15 Dicembre 2023
Auto elettrica dell’agente: ricariche fiscalmente detraibili
L’energia elettrica destinata alla ricarica della macchina utilizzata da un rappresentante di commercio, nell’ambito della sua attività, potrà beneficiare della detraibilità dell’Iva. La detrazione diventa parziale se l’acquisto è riferito anche ad operazioni non soggette a Iva. È una delle precisazioni fornite dall’Agenzia con la risposta n. 477 del 15 dicembre 2023.
L’istante, un agente di commercio, vuole acquistare un’auto elettrica e chiede se può portare in detrazione il costo dell’energia ricaricata tramite rete domestica presso il proprio box auto contenente anche una wall box.
In base alla disciplina sulla detraibilità dell’Iva per autoveicoli e relative spese, l’Agenzia ricorda che l’imposta sull’acquisto e sull’importazione dei veicoli a motore, nonché sui costi ad essi relativi, tra cui quelli per il carburante, è detraibile nella misura parziale del 40%, per diventare piena nel caso in cui il veicolo sia utilizzato per l’attività d’impresa, nonché per gli agenti e i rappresentanti di commercio (articolo 19-bis 1, lettera c) e d) del Decreto Iva). Tale disposizione deve essere chiaramente estesa anche ai veicoli elettrici e alle relative ricariche.
Considerando che l’istante è un agente di commercio, l’Agenzia conferma la detraibilità piena, ai fini Iva dei costi sostenuti per l’acquisto di autovetture elettriche e delle ricariche.
Se l’attività è promiscua, precisa l’Agenzia, la detrazione non è ammessa per la quota imputabile all’attività privata, potendo applicarsi solo a fini aziendali. Sarà cura del contribuente individuare la quota d’imposta riferibile all’utilizzo dell’energia elettrica per fini privati e dunque indetraibile e quella detraibile in quanto riguardante la propria attività (vedi anche circolare n. 328/1997).
Ai fini delle imposte sui redditi, l’Agenzia ricorda l’articolo 164 comma 1 del Tuir che prevede una deducibilità del 20% delle spese per i mezzi di trasporto utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni. Tale percentuale è elevata all’80% per gli agenti o i rappresentanti di commercio. Il beneficio come indicato dal comma 1-bis spetta anche per le spese del carburante, purché venga pagato esclusivamente con carte di credito, carte di debito o carte prepagate. L’Agenzia ritiene che l’energia elettrica possa essere equiparata al ”carburante per autotrazione” menzionato comma 1-bis altrimenti si creerebbero ingiustificate disparità di trattamento.
In conclusione l’istante potrà dedurre dal proprio reddito d’impresa l’80% della spesa di energia elettrica effettivamente destinata alla ricarica della propria autovettura nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 164, comma 1 e 1-bis, del Tuir, anche se tale ricarica è effettuata presso una stazione ad uso domestico (wall box) situata nel proprio garage, a patto che venga documentato e comprovato l’utilizzo dell’energia come ”carburante” utilizzato per la propria attività.

Ultimi articoli
Normativa e prassi 20 Ottobre 2025
Da Murisengo a Murisengo Monferrato stesso codice amministrativo nazionale
La navigazione in questo sito internet e l’utilizzo dei relativi servizi comporta la ricezione di cookie tecnici e, previo tuo consenso, di cookie di profilazione di terze parti, così da assicurarti la migliore esperienza di navigazione e permetterti, in linea con le tue preferenze, di visualizzare alcuni contenuti disponibili sul nostro canale YouTube direttamente all’interno del presente Sito.
Normativa e prassi 20 Ottobre 2025
Attuazione della Global Minimum Tax, il modello di Comunicazione rilevante
In un decreto lo schema da utilizzare e le informazioni di dettaglio.
Normativa e prassi 17 Ottobre 2025
Versamenti F24, F24 Ep ed F24 Accise: c’è chi arriva e chi invece parte
L’Agenzia delle entrate con quattro diverse risoluzioni pubblicate oggi dà spazio a un nutrito gruppo di nuovi codici tributo e mette a riposo due causali contributo Gli identificativi della risoluzione n.
Normativa e prassi 17 Ottobre 2025
Premi sportivi dilettantistici 2025, fino a 300 euro ritenuta con rimborso
Il parere dell’Agenzia sulla misura di favore prevista dal Milleproroghe per il 2024, non estesa al 2025, ma reintrodotta dal Testo unico sui versamenti (Tuvr) che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2026 Un’associazione sportiva dilettantistica che premia i propri associati per i risultati sportivi conseguiti dovrà assoggettare i premi relativi all’anno d’imposta 2025 alla normale ritenuta d’acconto del 20% indipendentemente dall’ammontare erogato, salvo successivo rimborso da presentare nel 2026 per le ritenute sui premi corrisposti all’atleta nel 2025, se non superiori a 300 euro.