Attualità

17 Giugno 2024

Concordato preventivo biennale Isa, il software per calcolare la proposta

“Il tuo ISA 2024 CPB” è la denominazione del nuovo software, messo a punto dopo l’approvazione dei modelli dichiarativi e Isa, che consente il calcolo della proposta per la definizione biennale del reddito e del valore della produzione netta, rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap. I contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che intendono aderire al nuovo Cpb potranno fornire le informazioni necessarie all’elaborazione della proposta dichiarando i dati degli Isa e altri dati specifici utili a definire la proposta concordataria.

Come e quando aderire alla proposta
Per il primo anno di applicazione, è possibile aderire entro il termine previsto per l’invio dei modelli Redditi. A questo proposito, nel reddito da dichiarare per il calcolo della proposta di concordato non vanno considerati i valori di plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze, i redditi o le quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni, gruppi di interesse economico (Geie) o in società ed enti indicati nell’articolo 73, comma 1, del Tuir. Stesso discorso per la determinazione del valore della produzione netta da dichiarare per il suddetto calcolo: anche in questa ipotesi i valori di plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze non devono essere considerati.

Alla fine, comunque, i “redditi concordati” e il “valore della produzione netta”, da dichiarare nei periodi d’imposta 2024 e 2025, non possono essere inferiori a 2mila euro.

Ammessi ed esclusi dal Cpb
L’accesso al “Concordato preventivo biennale” è possibile solo se l’interessato esercita attività d’impresa, arte o professione, applica gli Indici sintetici di affidabilità fiscale e, nel periodo d’imposta precedente a quello che intende concordare ed infine non ha debiti tributari o ha estinto, prima della scadenza del termine per aderire al Concordato,  quelli pari o superiori a 5mila euro (compresi interessi e sanzioni). Off limits al concordato biennale se, invece, il contribuente non ha presentato la dichiarazione dei redditi, pur essendo tenuto a farlo, o anche quando è stato condannato per specifici reati (quelli previsti dal Dlgs n. 74/2000, dall’articolo 2621 cc e dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale).

Perché aderire al Cpb
L’adesione al concordato preventivo biennale comporta due importanti vantaggi fiscali. Il primo consiste nell’esclusione dagli accertamenti basati sulla verifica della correttezza e della corrispondenza delle scritture contabili (articolo 39, Dpr n. 600/1973); il secondo nell’accesso di diritto ai benefici premiali specifici del regime Isa, vale a dire:

  • esonero del visto di conformità per la compensazione dei crediti che non superano i 70mila euro per l’Iva e i 50mila euro per imposte dirette e Irap
  • esonero dall’apposizione del visto di conformità o della garanzia, per i rimborsi che non superano i 70mia euro annui
  • esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative (articolo 30 della legge n. 724/1994)
  • esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici
  • anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento
  • esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo a condizione che quello accertabile non ecceda di due terzi il dichiarato.

Sul concordato preventivo biennale per i contribuenti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità è disponibile l’apposita brochure sul sito dell’Agenzia delle Entrate. 

Per chi volesse approfondire ulteriormente l’argomento si rimanda agli articoli “Nuovo tassello per la Riforma fiscale, approdo a doppio binario” e “Concordato preventivo biennale, pronto il modello per la proposta”.

Concordato preventivo biennale Isa, il software per calcolare la proposta

Ultimi articoli

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Immobili “D” non ancora accatasti, aggiornati i coefficienti Imu e Impi

I valori adeguati dovranno essere utilizzati per il calcolo dell’imposta municipale propria e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine da corrispondere per l’annualità 2026 Sul sito del dipartimento delle Finanze del Mef è disponibile il decreto del 6 marzo che aggiorna i coefficienti necessari per determinare la base imponibile dell’imposta municipale propria (Imu) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi) per il 2026, relativi ai fabbricati del gruppo catastale “D” cioè immobili a destinazione speciale come opifici, alberghi, ospedali, capannoni e palestre.

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Controlli nell’agroalimentare: esami di laboratorio senza Iva

Gli istituti a cui le autorità pubbliche devono affidarsi per le analisi richieste nei controlli ufficiali sono designati specificamente dalle norme di settore e manca quindi il presupposto soggettivo Gli importi versati a copertura dei costi delle analisi, prove e diagnosi svolte dai laboratori ufficiali incaricati nell’ambito dei controlli ufficiali nel settore agroalimentare (regolamento Ue “Ocr”) sono esclusi dall’Iva.

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Spese di telefonia connesse a ricavi: se distinte, la deduzione è piena

I costi relativi a servizi telefonici destinati ad essere ceduti ai propri clienti, anche esteri, non soggiacciono al limite di deducibilità dell’80% previsto per il normale uso in azienda L’Agenzia delle entrate torna sul tema dell’inerenza delle spese di telefonia fissa, mobile e di trasmissione dati nell’ambito aziendale, fornendo indicazioni a una società di servizi erogati a livello internazionale nella risposta n.

Normativa e prassi 6 Marzo 2026

La comunicazione della Pec degli amministratori è senza Bollo

L’esenzione, in origine prevista solo per la registrazione del domicilio digitale dell’impresa, si estende anche al nuovo adempimento, grazie a una lettura logico‑sistematica delle norme di riferimento La comunicazione al Registro delle imprese del domicilio digitale (Pec) degli amministratori di società, obbligati a tale adempimento dalla legge di bilancio 2025, cioè amministratore unico, amministratore delegato o, in assenza di quest’ultimo, presidente del consiglio di amministrazione, non è soggetta a imposta di bollo.

torna all'inizio del contenuto