11 Settembre 2024
Adempimento collaborativo, istruzioni per il ravvedimento operoso
I contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo (articoli da 3 a 7 del Dlgs n. 128/2015), che si accorgono di aver commesso omissioni o irregolarità nella determinazione e, quindi, nel pagamento di somme dovute all’Agenzia delle entrate, o che intendono regolarizzare la propria posizione aderendo alle indicazioni dell’Agenzia, possono sanare spontaneamente la propria situazione utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs n. 472/1997). Il Dm del ministero dell’Economia e delle Finanze n. 126 dello scorso 31 luglio, pubblicato ieri nella serie generale della Gazzetta Ufficiale, indica la procedura ad hoc che è consentita per i periodi di applicazione del regime di adempimento collaborativo. Il decreto entra in vigore dal prossimo 25 settembre.
In particolare, i contribuenti interessati possono presentare al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate, entro nove mesi dalla scadenza dei termini di accertamento, una comunicazione che contenga tutti gli elementi informativi utili a consentire all’ufficio una disamina esaustiva del caso, e calcolare le imposte, le sanzioni e gli interessi correlati alla violazione rilevata.
La comunicazione, redatta in carta libera, va sottoscritta e presentata all’ufficio competente, mediante consegna a mano, spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento oppure per via Pec. Entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, l’Agenzia notifica al contribuente uno schema di ricalcolo con l’ammontare delle maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti in base alla comunicazione qualificata, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per eventuali osservazioni.
Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato, l’Ufficio, valutate le eventuali osservazioni del contribuente, notifica un atto di ricalcolo con l’indicazione dell’ammontare delle maggiori imposte, sanzioni e interessi correlati alla violazione comunicata e la data, non inferiore a quindici giorni, entro cui il contribuente dovrà effettuare il versamento.
Il contribuente può anticipare la chiusura della procedura pagando le maggiori imposte, sanzioni e interessi indicati dall’ufficio nello schema di ricalcolo.
La procedura si conclude con il versamento degli importi dovuti in base all’atto di ricalcolo o dello schema di ricalcolo, e, dove necessario, con la presentazione della dichiarazione integrativa.
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