17 Settembre 2024
Il dipartimento per l’Informazione fissa i termini per il bonus carta
Superato l’esame della Commissione europea, che dice sì all’applicazione, per un ulteriore biennio, del bonus destinato alle case editrici per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa di quotidiani e periodici, il dipartimento per l’Informazione e l’Editoria definisce, con la circolare n. 2/2024, modalità e termini di presentazione delle domande di accesso all’agevolazione per gli anni 2024 e 2025, relativa alle spese sostenute, rispettivamente, nel 2023 e nel 2024.
Le richieste potranno essere inoltrate:
- per il 2024, dalle ore 10 del 19 novembre 2024 alle ore 17 del 19 dicembre 2024
- per il 2025, dalle ore 10 del 1° ottobre 2025 alle 17 del 31 ottobre 2025
L’invio dovrà essere effettuato, per ciascuna annualità, esclusivamente per via telematica, dal legale rappresentante dell’impresa, attraverso la procedura disponibile nell’area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile, previa autenticazione con Spid, Carta nazionale dei servizi (Cns), Carta d’identità elettronica (Cie), dal percorso di menù “Servizi on-line” -> “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria” -> “Credito di imposta carta 2024 (spese sostenute nell’anno 2023)” oppure “Credito di imposta carta 2025 (spese sostenute nell’anno 2024)”.
L’incentivo a favore delle pubblicazioni su carta stampata è stato introdotto, in primis, dal decreto “Rilancio” (articolo 188) nell’ambito delle misure adottate nel periodo dell’emergenza da Covid-19, e poi prorogato e rimodulato al rialzo. Da ultimo, la legge di bilancio 2024 ne ha esteso l’applicazione al biennio 2024-2025, applicazione subordinata all’approvazione della Commissione Ue, arrivata con decisione dello scorso 4 luglio.
Destinatari del bonus e spese ammissibili
Possono beneficiare dell’incentivo le imprese:
- con sede legale in uno Stato dell’Unione europea o nello Spazio economico europeo
- residenti fiscalmente ai fini della tassabilità in Italia o con una stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l’attività agevolata
- in possesso dei codici Ateco 58.13 (edizione di quotidiani) o 58.14 (edizione di riviste e periodici)
- iscritte al Roc (Registro degli operatori della comunicazione
- non sottoposte a liquidazione volontaria, coatta amministrativa o giudiziale.
Il credito d’imposta spetta per le spese sostenute per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa dei giornali quotidiani e dei periodici, al netto della carta utilizzata per le inserzioni pubblicitarie; restano fuori dall’agevolazione i prodotti editoriali espressamente esclusi dall’articolo 4, comma 183, legge n. 350/2003 (ad esempio, quotidiani e periodici ceduti gratuitamente o venduti per corrispondenza o di pubblicazioni pornografiche). I costi devono essere certificati da iscritti nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione, istituito presso il Mef.
Misura del tax credit
Il credito d’imposta attualmente attribuibile è pari al 30% della spesa agevolabile sostenuta nell’anno, fino all’esaurimento delle risorse stanziate pari a 60 milioni di euro per ogni annualità. Nel caso di insufficienza della dote disponibile rispetto alle richieste ammesse, si procederà alla ripartizione dello stanziamento tra i beneficiari in misura proporzionale al tax credit richiesto.
Riconoscimento dell’agevolazione
Gli elenchi dei beneficiari 2024 e 2025 saranno approvati, insieme agli importi spettanti, con distinti decreti del capo del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria. Il bonus riconosciuto può essere utilizzato soltanto in compensazione tramite modello F24 presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco degli ammessi all’agevolazione sul sito del dipartimento.
Gli elenchi sono trasmessi all’Agenzia delle entrate affinché possa verificare la corrispondenza tra importi utilizzati in compensazione e bonus assegnati.
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