23 Gennaio 2024
“Caro materiali” integrato, nel calcolo finisce anche l’Iva
Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha annunciato, con un avviso online del 9 gennaio 2024, l’avvio di un’istruttoria supplementare per le istanze sui contributi “caro materiali” erogati con riferimento al primo e al secondo semestre 2022. Lo scopo è integrare le sovvenzioni con gli ulteriori importi relativi all’Iva dovuta dalle stazioni appaltanti sul maggior corrispettivo riconosciuto agli appaltatori.
Dovrà, quindi, precisa la nota, essere rideterminato il contributo da assegnare alle imprese appaltanti effettuando non solo l’aggiornamento dei prezzari, ma includendo anche l’Iva da queste dovuta secondo le modalità e le aliquote previste per l’originario contratto di appalto.
A sollecitare un riesame delle istanze è stata l’Associazione nazionale costruttori edili (Ance) alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la risposta all’istanza d’interpello n. 956-83/2022 e con risoluzione n. 39/2022 (vedi articolo “Contratti pubblici: è senza Iva la compensazione dei prezzi saliti”), e del parere formulato dall’Avvocatura generale dello Stato.
Sotto i riflettori, le misure di sostegno previste dall’articolo 1-septies del Dl n. 73/2021 (decreto “Sostegni-bis”) per compensare, almeno parzialmente, gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel 2021 a causa del Covid-19. In breve, la risoluzione n. 39/2022 ha chiarito che il contributo corrisposto dal Mit all’impresa appaltante non era soggetto a Iva, mentre lo era il conseguente maggior corrispettivo erogato all’appaltatore. Di conseguenza la sovvenzione doveva essere calcolata tenendo conto anche dell’imposta dovuta dalla stazione appaltante.
Detto ciò, due le strade individuate dal Mit per risolvere la questione.
Per le stazioni appaltanti che hanno già comunicato l’aliquota Iva durante la presentazione dell’istanza e sono state ammesse alla sovvenzione, la revisione dell’istanza sarà automatica, le Sa ammesse al beneficio che, invece, non hanno comunicato l’aliquota, potranno presentare un’istanza di integrazione dal 12 gennaio al 12 febbraio 2024 effettuando l’accesso alle seguenti piattaforme informatiche in base al semestre di interesse:
Tramite la piattaforma potrà essere dichiarato soltanto l’importo dell’aliquota Iva corrispondente al contributo ammesso all’erogazione. Completata la procedura, le stazioni interessate saranno informate dell’integrazione. La somma sarà liquidata in relazione all’Iva applicabile al contratto di appalto.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 13 Luglio 2026
Libro giornale in formato digitale, imposta di bollo anno per anno
Secondo la normativa vigente, il tributo dovuto per il registro contabile tenuto in modalità informatica è dovuto ogni 2.
Normativa e prassi 13 Luglio 2026
Retribuzione del personale in comando, rimborso alla società datrice con Iva
Le somme che la struttura commissariale riconosce a una società per coprire i costi dei dipendenti messi a sua disposizione sono corrispettivi soggetti all’imposta Le somme versate da una struttura commissariale a una società a titolo di rimborso per la retribuzione del personale da quest’ultima fornito in comando vanno assoggettate a Iva.
Analisi e commenti 13 Luglio 2026
Viaggio nel nuovo Tuir (3) Cedolare secca e locazioni brevi
Nel nuovo testo unico trovano casa anche le regole che disciplinano gli adempimenti fiscali dei soggetti che esercitano intermediazione immobiliare Proseguendo nell’approfondimento degli aspetti che caratterizzano il nuovo Testo unico, in questo articolo verrà approfondita la disciplina che riguarda l’applicazione della cosiddetta “cedolare secca” che è stata inserita negli articoli: – 203, rubricato “Imposizione sostitutiva sulle locazioni di immobili abitativi” (prima commi da 1 a 4 dell’articolo 3 del Dlgs n.
Normativa e prassi 10 Luglio 2026
Credito d’imposta “transizione 4.0”: sì al beneficio se l’impresa continua
L’Agenzia valorizza la sostanza economica rispetto alla forma e conferma come l’agevolazione debba continuare a sostenere gli investimenti effettivamente destinati alla crescita delle imprese Il credito d’imposta per investimenti “transizione 4.