Normativa e prassi

25 Giugno 2024

Adeguamento esistenze iniziali, coefficienti di maggiorazione al via

Con la pubblicazione del decreto del 24 giugno 2024, il ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato i coefficienti di maggiorazione che gli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali potranno utilizzare nell’ambito dell’adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino,  in caso dell’eliminazione di valori, secondo l’opzione prevista, per il solo periodo d’imposta 2023, dall’ultima legge di Bilancio (articolo 1, commi da 78 a 80, della legge n. 213/2023).

La norma, infatti, prevede che le imprese possano procedere, relativamente al periodo d’imposta 2023, all’adeguamento delle esistenze iniziali in bilancio di cui all’articolo 92 del Tuir (variazione delle rimanenze). In particolare, i coefficienti approvati con il decreto di ieri vanno utilizzati per determinare l’Iva e l’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive in caso di eliminazione di valori relativi alle esistenze iniziali dei beni (vedi articolo: Bilancio 2024 in pillole – 5 la regolarizzazione delle rimanenze).

I coefficienti da applicare
Nelle tabelle allegate al decreto sono indicati i coefficienti da applicare per ciascuna classe di attività Ateco. In particolare, prendendo come riferimento l’anno d’imposta antecedente a quello in corso al 30 settembre 2023:

  1. i soggetti che hanno svolto attività per le quali sono stati approvati gli Isa e hanno dichiarato ricavi di importo non superiore a euro 5.164.569 (anche qualora si sia verificata, per il medesimo periodo d’imposta, una delle cause di esclusione dall’applicazione degli stessi) devono utilizzare i coefficienti indicati all’Allegato 1
  2. i soggetti che hanno svolto attività per le quali sono stati approvati gli Isa e hanno dichiarato ricavi di importo non superiore a euro 5.164.569 devono utilizzare i coefficienti indicati all’Allegato 2
  3. i soggetti che hanno svolto attività per le quali non sono stati approvati gli Isa e hanno dichiarato ricavi di importo non superiore a euro 5.164.569 devono utilizzare i coefficienti indicati all’Allegato 3.

Nell’Allegato 4 del decreto, inoltre, è disponibile la nota tecnica e metodologica con le modalità di determinazione dei coefficienti.

Ricordiamo che i codici tributo da indicare nel modello F24 per versare le somme dovute in seguito all’adeguamento delle rimanenze di magazzino sono stati approvati con la risoluzione n. 30 del 17 giugno 2024 (vedi articolo: Adeguamento delle rimanenze, pronti i codici tributo per l’F24).

Adeguamento esistenze iniziali, coefficienti di maggiorazione al via

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