Analisi e commenti

16 Agosto 2024

Rivalutazione terreni e partecipazioni, una chance prorogata ma immutata

Anche quest’anno, la legge di bilancio per il 2024 ha riproposto la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola e delle partecipazioni negoziate e non nei mercati regolamentati, posseduti al 1° gennaio 2024, con il versamento dell’unica o prima rata dell’imposta sostitutiva del 16% nel termine del 30 giugno. Il Dl 113/2024 (l’Omnibus) ha spostato la scadenza del regime opzionale intramontabile al prossimo 30 novembre.

L’agevolazione, stabilita nella sua forma originaria dagli articoli 5, commi 1 e 1-bis, e 7 della legge n. 448/2001 e inserita nella legge di bilancio 2024 (articolo 1, comma 52 legge n. 213/2023), consente a persone fisiche, società semplici e soggetti equiparati, enti non commerciali (per le attività fuori dell’attività di impresa) e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, di rideterminare il costo fiscale dei terreni (agricoli ed edificabili) e delle partecipazioni (negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione) posseduti al 1° gennaio 2024, versando un’imposta sostitutiva del 16 per cento. La norma dispone, inoltre, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di natura finanziaria relative ai titoli, alle quote o ai diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione (articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del Tuir), posseduti alla data del 1° gennaio 2024, la possibilità di assumere, ai fini fiscali, il valore normale determinato ai sensi dell’articolo 9 comma 4, lettera a) del Tuir, con riferimento al mese di dicembre 2023.

La legge di Bilancio 2024 ha inoltre indicato nel 30 giugno 2024 la data entro cui effettuare gli adempimenti connessi al perfezionamento della procedura.

In ultimo, il Dl n. 113 dello scorso 9 agosto ha sostituito tale scadenza con il 30 novembre 2024, riaprendo di fatto i termini per usufruire della disciplina.

Senza perizia niente rivalutazione
In particolare, il perfezionamento dell’operazione non avviene se, nello stesso termine del 30 novembre 2024, il contribuente non fa stimare il bene da un professionista abilitato e non deposita l’esito della perizia presso la cancelleria del tribunale, gli uffici dei giudici di pace o i notai.

I professionisti abilitati a eseguire tale formalità sono:

  • commercialisti, ragionieri, periti commerciali e revisori legali dei conti, in caso di titoli, quote e diritti negoziati e non nei mercati regolamentati
  • ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, agrotecnici, periti agrari e periti industriali edili, per le perizie di terreni edificabili e con destinazione agricola
  • periti regolarmente iscritti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (regio decreto 2011/1934), per entrambe le ipotesi.

A questo proposito ricordiamo, che se la relazione giurata di stima per le partecipazioni è predisposta per conto della stessa società o ente nel quale la partecipazione è posseduta, la relativa spesa è deducibile dal reddito d’impresa in quote costanti nell’esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi. Quando, invece, la stima è eseguita per conto dei soci, l’importo si aggiunge al costo rivalutato della partecipazione.

In caso, poi, di rideterminazione del valore di un terreno, la spesa per la perizia, a carico del contribuente, va ad aumentare il valore iniziale del terreno da prendere in considerazione per il calcolo della plusvalenza.

Modalità e termini di pagamento
L’imposta sostitutiva dovuta, che come anticipato è pari al 16% della stima sia per i terreni che per le partecipazioni, deve essere pagata, come detto, entro il 30 novembre 2024 in un’unica soluzione, oppure rateizzata fino a un massimo di tre quote annuali di pari importo (su quelle successive alla prima, però, vanno applicati gli interessi del 3% annuo).

Il mancato versamento nel richiamato termine dell’intero tributo o della prima rata comporta l’insanabile perdita dell’occasione. Per chi sceglie la via delle rate, infine, ricordiamo che l’omissione dei pagamenti successivi al primo comporta l’iscrizione a ruolo delle somme mancanti.

Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico, indicando il codice tributo:

  • 8055, per le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati
  • 8056, per i terreni edificabili o con destinazione agricola
  • 8057, per la rideterminazione dei valori di acquisto di titoli, di quote o di diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.
Rivalutazione terreni e partecipazioni, una chance prorogata ma immutata

Ultimi articoli

Normativa e prassi 17 Ottobre 2025

Versamenti F24, F24 Ep ed F24 Accise: c’è chi arriva e chi invece parte

L’Agenzia delle entrate con quattro diverse risoluzioni pubblicate oggi dà spazio a un nutrito gruppo di nuovi codici tributo e mette a riposo due causali contributo Gli identificativi della risoluzione n.

Normativa e prassi 17 Ottobre 2025

Premi sportivi dilettantistici 2025, fino a 300 euro ritenuta con rimborso

Il parere dell’Agenzia sulla misura di favore prevista dal Milleproroghe per il 2024, non estesa al 2025, ma reintrodotta dal Testo unico sui versamenti (Tuvr) che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2026 Un’associazione sportiva dilettantistica che premia i propri associati per i risultati sportivi conseguiti dovrà assoggettare i premi relativi all’anno d’imposta 2025 alla normale ritenuta d’acconto del 20% indipendentemente dall’ammontare erogato, salvo successivo rimborso da presentare nel 2026 per le ritenute sui premi corrisposti all’atleta nel 2025, se non superiori a 300 euro.

Attualità 17 Ottobre 2025

Diteci la vostra opinione: al via il sondaggio sul call center

Da lunedì 20 ottobre gli utenti che hanno espresso il loro consenso potranno essere ricontattati per rispondere a un questionario in forma anonima sul livello di gradimento del servizio telefonico Prende il via, lunedì 20 ottobre, un’indagine di gradimento che valuterà il livello di soddisfazione dei contribuenti sul servizio del Call center dell’Agenzia.

Attualità 16 Ottobre 2025

Ristrutturazioni edilizie, online la guida dell’Agenzia

La pubblicazione, al passo con le modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2025, fornisce istruzioni pratiche per rinnovare la casa beneficiando degli sconti fiscali disponibili Un manuale pratico e di facile consultazione, pensato per offrire al cittadino un quadro chiaro e completo di tutti i bonus fiscali disponibili in caso di lavori di ristrutturazione e recupero del patrimonio edilizio, sia su singole abitazioni che sulle parti comuni dei condomìni.

torna all'inizio del contenuto