4 Giugno 2024
Obblighi valutari nel settore nautico, dichiarazione anche via Pec
L’Agenzia delle dogane, con la circolare n. 15/2024, fornisce alcune precisazioni sulla presentazione delle dichiarazioni valutarie e sulle modalità di esecuzione dei controlli. Le indicazioni, in particolare, sono destinate ai mezzi di trasporto del settore marittimo, come navi commerciali, trasporto passeggeri o imbarcazioni da diporto, esclusivamente nelle ipotesi in cui il denaro contante non venga materialmente sbarcato o imbarcato, ma rimanga a bordo della nave nel porto di arrivo o di partenza.
Il documento di prassi ricorda che l’articolo 3 del Dlgs n. 195/2008, unitamente alla normativa europea, prevede l’obbligo per chiunque entra o esce nel territorio nazionale e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10mila euro di effettuare la dichiarazione valutaria presso l’Ufficio doganale competente per il primo punto di entrata o per l’ultimo punto d’uscita del territorio nazionale.
Per lo specifico settore del traffico marittimo, le attuali procedure prevedono l’obbligo di presentazione della dichiarazione anche se il denaro dichiarato non venga materialmente sbarcato.
La dichiarazione valutaria può essere anche consegnata in forma scritta, al momento del passaggio, presso gli uffici di confine i quali rilasciano la ricevuta o inviata telematicamente prima di passare la frontiera (articolo 3, comma 2, del D.lgs. 195/2008).
Nelle more dell’attivazione di un sistema telematico dedicato, l’Agenzia delle dogane, con la circolare n. 15/2024, precisa che i soggetti tenuti all’adempimento (comandanti/armatori di navi/imbarcazioni commerciali/passeggeri delle unità da diporto, ovvero i soggetti da questi delegati, nonché ogni altro passeggero presente a bordo dei mezzi) possono presentare la dichiarazione anche via Pec, oltre alla tradizionale consegna fisica quando avviene il passaggio alla frontiera.
La circolare indica, inoltre, alcune ulteriori semplificazioni, in particolare in presenza di sistemi di contabilizzazione che consentono il monitoraggio in tempo reale delle consistenze della cassa o delle casse di bordo.
In caso di imbarco o sbarco del denaro contante di importo pari o superiore a euro 10mila euro, invece, sarà necessario recarsi fisicamente presso l’Ufficio doganale competente per il primo punto di entrata o per l’ultimo punto d’uscita del territorio nazionale per il deposito e la registrazione della dichiarazione.
Se lo sbarco avviene al di fuori degli orari di lavoro dell’Ufficio, la dichiarazione deve essere anticipata a mezzo Pec all’Ufficio territorialmente competente per la registrazione, e consegnata presso il medesimo Ufficio, o in quello limitrofo, entro il primo giorno utile successivo all’arrivo o antecedente alla partenza, per consentire il deposito della stessa o il suo completamento.
Ultimi articoli
Analisi e commenti 21 Agosto 2026
Dentro la dichiarazione (11) le spese che riguardano la scuola
Agevolati con una detrazione i costi per la frequenza, dall’infanzia fino alla secondaria superiore, compresi mensa, gite e molto altro.
Analisi e commenti 20 Agosto 2026
Dentro la dichiarazione (10) che cosa si intende per Ecobonus?
È un’agevolazione che incoraggia l’efficientamento energetico degli edifici esistenti.
Attualità 19 Agosto 2026
Canone unico, aperta l’applicazione per le delibere degli anni 2021-2025
I Comuni possono trasmettere regolamenti e tariffe riferiti alle annualità pregresse attraverso la piattaforma dedicata.
Analisi e commenti 19 Agosto 2026
Dentro la dichiarazione (9) i lavori edilizi che aprono al bonus
Non solo bagni e infissi, sono tante e a volte non conosciute le casistiche particolari che danno diritto a una detrazione d’imposta in dichiarazione per le spese di ristrutturazione Quando si parla di detrazioni per il recupero del patrimonio edilizio, l’attenzione si concentra spesso sugli interventi più noti come il rifacimento del bagno o la sostituzione degli infissi.