26 Gennaio 2024
Contributo “caro energia” e sopravvenienza attiva
La sopravvenienza attiva emersa dalla restituzione di una somma relativa all’applicazione del regime “spalma incentivi”, rilevata nel bilancio chiuso al 30 giugno 2022, deve essere considerata ai fini della base imponibile Ires rilevante per il calcolo del contributo dovuto per gli extraproffitti conseguenti al caro energia. È, in estrema sintesi, quanto precisa l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 16 di oggi, 26 gennaio 2024.
L’istante è una società titolare di un impianto idroelettrico e, in qualità di concessionario uscente, per conto della Regione, proseguirà l’esercizio e la gestione della derivazione idroelettrica oltre la scadenza della concessione, per il tempo necessario al completamento delle procedure di assegnazione, come previsto dalla normativa di settore.
La contribuente, che ha potuto beneficiare di alcune agevolazioni riservate al comparto energia, fa presente di aver optato per il regime “spalma incentivi” (articolo 1, comma 3, lettera b, del Dl n. 145/2013).
In particolare, ha aderito alla rimodulazione volontaria degli incentivi e accettato una riduzione di quelli erogati dal gestore dei servizi energetici (Gse) per un periodo rinnovato di incentivazione pari al periodo residuo dell’agevolazione spettante incrementato di 7 anni. Il fine è valorizzare l’intera vita utile dell’impianto.
Tra gli altri, la società usufruiva del contributo previsto dal Dm 6 luglio 2012 concesso dal Gse e da questo trattenuto. Nonostante il via libera del Gestore, la Città di ubicazione dell’impianto opponeva il diniego all’adeguamento della validità della concessione alla durata degli incentivi rimodulati, diniego confermato dall’esito della connessa controversia giudiziaria.
Di conseguenza, su richiesta dell’istante, il Gse annullava l’opzione per il regime “spalma incentivi’” e rimborsava alla società la differenza non corrisposta dell’incentivo, che veniva rilevata nel bilancio chiuso al 30 giugno 2022 come sopravvenienza attiva.
La contribuente chiede quale sia la corretta configurazione di tale sopravvenienza in relazione alla determinazione della base imponibile rilevante ai fini del contributo di solidarietà volontario dovuto per l’anno 2023 per gli extraprofitti conseguiti in seguito all’aumento dei prezzi energetici.
L’istante ritiene che la somma costituisca un componente straordinario di reddito connessa alla revoca dell’opzione per il regime “spalma incentivi’” e che costituisca, quindi, un provento indipendente dall’extraprofitto dovuto all’aumento dei prezzi energetici, presupposto logicogiuridico per l’applicazione del contributo.
L’Amministrazione finanziaria, diversamente, ritiene che il rimborso debba confluire nel reddito complessivo imponibile Ires da tenere in considerazione per verificare se la società debba pagare il contributo oppure no.
Si sta parlando del contributo di solidarietà temporaneo introdotto dall’articolo 1, commi dal 115 al 121, della legge n. 197/2022 per contenere gli effetti dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori.
L’Agenzia indica nel dettaglio quali siano i soggetti interessati e il meccanismo di calcolo da applicare per verificare se il contributo è dovuto. In breve, la norma è diretta ai soggetti che producono, rivendono, importano e distribuiscono prodotti petroliferi, gas metano e naturale, ed energia elettrica, e che, nel 2022, hanno prodotto ricavi per almeno il 75% del totale, derivanti deriva dalle attività indicate dalla norma.
L’entità della somma è definita applicando l’aliquota del 50% sull’ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini Ires nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10% la media dei redditi complessivi rilevanti per l’Ires, conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022. L’importo, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25% del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.
La circolare n. 4/2023 ha chiarito che ai fini del calcolo della base imponibile, per ognuno dei periodi d’imposta interessati, precedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023, non deve essere considerata l’eventuale riduzione dovuta al riporto delle perdite riferite alle annualità pregresse, nonché la deduzione conseguita per effetto dell’agevolazione Ace (vedi articolo “Nuovo contributo di solidarietà 2023, i primi chiarimenti dell’Agenzia).
Deve essere, quindi, considerato l’importo indicato al rigo RF63 del modello “Redditi SC”, che costituisce il reddito imponibile ai fini del contributo in commento, fatta eccezione per le società in regime di trasparenza.
La conferma del riferimento al rigo RF63 della dichiarazione Ires è contenuta sia nella relazione illustrativa che nella relazione tecnica relative alla disposizione.
La circolare richiamata, nel precisare le modalità di effettuazione del calcolo per la definizione della base imponibile, specifica, inoltre, che la media del reddito rilevante per le annualità d’imposta 2018, 2019, 2020 e 2021 va calcolata al lordo delle perdite pregresse e della deduzione Ace.
In sintesi, dalla circolare emerge che il legislatore ha voluto rapportare la base imponibile del contributo dei cinque periodi d’imposta presi in considerazione ai corrispondenti redditi imponibili “lordi” ai fini Ires. Di conseguenza, per il relativo calcolo rileva l’ammontare del reddito determinato secondo il titolo II, capi II e IV, del Tuir, in ciascuno dei cinque periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023, senza considerare eventuali riduzioni dovute al riporto delle perdite riferite alle annualità pregresse e deduzioni conseguite per effetto della agevolazione Ace.
La base imponibile della somma sarà, quindi, determinata secondo le previsioni degli articoli 83 e seguenti del Tuir, includendo, anche eventuali componenti positivi di reddito riconducibili tra le sopravvenienze previste dall’articolo 88 del Tuir e negativi qualificabili come sopravvenienze passive di cui all’articolo 101 del Tuir.
In conclusione, per l’Agenzia, la sopravvenienza attiva derivante dalla differenza dell’incentivo rimborsato dal Gse, rilevata nel bilancio chiuso dalla società al 30 giugno 2022, concorre alla formazione della base imponibile del contributo secondo quanto stabilito dai titoli II, capi II e IV, del Tuir, ossia, nei termini e nei modi in cui la stessa concorre alla formazione del reddito imponibile Ires.

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