11 Aprile 2024
Decreto “Adempimenti”, indicazioni operative dall’Agenzia
Il decreto legislativo n. 1/2024 (decreto “Adempimenti”), dando attuazione ad alcuni dei principi stabiliti dall’articolo 16 della legge delega di riforma fiscale n. 111/2023, ha introdotto alcune disposizioni finalizzate alla razionalizzazione e alla semplificazione degli adempimenti tributari. La circolare n. 8/E dell’11 aprile 2024, firmata dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, fornisce le istruzioni operative sulle misure riguardanti le dichiarazioni fiscali.
Dichiarazioni delle persone fisiche senza partita Iva…
Grandi le novità sulla presentazione della dichiarazione dei redditi “semplificata”, per mezzo del modello 730. Il decreto Adempimenti ne prevede, in particolare:
- un ampliamento dell’ambito soggettivo, dando la possibilità di presentare il modello semplificato a tutti i contribuenti non titolari di partita Iva (articolo 2, comma 1, primo periodo)
- una graduale estensione dell’ambito oggettivo, includendo man mano – per mezzo dei provvedimenti di approvazione dei relativi modelli dichiarativi – nuove tipologie reddituali tra quelle dichiarabili con il citato modello (articolo 2, comma 2, secondo periodo)
- una nuova modalità di compilazione, facilitata dall’utilizzo di un percorso guidato e semplificato che consente di confermare o modificare le informazioni rese disponibili dall’Agenzia delle entrate (articolo 1).
… e con partita Iva
A partire dalle dichiarazioni da presentare già nel corso del 2024, relative all’anno d’imposta 2023, è previsto un graduale ampliamento del novero dei soggetti titolari di partita Iva che possono fruire della dichiarazione precompilata, sia ai fini Iva che delle imposte sui redditi, sebbene nella fase iniziale ciò avvenga in via solo sperimentale (articolo 19).
Per chi ha una partita Iva la semplificazione si concretizza in una progressiva eliminazione – dai modelli dichiarativi relativi alle imposte sui redditi, all’Irap e all’Iva – delle informazioni non rilevanti ai fini della liquidazione dell’imposta, nonché di quelle acquisibili dall’Agenzia delle entrate dalle banche dati proprie e nella titolarità di altre amministrazioni (articolo 15).
Per i crediti d’imposta derivanti da agevolazioni che possono essere utilizzati esclusivamente in compensazione “orizzontale”, in particolare, viene stabilita una graduale eliminazione dell’obbligo di indicazione degli stessi in dichiarazione dei redditi, sempreché le relative informazioni, incluso l’importo compensabile, non siano desumibili da altre fonti informative.
Sul tema crediti d’imposta, inoltre, l’articolo 13 del decreto “Adempimenti” stabilisce un importante principio: per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022 la mancata esposizione nei modelli dichiarativi delle relative informazioni non comporta la decadenza del relativo beneficio. Ciò sempre a condizione che tali crediti risultino spettanti e non costituiscano, in ogni caso, aiuti di Stato o de minimis.
Dichiarazioni dei sostituti d’imposta
Anche per i sostituti d’imposta il decreto “Adempimenti” punta ad alleggerire l’onere dichiarativo, sebbene in misura graduale.
L’estensione, a partire dal 2024, dell’obbligo di emettere fatture elettroniche anche da parte dei soggetti in regime forfetario o di vantaggio (con l’eccezione di quelli tenuti all’invio al sistema tessera sanitaria), rende disponibile l’utilizzo dei dati reddituali da esse desumibili ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Ciò consente di esonerare i sostituti d’imposta dall’obbligo di presentazione della certificazione unica in relazione ai compensi erogati a tali soggetti in regime agevolato, in qualità di committenti, a partire da quelli corrisposti dalla stessa annualità 2024 (articolo 3).
Semplificazione in cantiere dal 2025, e tutta da valutare, anche per i sostituti che operano ritenute alla fonte sui compensi che costituiscono redditi di lavoro dipendente o autonomo. L’articolo 16 del decreto “Adempimenti”, infatti, demanda a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate – in via sperimentale e facoltativa – la possibilità per gli stessi di comunicare con modalità diverse dalla dichiarazione dei sostituti d’imposta, da individuare con il medesimo provvedimento, l’importo delle ritenute e delle trattenute operate, gli eventuali importi a credito, nonché gli altri eventuali elementi informativi necessari.
Nuovi termini di presentazione delle dichiarazioni diverse dal modello 730
L’articolo 11 del decreto “Adempimenti” anticipa il termine ultimo di presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi (modello “Redditi”) e all’Irap al 30 settembre dell’anno successivo a quello oggetto di dichiarazione ovvero all’ultimo giorno del nono mese successivo per i soggetti con periodo d’imposta “a cavallo” tra due annualità. Fa eccezione, tuttavia, l’annualità in corso al 31 dicembre 2023, per la quale l’articolo 38 del decreto legislativo n. 13/2024 ha ridefinito come termine ultimo di presentazione della relativa dichiarazione il 15 ottobre 2024 ovvero il quindicesimo giorno del decimo mese successivo per i soggetti “a cavallo”.
La novità assoluta, tuttavia, è l’introduzione, a partire dalle dichiarazioni relative all’anno d’imposta 2024, di una data “iniziale” di presentazione. Tale data, fissata “a regime” per le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’Irap e per le dichiarazioni dei sostituti d’imposta al 1° aprile dell’anno successivo a quello oggetto di dichiarazione, è stata posticipata per il solo periodo d’imposta 2024, al 15 aprile 2025 dal Dlgs n. 13/2024.
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