Normativa e prassi

11 Luglio 2024

Recupero Iva per operatori Ue, ok solo nel rispetto dei termini

La possibilità di recuperare l’eccedenza Iva, generata per effetto delle operazioni passive svolte in Italia da soggetti stabiliti in altri Stati membri, decade una volta  decorsi i termini prescritti per azionare la procedura di rimborso mediante ”portale elettronico”, disciplinata dall’articolo 38-bis2 del decreto Iva (il 30 settembre dell’anno solare successivo al periodo di riferimento per i rimborsi trimestrali ed il 30 settembre del medesimo anno per i rimborsi annuali).

È quanto emerge dal chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate nella risposta n. 147 dell’11 luglio 2024, con la quale vengono ribaditi alcuni punti chiave della normativa riguardante l’attività degli operatori comunitari in Italia. Si ricorda, ad esempio, che l’attribuzione con effetto retroattivo della partita Iva italiana è possibile solo se effettuata entro un ”termine ragionevole” dalla data di realizzazione della prima operazione di acquisto.

Il caso presentato nell’istanza d’interpello riguardava una società stabilita in Germania che, previa apertura della partita Iva con effetto retroattivo, chiede l’accesso al rimborso dell’eccedenza dell’imposta sul valore aggiunto a credito generato per effetto delle fatture ricevute da fornitori nazionali. La retroattività partirebbe, secondo l’istante, dal 2017, anno in cui è scaturita la prima parte di credito, e a seguire per tutti gli anni successivi, così da riportare la stessa eccedenza a credito fino alla corrente dichiarazione 2024, presentando quest’ultima con allegata istanza di rimborso.
A supporto della propria interpretazione, l’operatore comunitario fa riferimento alla circolare n. 34 del 6 agosto 2012, nella quale si afferma che, nel caso in cui la dichiarazione Iva risulti omessa, non è possibile riportare il credito o chiederne il rimborso, nonostante risulti effettivamente maturato. Tuttavia, a condizione d’aver sanato l’irregolarità commessa, il contribuente in questione potrà recuperare il credito.
A questo proposito, però, resta esclusa la facoltà di avvalersi del rimedio del cosiddetto ”rimborso anomalo” mediante l’attribuzione ”retroattiva” della partita Iva (in questo caso corrispondente a sette anni) dal momento che la sua attribuzione è possibile solo se effettuata entro un ”termine ragionevole” dalla data di effettuazione della prima operazione di acquisto.

La risposta delle Entrate

Come evidenziato, nella risposta n. 147 dell’11 luglio 2024 l’Agenzia chiarisce quali sono i termini procedurali per i rimborsi richiesti mediante il cosiddetto ”portale elettronico” dagli operatori comunitari che hanno corrisposto l’Iva in Italia, facendo riferimento all’articolo 38-bis 2 del Dpr n. 633/1972 (decreto Iva) e al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 53471 del 1°  aprile 2010, attuativo della normativa in parola, con il quale sono state stabilite le modalità per la realizzazione dei relativi scambi informativi. Dal 2010, infatti, i soggetti passivi stabiliti in altri stati membri che desiderano richiedere il rimborso dell’Iva assolta in Italia (per le operazioni realizzate senza ricorrere all’identificazione diretta o al rappresentante fiscale) devono presentare un’apposita istanza in via telematica al proprio Stato membro di stabilimento, che poi si occuperà di inoltrare la richiesta al Centro operativo di Pescara, a cui è attribuita la competenza a gestire i rimborsi in oggetto.

La domanda di rimborso può riferirsi ad un trimestre solare o all’anno solare, e può essere presentata:

  • a partire dal primo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento ed entro il 30 settembre dell’anno solare successivo al periodo di riferimento, se trimestrale
  • a partire dal primo gennaio dell’anno successivo a quello oggetto della richiesta di rimborso ed entro il 30 settembre del medesimo anno, se annuale.

Il termine del 30 settembre dell’anno successivo, previsto dalla Direttiva 2008/9/CE, è un termine perentorio, la cui inosservanza provoca la decadenza del rimborso.

Tra le condizioni che escludono la possibilità di attivare la procedura di rimborso mediante ”portale elettronico”, il comma 1 dell’articolo 38-bis 2 annovera:

  • la presenza in Italia di una stabile organizzazione del soggetto non residente
  • l’acquisto di beni e servizi con imposta indetraibile secondo la legge italiana
  • l’effettuazione in Italia di operazioni attive, ad eccezione: delle prestazioni di trasporto e delle relative operazioni accessorie, non imponibili ai sensi dell’articolo 9 del decreto Iva;  delle operazioni per le quali l’imposta è assolta dal cessionario o committente con il meccanismo del reversecharge; delle operazioni effettuate ai sensi dell’articolo 74-septies del decreto Iva.

Focus sulla procedura del “portale elettronico”

L’Agenzia ha inoltre ricordato che l’identificazione diretta (così come la nomina di un rappresentante fiscale) non preclude al soggetto non residente la facoltà di chiedere il rimborso Iva mediante la procedura del ”portale elettronico”, purché le fatture di acquisto relative al rimborso siano intestate alla partita Iva del soggetto non residente e non confluiscano nelle liquidazioni periodiche e nella dichiarazione annuale presentata utilizzando la partita Iva italiana.

Nel caso specifico, la società tedesca promotrice dell’interpello avrebbe rispettato le condizioni prescritte dalla normativa di riferimento per azionare la procedura di rimborso mediante ”portale elettronico” Iva estera, sia per l’assenza di identificazione diretta o di un rappresentante fiscale (essendo in possesso solo di un codice fiscale in Italia), sia perché avrebbe effettuato operazioni attive nei confronti di soggetti passivi non avendo posto in essere alcun adempimento fiscale e dichiarativo nel territorio italiano.

Tuttavia, l’istante non ha più la possibilità di recuperare l’eccedenza Iva generata dalle operazioni passive svolte in Italia, in quanto risultano ormai decorsi i termini prescritti che, come è stato evidenziato precedentemente, sono rappresentati dal 30 settembre dell’anno solare successivo al periodo di riferimento per i rimborsi trimestrali e dal 30 settembre del medesimo anno per i rimborsi annuali. 

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