Normativa e prassi

3 Maggio 2024

Integratori alimentari con Iva al 10%, serve la classificazione delle Dogane

L’aliquota Iva ridotta, pari al 10%, non può applicarsi in via generalizzata alle vendite di integratori alimentari, essendo riconosciuta solo se i prodotti sono classificabili nella voce doganale 2106 della nomenclatura combinata di cui al regolamento Cee 2658/87, allegato 1. Per beneficiare dell’Iva al 10%, quindi, è necessario un olo previo interpello delle Dogane. È la sintesi della consulenza giuridica n. 2/2024 dell’Agenzia delle entrate.

L’Istante, che chiedeva se poteva applicare l’aliquota ridotta alla commercializzazione degli integratori alimentari, fa presente che la Direttiva Europea 2002/46/CE del 10 Giugno 2002, all’articolo 2, lettera a), definisce gli integratori alimentari “prodotti alimentari destinati ad integrare la dieta normale e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, sia monocomposti che pluricomposti, in forme di dosaggio, vale a dire in forme di commercializzazione quali capsule, pastiglie, compresse, pillole e simili, polveri in bustina, liquidi contenuti in fiale, flaconi a contagocce e altre forme simili, di liquidi e polveri destinati ad essere assunti in piccoli quantitativi unitari». Definizione recepita anche dalla normativa interna (Dlgs 169/2004). Restano esclusi dal novero degli integratori i medicinali, in quanto hanno un proprio codice comunitario.

Oltre alla normativa comunitaria, l’istante fa presente che ai fini dell’immissione in commercio, gli integratori seguono un preciso iter presso il ministero della Salute il quale, a seguito dell’esito favorevole della procedura, li include in un apposito registro. L’istante, in sintesi, ritiene che tali prodotti, alla luce della normativa comunitaria e interna che ne disciplina la natura e la vendita, possano essere sottoposti all’aliquota Iva del 10 per cento senza aver bisogno di essere analizzati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

In merito ai profili Iva, poi, l’associazione istante ricorda che per l’articolo 98 della Direttiva 2006/112 CE, “Gli Stati membri possono applicare le aliquote ridotte alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi contemplate in un massimo di 24 punti nell’allegato III”. Di conseguenza considerando che i prodotti alimentari e gli integratori alimentari sono ricompresi nella stessa voce dell’Allegato III della Direttiva Iva, i prodotti in esame possano beneficiare dell’aliquota Iva agevolata senza necessità di un preventivo interpello doganale.

Nella consulenza, l’Agenzia ricorda che a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 4-ter del Dl n. 145/2023 al numero 80 ) della tabella A, parte III del decreto Iva, gli integratori sotto forma di sciroppi sono ora assoggettati all’aliquota Iva del 10 per cento, mentre il ‘previgente numero 80) della Tabella A, parte III, li escludeva espressamente dalla misura agevolativa.

Tale modifica, tuttavia, riconosce l’aliquota Iva ridotta ai soli integratori “di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, ai quali risulti applicabile, indipendentemente dalla forma in cui sono presentati e commercializzati, l’articolo 16, secondo comma, del presente decreto, in quanto preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, classificabili nella voce doganale 2106 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987”.

La soluzione prospettata dall’istante quindi non può essere accolta in quanto potrebbe accadere che gli integratori, pur in possesso di tutti i requisiti necessari (Dlgs n. 169/2004), non siano classificati dall’ Adm, nella voce doganale 2106. È il caso, ricorda l’Agenzia, di alcuni ”prodotti alimentari allo stato liquido atti a essere consumati direttamente come bevande”, classificati tra le bevande del Capitolo 22 e non tra le preparazioni alimentari di cui al capitolo 21. A questi, di conseguenza, non potrà essere applicata l’aliquota IVA del 10 per cento prevista dal citato numero 80) della Tabella del decreto Iva.

Integratori alimentari con Iva al 10%, serve la classificazione delle Dogane

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