16 Luglio 2024
Concordato preventivo forfetari: tramite RedditiOnline o Precompilata
Novità per imprenditori e professionisti aderenti al regime forfetario che intendono avvalersi del Concordato preventivo: con un’apposita funzionalità dell’applicativo “RedditiOnline” oppure tramite la dichiarazione precompilata, possono inserire in autonomia i dati e gli elementi necessari a definire il reddito nel quadro LM di “Redditi 2024”, conoscere la proposta ed eventualmente accettarla entro il termine di presentazione del modello dichiarativo (15 ottobre 2024).
La nuova funzione segue la pubblicazione del software “Il tuo ISA 2024 CPB” dedicato ai contribuenti Isa e disponibile dal 15 giugno scorso.
Possono accedere all’istituto di compliance, oltre ai professionisti e alle piccole imprese che applicano gli ISA, i soggetti esercenti attività di impresa arti o professioni che adottano il regime forfetario (articolo 1, commi 54-89, legge 190/2014) a patto che abbiano iniziato l’attività prima del 2023.
Per aderire al concordato, tali contribuenti non devono avere debiti con il fisco nel periodo d’imposta che precede quello della proposta, o devono aver provveduto al pagamento di quelli di importo pari o superiore a 5mila euro (inclusi interessi e sanzioni) prima della scadenza dei termini di adesione
L’istituto, invece, è escluso in caso di:
- inizio dell’attività nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta
- mancata presentazione della dichiarazione dei redditi per almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quello di applicazione del Concordato, in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento
- condanna per uno dei reati relativi alle imposte sui redditi e all’Iva (Dlgs n. 74/2000), per false comunicazioni sociali (articolo 2621 del codice civile) o in caso di riciclaggio (articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale) commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quello di applicazione del Concordato.
Per i contribuenti in regime forfetario l’applicazione del Concordato preventivo è limitato a un solo anno, quindi la proposta che si accetta vincola esclusivamente per l’anno di imposta 2024.
Quanto agli effetti che produce l’istituto, i soggetti che aderiscono alla proposta di concordato sono esclusi dagli accertamenti di cui all’articolo 39 del Dpr n. 600/1973, a condizione che in esito all’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria non ricorrano le specifiche cause di decadenza. Non ci sono, invece, effetti a fini Iva.
Si ricorda che il Concordato preventivo biennale è stato introdotto dal Dlgs n. 13/2024 allo scopo di favorire l’adempimento spontaneo di contribuenti di minori dimensioni titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo che svolgono la propria attività nel territorio dello Stato.
La metodologia in base alla quale l’Agenzia delle entrate formula ai contribuenti la proposta di concordato, invece, è stata definita dal decreto del Mef del 15 luglio 2024, in corso di pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Si tratta di criteri che tengono conto dei redditi individuali, dei redditi settoriali per i contribuenti Isa, degli andamenti economici e dei mercati e degli specifici limiti posti dalla normativa sulla tutela dei dati personali. Lo stesso decreto precisa che i contribuenti che nel periodo d’imposta 2023 hanno determinato il reddito in base al regime forfetario, devono comunicare, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati necessari ad elaborare la proposta.
Con l’applicativo “RedditiOnline” messo a disposizione dall’Agenzia o tramite la dichiarazione precompilata, quindi, tutto pronto per la compilazione diretta del quadro LM del modello “Redditi 2024” da parte dei contribuenti soggetti al regime forfetario, potenziali destinatari delle proposte di concordato preventivo.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 11 Marzo 2026
Lavoratori impatriati: conta la residenza post-rimpatrio
Il regime fiscale speciale applicabile ai lavoratori impatriati è quello applicabile al luogo in cui il contribuente trasferisce la propria residenza Con la risposta a interpello n.
Normativa e prassi 11 Marzo 2026
Bonus elettrodomestici utilizzato: comunicazione Mimit – Agenzia
La trasmissione delle informazioni, riferite all’anno in cui il venditore ha accettato il voucher, deve essere effettuata dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, tra l’altro, per la predisposizione della precompilata Definite, con il provvedimento dell’11 marzo 2026 del direttore dell’Agenzia delle entrate, le modalità con cui il ministero delle Imprese e del Made in Italy trasmetterà all’Anagrafe tributaria i dati relativi ai voucher utilizzati dai contribuenti finali del contributo per l’acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica, ai fini, tra l’altro, della predisposizione della dichiarazione precompilata.
Attualità 11 Marzo 2026
Vidimazione libri sociali: versamento entro il 16 marzo
Le società di capitali sono tenute a versare annualmente e in misura forfettaria la tassa di concessione governativa dovuta sui libri e registri contabili Il 16 marzo di ogni anno le società di capitali, comprese quelle consortili, devono versare la tassa di concessione per la vidimazione dei libri e registri contabili.
Attualità 11 Marzo 2026
L’Agenzia in Trentino-Alto Adige/Südtirol: presentata la nuova direzione regionale
Potenziata la funzione di indirizzo e di governo delle attività operative, con particolare riferimento ai servizi di assistenza, controllo, consulenza legale e supporto alle imprese Presentata ieri la nuova organizzazione dell’Agenzia delle entrate in Trentino-Alto Adige/Südtirol, che prevede l’istituzione della direzione regionale.