10 Maggio 2024
Comunicazione trasferimenti esteri, soggetti, contenuto e modalità di invio
Con il provvedimento del 9 maggio 2024, firmato dal direttore dell’Agenzia Ernesto Maria Ruffini, l’Amministrazione finanziaria recepisce l’ampliamento della platea dei soggetti tenuti a comunicare, ai fini del monitoraggio fiscale, i dati delle movimentazioni da o verso l’estero di valore pari o superiori a 5mila euro, inserendovi i prestatori di servizi in valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale. Definito anche il set informativo da trasmettere alle Entrate.
Il provvedimento quindi effettua un adeguamento delle disposizioni attuative dell’articolo 1 del Dl n. 167/1990, in materia di rilevazione ai fini fiscali dei trasferimenti da e per l’estero di mezzi di pagamento. La norma è stata modificata dalla legge di Bilancio 2023 che aveva provveduto ad includere le cripto attività e i prestatori di servizi di portafoglio digitale negli obblighi di monitoraggio fiscale.
L’adempimento comunicativo riguarda i trasferimenti relativi a denaro contante, assegni bancari e postali, assegni circolari, vaglia postali, carte di credito e ogni altro strumento che permetta di trasferire anche in via telematica dei valori (articolo 1, comma 2, lettera s), Dlgs n. 231/2007) fra cui sono inclusi anche i movimenti relativi a valute virtuali e cripto-attività (articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del Tuir).
In base al provvedimento odierno, gli elementi informativi da comunicare sono:
- data, causale, importo e tipologia dell’operazione, inclusi i mezzi di pagamento utilizzati
- eventuale rapporto continuativo movimentato e relativa data di instaurazione
- i dati identificativi (compreso l’eventuale stato estero di residenza anagrafica) delle persone fisiche, enti non commerciali o società che dispongono l’ordine di pagamento e i dati dei destinatari dell’ordine di accreditamento
- per specifiche tipologie di operazioni identificate con apposita tabella (Allegato 5), i dati identificativi dell’intermediario finanziario e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria esteri, compreso lo stato estero di provenienza dei fondi.
Le causali da utilizzare per la comunicazione sono indicate nella “Tabella Causali Analitiche” di cui all’Allegato 5.
I dati sono trasmessi tramite Sid (Sistema di interscambio dati) utilizzando l’apposito software di controllo disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate.
Il provvedimento pertanto interviene sull’ampliamento delle categorie di soggetti obbligati alla comunicazione, inserendovi prestatori di servizi in valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale, e definisce le informazioni da inviare.
Infine, con il documento l’Agenzia precisa che ai fini delle regole del monitoraggio fiscale sono adottate le stesse modalità di rilevazione delle operazioni oggetto di comunicazione. Tali regole erano già in uso ai fini della conservazione dei dati e dei documenti per il contrasto al riciclaggio e al terrorismo (Dlgs n. 231/2007).
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