7 Agosto 2024
Made in Italy, da oggi le prenotazioni per il tax credit “Transizione 5.0”
Al via dalle ore 12 di oggi, 7 agosto 2024, le prenotazioni del credito d’imposta “Transizione 5.0” e le comunicazioni di conferma relative all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto pari almeno al 20% del costo di acquisizione dei beni.
È quanto prevede il decreto direttoriale del 6 agosto del ministero delle Imprese e del Made in Italy, che, come rende noto un avviso pubblicato sul sito del Mimit, dispone l’apertura della piattaforma informatica dedicata all’invio delle comunicazioni.
A rinviare a un decreto direttoriale del ministero del Made in Italy la definizione delle modalità e dei termini di presentazione delle prenotazioni di accesso al tax credit transizione 5.0 è stato il decreto interministeriale dello scorso 24 luglio (Mimit, di concerto con il Mef sentito il ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica) attuativo della misura agevolativa introdotta dall’articolo 38 del Dl 19/2024 a sua volta attuativo del Pnrr.
L’incentivo premia, tramite credito d’imposta, le imprese che, dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, effettuano nuovi investimenti nell’ambito di progetti di innovazione che comportano una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3%, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento.
In sostanza la misura intende facilitare le “transizioni gemelle”, ossia digitale e green, dei processi produttivi delle aziende. La dotazione finanziaria disponibile ammonta 6,3 miliardi di euro.
Progetti e spese agevolabili
Entrando più nello specifico dei requisiti che consentono di beneficiare dell’agevolazione, la riduzione dei consumi energetici deve derivare da investimenti in beni materiali e immateriali funzionali alla transizione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” individuati nell’allegato A e nell’allegato B alla legge 232/2016.
In particolare, il ministero precisa che, ai fini della applicazione della misura “Piano Transizione 5.0”, tra i beni indicati nell’allegato B richiamato rientrano anche:
- i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding)
- i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme indicati al punto precedente.
Sono inoltre agevolabili se connessi ai progetti di innovazione:
- gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, escluse le biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta
- le spese per la formazione del personale nell’ambito di competenze utili alla transizione dei processi produttivi (nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali e nel limite massimo di 300 mila euro).
È bene evidenziare che in sede di conversione del Dl n. 60/2024 (“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”), il bonus è stato ritoccato. In particolare, è stato allargato il campo di applicazione dell’agevolazione anche agli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, anche a distanza.
Beneficiari e misura dell’incentivo
L’erogazione del contributo è ad ampio raggio, ne possono usufruire tutte le imprese residenti in Italia e le stabili organizzazioni con sede nel nostro Paese, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito d’impresa.
Sono esclusi soltanto i casi specifici indicati al comma 3 dell’articolo 38 introduttivo della misura (ad esempio, situazioni di difficoltà finanziaria dell’impresa o sanzioni interdittive). Imprescindibili, inoltre, il rispetto delle norme sulla sicurezza e il versamento dei contributi previdenziali.
Per quanto riguarda la misura del credito, il suo ammontare è modulato in relazione alla quota d’investimento e alla riduzione dei consumi. La soglia minima di investimento è pari a 2,5 milioni di euro.
Gli step di accesso al credito d’imposta
Il Mimit specifica che la procedura per l’accesso all’agevolazione è subordinata alla presentazione di una certificazione preventiva (ex ante), che attesta la riduzione dei consumi energetici ottenibile dagli investimenti progettati, e di una successiva all’attuazione dell’intervento (ex post), comprovante l’effettiva realizzazione degli investimenti in conformità alla certificazione ex ante. Il ministero elenca i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni in questione.
In concreto, per beneficiare dell’agevolazione
- le imprese devono innanzitutto prenotare il credito inviando una comunicazione preventiva, corredata dalla certificazione ex ante, tramite la Piattaforma Informatica “Transizione 5.0” accessibile con Spid dall’area clienti del sito istituzionale del Gse. Le comunicazioni preventive saranno valutate e gestite dal Gse secondo l’ordine cronologico di invio, verificando esclusivamente il corretto caricamento sulla piattaforma informatica dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni fornite e il rispetto del limite massimo dei costi ammissibili per singola impresa beneficiaria per anno pari a 50 milioni di euro.
- entro 30 giorni dalla conferma della prenotazione il beneficiario deve trasmettere una comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione dei beni agevolabili
- una volta portato a termine il progetto di innovazione l’impresa trasmette una comunicazione di completamento, corredata dalla certificazione ex post, contenente le informazioni necessarie a individuare il progetto completato.
Ricordiamo che credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre 2025 decorsi 5 giorni dalla regolare trasmissione dei dati all’Agenzia delle entrate da parte del Gse. Il residuo non speso entro il 2025 non è perso, può essere infatti riportato in avanti ed è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.
Il Made in Italy, infine, fa sapere che le eventuali richieste di supporto tecnico per l’accesso alla procedura informatica possono essere inviate tramite il servizio “Transizione 5.0”.

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