Normativa e prassi

11 Marzo 2024

Senza esplicita adesione consultazione e-fatture più agevole

Più semplice per i contribuenti consultare e acquisire le proprie fatture elettroniche tramite la funzionalità disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate. Operatori economici, intermediari delegati e consumatori finali, infatti, non dovranno più aderire espressamente al servizio. La novità, in vigore dal prossimo 20 marzo, arriva con il provvedimento firmato l’8 marzo 2024 dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, che modifica il precedente del 24 novembre 2022 (vedi articolo “Emissione e ricezione della e-fattura, regole tecniche allineate alla normativa”). Quest’ultimo, a sua volta, aveva sostituito integralmente le modalità tecniche definite con il provvedimento del 30 aprile 2018 riguardanti, tra l’altro, l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia e per le relative variazioni, attraverso il Sistema di interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere.

L’aggiornamento della procedura deriva dall’allineamento con l’evoluzione normativa.

La necessità dell’adesione espressa era prevista, infatti, dall’articolo 1, comma 3, del Dlgs n. 127/2015, secondo cui le e-fatture dovevano essere messe a disposizione dei consumatori finali su richiesta di quest’ultimi. Ma l’articolo 4-quinquies, comma 4, del Dl n. 145/2023, ha rivisto la norma ed eliminato la necessità di una espressa richiesta di consultazione da parte del consumatore finale.

Tolto il vincolo dell’adesione specifica per i contribuenti, e fermo restando che l’Agenzia delle entrate può memorizzare i file delle fatture elettroniche fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento oppure fino alla definizione di eventuali giudizi, (articolo 1, comma 5-bis, Dlgs n. 127/2015, introdotto dall’articolo 14 del decreto legge n. 124/2019, convertito con legge n. 157/2019), il provvedimento dell’8 marzo 2024 estende a tutti i contribuenti, operatori economici, persone fisiche o soggetti diversi da persone fisiche non titolari di partita Iva, la possibilità di avvalersi del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici più agilmente, senza la necessità di sottoscrivere un accordo di servizio. I documenti elettronici rimarranno disponibili in consultazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione dei documenti fiscali da parte del Sistema di interscambio. Grazie a questa semplificazione, quindi, sarà possibile consultare le proprie fatture elettroniche che rientrano in questo arco temporale e non solo quelle registrate dall’Agenzia successivamente alla data di adesione.

Un’ulteriore novità introdotta dal provvedimento è l’estensione agli enti non commerciali del servizio, già attivo per i titolari di partita Iva, di registrazione dell’indirizzo telematico, che consente di indicare l’indirizzo presso il quale intendono ricevere le proprie fatture indipendentemente dalle opzioni di compilazione del campo “CodiceDestinatario”.

Senza esplicita adesione consultazione e-fatture più agevole

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