendentemente dall’appartenenza a una specifica categoria – compresi gli immobili di utilità comune, cioè i “Beni Comuni Non Censibili” e per ogni tipo di aggiornamento del catasto terreni effettuato con procedura Pregeo.

Particolarmente interessanti risultano, poi, le modifiche che riguardano i territori in cui vige il regime tavolare, sistema di pubblicità immobiliare rimasto in vigore nel Nord Est del nostro Paese, in particolare nelle provincie di Trieste, Gorizia, in parte della provincia di Udine e nel comune di Cortina d’Ampezzo in provincia di Belluno. Per la prima volta, infatti, sono espressamente citati, nella tabella delle tasse per i servizi ipotecari e catastali, anche gli atti del catasto fondiario.  La consultazione di un foglio di notifica, prodotto per comunicare le risultanze del catasto agli uffici del libro fondiario, sconterà, quindi, il costo di 3 euro. Ulteriore importante novità, sempre per i contribuenti che hanno diritti su immobili presenti in questi territori, sono le previsioni del punto 7.2 della tabella, secondo cui l’importo della tassa, pari a 70 euro, si applica una volta sola per ogni voltura da atto registrato con modalità telematiche, ivi comprese le denunce di successione. In questo modo, le modalità di conteggio, in caso di adempimento unico telematico, non tengono più conto del numero di comuni e del numero di catasti interessati dalla voltura, equiparando quindi le modalità di calcolo su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dal tipo di pubblicità immobiliare vigente.

Il costo dei certificati catastali è stato fissato in 30 euro in misura fissa e con una riduzione della metà (passando il costo a 15 euro) per i certificati richiesti dai privati per comprovare la situazione generale reddituale e patrimoniale ai fini della legislazione sul lavoro, di quella previdenziale e quella sulla pubblica istruzione. Alla somma dovuta come tassa per i servizi catastali andrà, ovviamente, aggiunta l’applicazione dell’imposta di bollo.

Nessuna novità è prevista nel decreto, per quanto riguarda la consultazione degli elaborati catastali, i documenti che costituiscono gli archivi del catasto ma che il legislatore non ha espressamente identificato come atti del catasto. In particolare, continuano a essere gratuite, ad esempio, le consultazioni dei tipi mappali, delle planimetrie, degli elaborati planimetrici, delle visure per nota e per dati metrici. La nuova tabella delle tasse per i servizi ipotecari e catastali si applica, sempre, dal primo gennaio 2025.

La prima puntata è stata pubblicata lunedì 14 ottobre 2024

La seconda puntata è stata pubblicata mercoledì 16 ottobre 2024

Delega sulle imposte indirette – 3 ridotti i costi dei servizi catastali

Ultimi articoli

Attualità 23 Gennaio 2026

Detrazioni efficienza energetica, portale Enea attivo per i dati 2026

La navigazione in questo sito internet e l’utilizzo dei relativi servizi comporta la ricezione di cookie tecnici e, previo tuo consenso, di cookie di profilazione di terze parti, così da assicurarti la migliore esperienza di navigazione e permetterti, in linea con le tue preferenze, di visualizzare alcuni contenuti disponibili sul nostro canale YouTube direttamente all’interno del presente Sito.

Normativa e prassi 22 Gennaio 2026

Successione transfrontaliera, inapplicabile l’esenzione impositiva

Il trasferimento ”mortis causa” a favore di un ente pubblico svizzero del Canton Ticino sconta l’imposta di successione per mancanza del requisito della condizione di reciprocità Un Comune svizzero, ente territoriale di diritto pubblico, è stato nominato erede universale di una cittadina deceduta in Svizzera, dove aveva domicilio e residenza.

Normativa e prassi 22 Gennaio 2026

Il lavoratore frontaliere in Italia può rientrare con reddito agevolato

Il contribuente che, residente all’estero, viene ogni giorno a lavorare nel nostro Paese e ora vorrebbe riportarvi anche la residenza, può accedere potenzialmente al nuovo regime dei lavoratori impatriati Nuovo chiarimento dell’Agenzia delle entrate in merito a un caso specifico riguardante l’accesso al nuovo regime dei lavoratori impatriati (articolo 5, Dlgs n.

Normativa e prassi 21 Gennaio 2026

Auto a uso promiscuo, esenzione per il fringe benefit convenzionale

Le somme che superano tale soglia non usufruiscono del regime speciale di non imponibilità previsto dall’articolo 51 del Tuir che disciplina la determinazione del reddito di lavoro dipendente Il contributo del dipendente al costo dell’auto aziendale concessa a uso promiscuo può beneficiare dell’esenzione Irpef soltanto per la parte trattenuta in busta paga e fino al valore convenzionale del fringe benefit fissato in base alle tabelle Aci.

torna all'inizio del contenuto