7 Ottobre 2024
Gli effetti della delega fiscale, dalle Dogane, punto per punto
Tutte le novità della delega fiscale, recepite nel decreto legislativo n. 141/2024, in materia di norme nazionali complementari al codice doganale della Ue, di sistema sanzionatorio relativo alle accise e alle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, trovano spazio nella circolare n. 20/2024 emanata venerdì 4 ottobre dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Tra i molteplici chiarimenti, anche quelli sull’Iva all’importazione.
Suddiviso in sei Titoli e 67 pagine, il documento di prassi si sofferma, in linea generale:
- sul riassetto del quadro normativo in materia doganale, attraverso l’aggiornamento o l’abrogazione di disposizioni vigenti da molti anni, in conformità al diritto dell’Unione europea in materia doganale
- sul completamento della telematizzazione delle procedure e degli istituti doganali
- sull’aumento della qualità dei controlli, migliorando il coordinamento tra le autorità doganali dell’Unione, e sulla semplificazione delle verifiche inerenti alle procedure doganali, anche attraverso un maggiore coordinamento tra le amministrazioni coinvolte, potenziando lo Sportello unico doganale e dei controlli
- sul riordino delle procedure di liquidazione, accertamento, e sulla revisione dell’accertamento e riscossione
- sulla revisione dell’istituto della controversia doganale
- sulla riforma del sistema sanzionatorio.
In tema di Iva, particolare, le Dogane spiegano: “Ma la più significativa delle innovazioni è che “…tra i “diritti doganali” costituiscono “diritti di confine” oltre ai dazi all’importazione e all’esportazione previsti dalla normativa unionale, anche le altre imposizioni all’importazione o all’esportazione tra cui i diritti di monopolio, le accise, l’imposta sul valore aggiunto e ogni altra imposta di consumo dovuta all’atto dell’importazione a favore dello Stato”.
In sostanza, rispetto alla formulazione dell’articolo 34 del previgente Tuld (Testo unico delle leggi doganali), tra i diritti di confine viene esplicitamente indicata l’imposta sul valore aggiunto, per chiarire che anche a questo tributo, per le operazioni di importazione, si applica la normativa unionale in materia di individuazione del debitore e di estinzione dell’obbligazione doganale.
La testuale indicazione dell’Iva tra i diritti di confine, specifica inoltre la circolare, è finalizzata a fornire una risposta normativa al principio enunciato dalla sentenza della Corte di giustizia Ue C-714/20, in base alla quale,” in materia di solidarietà, non può essere riconosciuta la responsabilità del rappresentante doganale indiretto per il pagamento dell’Iva, in solido con l’importatore, in assenza di disposizioni nazionali che lo designino o lo riconoscano, in modo esplicito e inequivocabile, come debitore di tale imposta”.
L’imposta sul valore aggiunto, evidenzia la circolare, non costituisce diritto di confine nei casi di:
a) immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell’Iva, perché le stesse sono destinate alla successiva immissione in consumo in altro Stato membro dell’Unione europea
b) immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell’imposta sul valore aggiunto e vincolo delle medesime a un regime di deposito diverso dal deposito doganale. Si tratta del caso di merci immesse in libera pratica e poi introdotte in un deposito Iva.
L’Iva sarà considerata diritto di confine solo nel caso di irregolare introduzione in consumo in Italia, ove non sia dimostrata l’immissione in consumo nell’altro Stato membro e non vi siano prove dell’uscita dal territorio italiano e ove la merce non sia presa in carico nella contabilità del deposito Iva.
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