12 Dicembre 2023
Lavoro discontinuo nello spettacolo, è ora di chiedere l’indennità
Pochi giorni ancora per i lavoratori dello spettacolo che intendono chiedere all’Inps l’indennità di discontinuità relativa allo scorso anno. Il sostegno economico, introdotto dal Dlgs n. 175/2023 a beneficio dei lavoratori del comparto, sarà poi strutturale dal 2024. Le richieste relative al 2022 devono essere presentate entro il prossimo venerdì, 15 dicembre. Lo ricorda lo stesso Istituto nazionale di previdenza, con due messaggi pubblicati sul proprio sito.
Il richiamato decreto legislativo, in particolare, per aiutare finanziariamente i lavoratori del settore dello spettacolo, tenuto conto della specificità delle prestazioni di lavoro in tale comparto e del loro carattere strutturalmente discontinuo, ha riconosciuto, a partire dal 1° gennaio 2024, un’indennità di discontinuità strutturale e permanente, in favore dei lavoratori autonomi, compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, e dei lavoratori subordinati a tempo determinato.
Inoltre, all’articolo 8, lo stesso Dlgs, ha stabilito che “per i periodi di competenza relativi all’anno 2022, i lavoratori … sono ammessi a presentare domanda, a pena di decadenza, entro il 15 dicembre 2023, con riferimento ai requisiti maturati dal richiedente nell’anno precedente”.
L’indennità di discontinuità, da calcolare come descritto negli articoli 3 e 6 del Dlgs n. 175/2023, concorre alla formazione del reddito imponibile e non è cumulabile con altre tipologie di indennità (ad esempio, quella di maternità o quella di malattia o infortunio).
Nel dettaglio, se posseggono i requisiti elencati all’articolo 2 del decreto introduttivo, sono destinatari dell’indennità:
- i lavoratori autonomi, assicurati al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, ivi compresi i rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa
- i lavoratori subordinati a tempo determinato, che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli, i quali rientrano nelle qualifiche professionali di cui al Dm 15 marzo 2005)
- gli operatori di cabine di sale cinematografiche
- gli impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa
- le maschere, i custodi, i guardarobieri, gli addetti alle pulizie e al facchinaggio, gli autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa
- gli impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti
- i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film
- i lavoratori intermittenti iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che non siano titolari della indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del Dlgs n. 81/2015.
La domanda può essere presentata in modalità telematica, tramite i servizi online o accedendo al “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” sul sito dell’Inps (una volta autenticati è necessario selezionare “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo”).
In alternativa, l’indennità può essere richiesta attraverso il Contact center multicanale dell’Istituto, telefonando al numero verde 803164 da rete fissa (gratuitamente) oppure allo 06164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). È possibile presentare domanda anche attraverso i patronati.
Ultimi articoli
Analisi e commenti 23 Gennaio 2026
Buona fede e ruolo dell’esperto nel concordato semplificato
Fondamentale ai fini dell’accesso all’istituto è la relazione finale dell’esperto che va verificata anche sotto il profilo sostanziale dell’attendibilità e ragionevolezza delle attestazioni riportate Lo scorso 4 dicembre il Tribunale di Modena ha pronunciato un decreto di inammissibilità in materia di concordato semplificato.
Attualità 23 Gennaio 2026
Detrazioni efficienza energetica, portale Enea attivo per i dati 2026
La navigazione in questo sito internet e l’utilizzo dei relativi servizi comporta la ricezione di cookie tecnici e, previo tuo consenso, di cookie di profilazione di terze parti, così da assicurarti la migliore esperienza di navigazione e permetterti, in linea con le tue preferenze, di visualizzare alcuni contenuti disponibili sul nostro canale YouTube direttamente all’interno del presente Sito.
Normativa e prassi 22 Gennaio 2026
Successione transfrontaliera, inapplicabile l’esenzione impositiva
Il trasferimento ”mortis causa” a favore di un ente pubblico svizzero del Canton Ticino sconta l’imposta di successione per mancanza del requisito della condizione di reciprocità Un Comune svizzero, ente territoriale di diritto pubblico, è stato nominato erede universale di una cittadina deceduta in Svizzera, dove aveva domicilio e residenza.
Normativa e prassi 22 Gennaio 2026
Il lavoratore frontaliere in Italia può rientrare con reddito agevolato
Il contribuente che, residente all’estero, viene ogni giorno a lavorare nel nostro Paese e ora vorrebbe riportarvi anche la residenza, può accedere potenzialmente al nuovo regime dei lavoratori impatriati Nuovo chiarimento dell’Agenzia delle entrate in merito a un caso specifico riguardante l’accesso al nuovo regime dei lavoratori impatriati (articolo 5, Dlgs n.