23 Gennaio 2024
L’azione di sfratto non tempestiva preclude la detrazione degli interessi
La procedura per liberare una casa, attivata nei confronti del locatore che non ha adempiuto spontaneamente al rilascio dell’immobile (articolo 30 della legge n. 392/1978), non osta di per sé alla fruizione della detrazione degli interessi passivi sul mutuo ottenuto per l’acquisto dell’unità locata, a patto che entro tre mesi dall’acquisto venga esercitata la relativa azione giudiziale (esperibile nelle forme dell’articolo 447-bis) e che entro un anno dal rilascio l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, oltre al rispetto di tutti i requisiti previsti dalla normativa.
Di conseguenza non può fruire della detrazione il soggetto che ha comprato la casa il 13 dicembre 2022 e che non ha esperito l’azione giudiziale entro i tre mesi successivi.
È la sintesi della risposta n. 13 del 23 gennaio 2024 dell’Agenzia delle entrate.
L’interpello in esame riguarda l’accesso alla detrazione degli interessi passivi riconosciuta sul mutuo ipotecario ottenuto per l’acquisto di un immobile locato da adibire ad abitazione principale. Nel dettaglio l’istante, acquirente dell’abitazione, chiede se può fruire dell’agevolazione precisando che ha attivato la procedura per il rilascio dell’immobile in quanto il conduttore non aveva lasciato la casa nonostante i precedenti proprietari gli avessero comunicato il diniego di rinnovo del contratto alla prima scadenza (articolo 3 della legge n. 431/1998).
L’istante fa sapere che ha attivato la procedura di rilascio prevista dall’articolo 30 della legge n. 392/1978 (legge sull’equo canone), in base alla quale una volta avvenuta la comunicazione del diniego al rinnovo del contratto “e prima della data per la quale è richiesta la disponibilità ovvero quando tale data sia trascorsa senza che il conduttore abbia rilasciato l’immobile, il locatore può convenire in giudizio il conduttore, osservando le norme previste dall’articolo 447-bis del codice di procedura civile”.
Il dubbio per il quale viene interpellata l’Agenzia, riguarda il fatto che nel caso in esame è assente l’atto di “intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione” avendo l’istante attivato la su citata procedura di cui all’articolo 447-bis cpp.
L’Agenzia ricorda in primo luogo l’articolo 15, comma 1, lettera b) del Tuir che prevede la detrazione dei mutui immobiliari relativi alle unità da adibire ad abitazione principale. La norma inoltre stabilisce che per chi acquista una casa locata “la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall’acquisto sia stato notificato al locatario l’atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l’unita immobiliare sia adibita ad abitazione principale”.
Precisa, inoltre, che l’utilizzo della procedura di rilascio di cui si è avvalso l’istante (articolo 30 della legge n. 392/1978) non osta alla fruizione della detrazione, a patto che entro tre mesi dall’acquisto venga esercitata la relativa azione giudiziale, (esperibile nelle forme dell’articolo 447-bis) oltre al rispetto di tutti i requisiti previsti dalla normativa.
Nel caso in esame, rileva l’Agenzia, l’istante non potrà accedere alla misura di favore, non perché ha attivato la diversa procedura del rito locatizio rispetto all’intimazione di sfratto, ma in quanto non ha esperito, entro il termine di tre mesi, la relativa azione giudiziale.
Secondo quanto descritto nell’interpello l’istante ha comprato la casa in data 13 dicembre 2022 e, pertanto, ai fini della fruizione della detrazione, l’azione giudiziale andava presentata entro i tre mesi successivi, termine che invece non è stato rispettato.
L’istante, infatti, fa sapere che il 2 febbraio 2023 ha intimato il rilascio dell’immobile con raccomandata, il 5 maggio 2023 ha fatto istanza di mediazione (che ha avuto esito negativo) e solo successivamente a tale ultima data ha presentato il ricorso richiesto dall’articolo 447-bis cpc.
Di conseguenza, conclude l’Agenzia, il mancato rispetto dei termini comporta per l’istante l’impossibilità di accedere alla detrazione.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Immobili “D” non ancora accatasti, aggiornati i coefficienti Imu e Impi
I valori adeguati dovranno essere utilizzati per il calcolo dell’imposta municipale propria e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine da corrispondere per l’annualità 2026 Sul sito del dipartimento delle Finanze del Mef è disponibile il decreto del 6 marzo che aggiorna i coefficienti necessari per determinare la base imponibile dell’imposta municipale propria (Imu) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi) per il 2026, relativi ai fabbricati del gruppo catastale “D” cioè immobili a destinazione speciale come opifici, alberghi, ospedali, capannoni e palestre.
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Controlli nell’agroalimentare: esami di laboratorio senza Iva
Gli istituti a cui le autorità pubbliche devono affidarsi per le analisi richieste nei controlli ufficiali sono designati specificamente dalle norme di settore e manca quindi il presupposto soggettivo Gli importi versati a copertura dei costi delle analisi, prove e diagnosi svolte dai laboratori ufficiali incaricati nell’ambito dei controlli ufficiali nel settore agroalimentare (regolamento Ue “Ocr”) sono esclusi dall’Iva.
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Spese di telefonia connesse a ricavi: se distinte, la deduzione è piena
I costi relativi a servizi telefonici destinati ad essere ceduti ai propri clienti, anche esteri, non soggiacciono al limite di deducibilità dell’80% previsto per il normale uso in azienda L’Agenzia delle entrate torna sul tema dell’inerenza delle spese di telefonia fissa, mobile e di trasmissione dati nell’ambito aziendale, fornendo indicazioni a una società di servizi erogati a livello internazionale nella risposta n.
Normativa e prassi 6 Marzo 2026
La comunicazione della Pec degli amministratori è senza Bollo
L’esenzione, in origine prevista solo per la registrazione del domicilio digitale dell’impresa, si estende anche al nuovo adempimento, grazie a una lettura logico‑sistematica delle norme di riferimento La comunicazione al Registro delle imprese del domicilio digitale (Pec) degli amministratori di società, obbligati a tale adempimento dalla legge di bilancio 2025, cioè amministratore unico, amministratore delegato o, in assenza di quest’ultimo, presidente del consiglio di amministrazione, non è soggetta a imposta di bollo.