Normativa e prassi

4 Ottobre 2024

Adempimento collaborativo, codice di condotta più semplice

Più snella la procedura di adesione al regime di adempimento collaborativo (Dlgs n. 128/2015). Il decreto Mef del 3 ottobre 2024 elimina, infatti, la disposizione secondo cui il Codice di condotta per i contribuenti che optano per tale istituto debba essere sottoscritto tra Agenzia delle entrate e i contribuenti contestualmente all’ammissione al regime o entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del Dm 29 aprile 2024 che ha introdotto il nuovo Codice, e, cioè, entro il 5 ottobre 2024 (vedi articolo “Adempimento collaborativo, codice di condotta per le parti)”.

In concreto, il decreto ministeriale firmato ieri dal viceministro Maurizio Leo, riscrive l’articolo 1 del Dm del 29 aprile semplificando le modalità di recepimento delle prescrizioni del Codice di condotta nell’ambito dei sistemi integrati di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali dei contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo.

La precedente versione della norma prevedeva che il Codice venisse sottoscritto da Amministrazione e contribuenti al momento dell’ammissione all’istituto da parte del richiedente, mentre per gli ammessi alla data di entrata in vigore del decreto stesso, fissava il termine di sottoscrizione entro i centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore del Dm e cioè a decorrere dallo scorso 7 giugno.

Nella nuova versione del decreto tale adempimento è stato eliminato, mentre è stato specificato che l’osservanza degli impegni assunti nel codice di condotta rientra tra i doveri stabiliti dal Dlgs n. 128/2015 che disciplina l’adempimento collaborativo.

Riviste anche le norme transitorie previste dall’articolo 2. In seguito alle modifiche apportate, per gli ammessi al regime alla data di entrata in vigore del decreto in commento, il codice di condotta secondo le modalità dell’articolo 1 del Dm stesso, impegna l’Agenzia e i contribuenti dalla data di entrate in vigore del decreto stesso.

Il decreto sarà pubblicato prossimamente in Gazzetta Ufficiale.

Adempimento collaborativo, codice di condotta più semplice

Ultimi articoli

Attualità 9 Dicembre 2025

Delega unica per i servizi online di Entrate ed entrate-Riscossione

Con una sola comunicazione, il cittadino può autorizzare il professionista di fiducia a operare nelle aree riservate dei portali delle due amministrazioni Dall’8 dicembre 2025 è attiva la nuova procedura telematica che consente ai contribuenti di conferire una delega unica agli intermediari fiscali per l’utilizzo dei servizi online di Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione.

Dati e statistiche 9 Dicembre 2025

Entrate tributarie: online il bollettino di ottobre 2025

Nel mese in esame gli incassi relativi alle imposte dirette registrano un aumento di 299 milioni di euro mentre per quelli sulle imposte indirette di 741 milioni di euro Pubblicato, sul sito del Dipartimento delle Finanze, il Bollettino delle entrate tributarie relative al mese di ottobre 2025, arricchito dalle Appendici statistiche erariali, dalla Nota tecnica e dalla Serie storica 2002-2025.

Normativa e prassi 5 Dicembre 2025

Case modulari “chiavi in mano”: sono immobili da cedere senza Iva

L’Agenzia delle entrate chiarisce che le abitazioni prefabbricate pronte all’uso vanno trattate come fabbricati, con esenzione dall’imposta sul valore aggiunto salvo i casi di impresa costruttrice Le case modulari prefabbricate, complete di impianti e rifiniture e pronte per essere abitate, devono essere qualificate come beni immobili (articolo 13-ter del Regolamento Ue n.

Normativa e prassi 5 Dicembre 2025

Integratori e dispositivi medici, chiarimenti sulle aliquote Iva

Nella giornata di oggi due risposte delle Entrate chiariscono il corretto trattamento Iva delle cessioni di un integratore alimentare e di un dispositivo che scherma i raggi X Può beneficiare dell’aliquota Iva al 10% l’integratore alimentare classificato, con apposito parere dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, fra le ”Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: ­altre” (Codice NC 210690).

torna all'inizio del contenuto