Normativa e prassi

23 Gennaio 2024

L’azione di sfratto non tempestiva preclude la detrazione degli interessi

La procedura per liberare una casa, attivata nei confronti del locatore che non ha adempiuto spontaneamente al rilascio dell’immobile (articolo 30 della legge n. 392/1978), non osta di per sé alla fruizione della detrazione degli interessi passivi sul mutuo ottenuto per l’acquisto dell’unità locata, a patto che entro tre mesi dall’acquisto venga esercitata la relativa azione giudiziale (esperibile nelle forme dell’articolo 447-bis) e che entro un anno dal rilascio l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, oltre al rispetto di tutti i requisiti previsti dalla normativa.

Di conseguenza non può fruire della detrazione il soggetto che ha comprato la casa il 13 dicembre 2022 e che non ha esperito l’azione giudiziale entro i tre mesi successivi.

È la sintesi della risposta n. 13 del 23 gennaio 2024 dell’Agenzia delle entrate.

L’interpello in esame riguarda l’accesso alla detrazione degli interessi passivi riconosciuta sul mutuo ipotecario ottenuto per l’acquisto di un immobile locato da adibire ad abitazione principale. Nel dettaglio l’istante, acquirente dell’abitazione, chiede se può fruire dell’agevolazione precisando che ha attivato la procedura per il rilascio dell’immobile in quanto il conduttore non aveva lasciato la casa nonostante i precedenti proprietari gli avessero comunicato il diniego di rinnovo del contratto alla prima scadenza (articolo 3 della legge n. 431/1998).

L’istante fa sapere che ha attivato la procedura di rilascio prevista dall’articolo 30 della legge n. 392/1978 (legge sull’equo canone), in base alla quale una volta avvenuta la comunicazione del diniego al rinnovo del contratto  “e prima della data per la quale è richiesta la disponibilità ovvero quando tale data sia trascorsa senza che il conduttore abbia rilasciato l’immobile, il locatore può convenire in giudizio il conduttore, osservando le norme previste dall’articolo 447-bis del codice di procedura civile”.

Il dubbio per il quale viene interpellata l’Agenzia, riguarda il fatto che nel caso in esame è assente l’atto di “intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione” avendo l’istante attivato la su citata procedura di cui all’articolo 447-bis cpp.

L’Agenzia ricorda in primo luogo l’articolo 15, comma 1, lettera b) del Tuir che prevede la detrazione dei mutui immobiliari relativi alle unità da adibire ad abitazione principale. La norma inoltre stabilisce che per chi acquista una casa locata “la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall’acquisto sia stato notificato al locatario l’atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l’unita immobiliare sia adibita ad abitazione principale”.

Precisa, inoltre, che l’utilizzo della procedura di rilascio di cui si è avvalso l’istante (articolo 30 della legge n. 392/1978) non osta alla fruizione della detrazione, a patto che entro tre mesi dall’acquisto venga esercitata la relativa azione giudiziale, (esperibile nelle forme dell’articolo 447-bis) oltre al rispetto di tutti i requisiti previsti dalla normativa.
Nel caso in esame, rileva l’Agenzia, l’istante non potrà accedere alla misura di favore, non perché ha attivato la diversa procedura del rito locatizio rispetto all’intimazione di sfratto, ma in quanto non ha esperito, entro il termine di tre mesi, la relativa azione giudiziale.

Secondo quanto descritto nell’interpello l’istante ha comprato la casa in data 13 dicembre 2022 e, pertanto, ai fini della fruizione della detrazione, l’azione giudiziale andava presentata entro i tre mesi successivi, termine che invece non è stato rispettato.

L’istante, infatti, fa sapere che il 2 febbraio 2023 ha intimato il rilascio dell’immobile con raccomandata, il 5 maggio 2023 ha fatto istanza di mediazione (che ha avuto esito negativo) e solo successivamente a tale ultima data ha presentato il ricorso richiesto dall’articolo 447-bis cpc.

Di conseguenza, conclude l’Agenzia, il mancato rispetto dei termini comporta per l’istante l’impossibilità di accedere alla detrazione.

L’azione di sfratto non tempestiva preclude la detrazione degli interessi

Ultimi articoli

Normativa e prassi 15 Settembre 2026

Trattamento accessorio dipendenti Pa: sostitutiva al 15% con soglia sul 2026

L’Agenzia, in assenza di una specifica indicazione della norma, chiarisce il periodo di imposta a cui deve essere imputato il limite reddituale di 50 mila euro per poter accedere all’agevolazione Con la risposta n.

Attualità 15 Settembre 2026

Credito d’imposta librerie 2026: è ora di presentare le richieste

Il contributo sarà calcolato sulla base dei costi sostenuti dagli esercenti nel 2025 per mantenere aperto e svolgere l’attività presso uno specifico punto vendita Anche quest’anno settembre è il mese in cui si riapre la possibilità per le librerie di beneficiare del tax credit loro dedicato.

Attualità 15 Settembre 2026

Si torna in classe, riparte Fisco e Scuola

Anche quest’anno Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione mettono a disposizione delle scuole progetti e materiali didattici per portare l’educazione fiscale tra i banchi Con l’inizio dell’anno scolastico 2026/2027, l’Agenzia delle Entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione riprendono le attività di educazione fiscale nelle scuole.

Analisi e commenti 14 Settembre 2026

Iva erroneamente detratta, regole nel segno della Ue

Il Dlgs n. 87/2024 ha recepito gli orientamenti della Corte di giustizia europea e della Corte di cassazione italiana ridefinendo il sistema sanzionatorio in chiave di neutralità e proporzionalità Il destino dell’Iva erroneamente addebitata in fattura e il conseguente ripristino del principio di neutralità costituiscono da tempo oggetto di un vivace confronto tra giurisprudenza interna ed europea.

torna all'inizio del contenuto