19 Gennaio 2024
Precompilata Iva, esteso al 2024 il periodo di sperimentazione
Con il provvedimento del 19 gennaio 2024, il direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, ha disposto, in tema di precompilata Iva, l’ulteriore estensione, alle operazioni effettuate nel 2024, del periodo di sperimentazione per la predisposizione delle bozze dei registri, dei prospetti riepilogativi, delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale Iva.
Ulteriore rispetto al periodo stabilito con il provvedimento dell’8 luglio 2021 (vedi articolo “Precompilata Iva, taglio del nastro con le operazioni dal 1° luglio 2021”), ma anche rispetto a quello sancito dal provvedimento del 12 gennaio 2023 (vedi articolo “Iva precompilata, più destinatari e sperimentazione estesa al 2023”).
Inoltre, con lo stesso intervento, per ampliare la gamma dei servizi messi a disposizione degli interessati, l’Agenzia rende disponibile, ai destinatari dei documenti Iva precompilati e ai loro intermediari delegati, una ulteriore funzionalità, che consente di scaricare in forma massiva, mediante un sistema di cooperazione applicativa, su rete internet, di tipo web service, i documenti elaborati dall’Agenzia delle entrate, che sono, come anticipato:
a) le bozze dei registri Iva mensili
b) i prospetti riepilogativi Iva su base mensile e trimestrale
c) le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche
d) la bozza della dichiarazione Iva annuale.
Breve excursus delle origini
Tanto premesso, ricordiamo che l’articolo 4, comma 1, del Dlgs n. 127/2015 ha previsto che, a partire dalle operazioni Iva effettuate dal 1° luglio 2021, in via sperimentale, nell’ambito di un programma di assistenza online basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l’Agenzia delle entrate metta a disposizione degli operatori Iva residenti e stabiliti in Italia, nell’area riservata del proprio sito, in un’apposita sezione, le bozze dei richiamati documenti.
Con provvedimento dell’8 luglio 2021 sono state individuate le regole tecniche per l’elaborazione delle bozze, la platea dei destinatari e le modalità di accesso da parte degli operatori e degli intermediari delegati.
Il 12 gennaio 2023, poi, con un altro provvedimento direttoriale, è stata ampliata la platea dei destinatari dei documenti Iva elaborati dall’Agenzia ed esteso al 2023 il periodo di sperimentazione.
I motivi dell’estensione temporale della sperimentazione
In sostanza, oggi l’Amministrazione si è presa più tempo, si legge nel provvedimento, perché ha ritenuto opportuno consolidare e arricchire i dati precompilati della platea già individuata, considerato che la stessa riguarda circa 2,4 milioni di operatori Iva. In particolare, per coloro che adottano il regime speciale riferito alle attività agricole, nel corso del 2023, sono state introdotte nuove funzionalità nell’applicativo web dei documenti Iva precompilati, al fine di integrare le annotazioni nei registri e determinare la corretta liquidazione dell’imposta a credito.
Il 12 dicembre scorso, inoltre, sono state pubblicate le nuove specifiche tecniche del tracciato delle fatture elettroniche (versione 1.8, utilizzabile a partire dal 1° febbraio 2024), che consentono, per i soggetti che adottano il regime speciale riferito alle attività agricole di (articoli 34 e 34-bis del Dpr n. 633/1972), di indicare per ogni fattura la percentuale di compensazione, nonché gli altri dati utili a determinare l’Iva ammessa in detrazione. Queste informazioni potranno essere utilizzate per calcolare l’ammontare dell’imposta a credito da riportare nei documenti precompilati riferiti a tali soggetti.
Come anticipato, per ampliare la gamma dei servizi messi a disposizione degli operatori economici e dei loro intermediari, in ordine ad una maggiore integrazione con i sistemi gestionali, l’Agenzia estende la funzionalità dei servizi in cooperazione applicativa, già attiva per i file delle fatture elettroniche, dei corrispettivi e degli elenchi A e B del bollo, ai documenti IVA elaborati dall’Agenzia. Ciò consente di effettuare un colloquio automatico tra sistemi informatici mediante download massivi dei dati elaborati e messi a disposizione nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia stessa. I dati acquisiti in via automatica potranno essere importati dagli operatori Iva e dai loro intermediari nei propri sistemi gestionali oppure utilizzati per un confronto con le informazioni a loro disposizione.
Infine, l’Agenzia precisa che restano confermate le modalità di accesso all’applicativo web, le regole tecniche per l’elaborazione delle bozze dei documenti Iva, le modalità e i termini per la convalida dei registri e le connesse condizioni per la memorizzazione degli stessi, disciplinate con i precedenti richiamati provvedimenti.
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